Cassazione Penale, Sentenza n. 41007/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona offesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Siena del 16/01/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura per difetto nella indicazione testuale delle esigenze probatorie, ordinato la restituzione degli oggetti posti in sequestro (senza specificare il soggetto cui restituire le cose) e declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Grosseto. Il ricorrente contestava l'inosservanza o errata applicazione dell'art. 324 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse restituito le cose all'istante indagata e avesse deciso nel merito sull'istanza di riesame anziché investire il Tribunale di Grosseto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: la persona offesa non aveva partecipato al procedimento incidentale di riesame, requisito necessario per proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 c.p.p. La Corte ha richiamato il combinato disposto degli artt. 325, comma 1, e 322 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata sul punto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Regola il procedimento incidentale di riesame dei provvedimenti cautelari (sequestro probatorio). La Corte ha trattato l'ordinanza impugnata come provvedimento che definisce la fase incidentale reale, soggetta alle norme sulla legittimazione di ricorso in cassazione
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 322, delimita i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese ai sensi dell'art. 324: solo chi ha partecipato al relativo procedimento incidentale
art. 322 cod. proc. pen.
Conferma i limiti soggettivi di impugnazione delle decisioni incidentali; usata dalla Corte per motivare l'inammissibilità per mancanza di legittimazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma in euro 3.000 in relazione al grado di colpa
Giurisprudenza consolidata
Sez. 3, n. 6438 del 27/01/2016 (Costantino); Sez. 3, n. 43504 del 12/07/2012; Sez. 3, n. 1318 del 26/04/1994
I precedenti richiamati confermano il principio per cui solo i partecipanti al procedimento incidentale di riesame hanno legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze ex art. 324 c.p.p.; la Corte ha richiamato tali precedenti per ribadire la regola
Massime di principio
- Solo chi ha partecipato al procedimento incidentale di riesame (ex art. 324 c.p.p.) è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze che definiscono tale fase; chi non ha partecipato commette un vizio di legittimazione tale da rendere il ricorso inammissibile
- La persona offesa che intende impugnare un provvedimento incidentale deve partecipare tempestivamente al procedimento di riesame o adottare gli strumenti processuali idonei per acquisire la legittimazione all'impugnazione; l'omessa partecipazione preclude l'accesso alla Cassazione rispetto a quell'ordinanza
- La declaratoria di nullità di un decreto di sequestro per carenza motivazionale sulle esigenze probatorie è rimessa al giudice del riesame, che può ordinare la restituzione degli oggetti; eventuali difetti formali della restituzione (es. mancata indicazione del destinatario) non conferiscono automaticamente legittimazione a terzi non partecipanti per impugnare in Cassazione
- La Corte può applicare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese (art. 616 c.p.p.) per ricorsi evidentemente inammissibili: prima di proporre ricorso è prudente valutare la legittimazione soggettiva e la fondatezza formale dell'impugnazione
- In presenza di questioni di competenza territoriale o vizi formali del provvedimento (es. competenza declinata a favore di altro Tribunale), il rimedio corretto per terzi interessati è partecipare al procedimento o impugnare i provvedimenti nelle forme e termini previsti, non proporre direttamente ricorso per cassazione senza aver partecipato
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