Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1700/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2485/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202504538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2485/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 agosto 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo complessivo di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese di lite. Nonostante il giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale fino all’effettivo saldo. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 60 giorni dall’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione debitrice può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve essere munito dell’attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione pubblica per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione non abbia adempiuto integralmente agli obblighi conformativi o patrimoniali posti a suo carico.
  • La notificazione all’amministrazione di una copia conforme della sentenza costituisce il presupposto per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; decorso tale termine, il creditore può promuovere l’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento deve fornire la prova dell’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e fissare sin d’ora le modalità sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, conferendogli i poteri necessari per determinare il dovuto e adottare gli atti amministrativi e contabili indispensabili all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.