Cassazione Penale, Sentenza n. 2861/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato, in vari motivi: carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione della Corte di appello in ordine alla configurazione del delitto associativo ex art. 416 c.p. e al dolo specifico richiesto; mancata e/o illegittima integrazione della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul computo della continuazione (violazione artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p.); mancata valutazione della natura e della rilevanza delle intercettazioni e delle dichiarazioni a difesa; errori nella qualificazione e nel calcolo delle aggravanti, in particolare della circostanza speciale di transnazionalita prevista dalla L. 16/3/2006 n.146 (art. 4, oggi art. 61-bis c.p.), nonche nella valutazione di prevalenza tra aggravanti e attenuanti e nel computo degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.). Raso Carlo inoltre ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite per un presunto contrasto giurisprudenziale sull'applicabilita dell'aggravante di transnazionalita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Foti Maurizio, Vacante Mirko e Raso Antonio; ha ritenuto infondati i molteplici vizi di motivazione e l'ipotesi di travisamento delle prove, ribadendo la possibilita per il giudice d'appello di integrare lacune motivazionali in caso di conferma della condanna di primo grado e la regola della doppia conforme. Per Raso Carlo la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi relativi alla determinazione della pena (motivo relativo al trattamento sanzionatorio), mentre ha rigettato il resto dei motivi posti. La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sul punto della transnazionalita e degli ambiti di applicazione e' stata respinta; la Corte ha invece ribadito l'orientamento secondo cui l'aggravante di transnazionalita puo' applicarsi ai reati-fine commessi dai sodali anche in caso di immedesimazione tra associazione e gruppo transnazionale, conformandosi alla giurisprudenza di riferimento.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
La Corte ha ritenuto correttamente motivata la valutazione del dolo specifico e dell'inserimento dei ricorrenti nel sodalizio sulla base delle risultanze (intercettazioni, chat, atti investigativi), ribadendo che la valutazione dell'elemento soggettivo e' questione di merito riservata al giudice e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicita o travisamento della prova.
art. 4 L. 16/03/2006 n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.) - aggravante di transnazionalita
La Corte ha confermato che l'aggravante puo' applicarsi ai reati-fine commessi dai membri di un'associazione anche in caso di immedesimazione tra l'associazione e il gruppo criminale transnazionale, e che nel caso concreto la motivazione della Corte di appello era adeguata a dimostrare il perimetro applicativo dell'aggravante; non sussisteva contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite.
art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 546 c.p.p.
La Corte ha ribadito che l'omessa indicazione di criteri di determinazione della pena costituisce una lacuna di motivazione sanabile dal giudice d'appello, il quale, in caso di conferma della condanna, puo' integrare la motivazione e identificare correttamente la pena base e gli aumenti per continuazione.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
I vizî di motivazione dedotti ai sensi dell'art. 606 sono stati valutati: la Corte ha ritenuto molte censure generiche o consistenti in richieste di rivalutazione del merito, precluse in sede di legittimita; ha accolto i principi che definiscono i limiti della sindacabilita della valutazione probatoria in Cassazione.
art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.
La Corte ha ribadito che le intercettazioni, anche quando non coinvolgono direttamente l'imputato, possono costituire prova diretta e che, se sono indiziarie, devono risultare gravi, precise e concordanti; l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e' questione di fatto riservata al giudice del merito.
art. 133 e 133-bis cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Nel determinare la pena e gli aumenti per continuazione il giudice di merito deve richiamare i parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis; pero' una motivazione sintetica e l'uso di locuzioni come 'pena congrua' e' sufficiente quando la pena e' prossima al minimo ed e' coerente con la gravita delle condotte.
art. 69 cod. pen. (concorso di circostanze attenuanti e aggravanti)
La Corte ha confermato che la graduazione delle pene e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da irragionevolezza o manifesta illogicita'.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha ritenuto che la motivazione data dal giudice di merito sull'aumento per continuazione fosse adeguata e collegata alla gravita e al numero delle condotte; non era necessario un dettaglio eccessivo quando la pena determinata risulta congrua rispetto ai parametri normativi.
art. 111 Cost.
Richiamata in relazione al diritto di difesa e al necessario contraddittorio sulla motivazione: la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali nel procedimento d'appello e nella motivazione fornita.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano manifesta illogicita, travisamento della prova o vizi di diritto.
- Il giudice d'appello, in caso di conferma della condanna di primo grado, puo' integrare lacune della motivazione sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione; l'omessa indicazione dei criteri e' lacuna sanabile e non nullita automatica.
- Le intercettazioni e i contenuti di chat possono costituire prova diretta anche senza riscontri esterni; se hanno valore indiziario devono essere gravi, precisi e concordanti. L'interpretazione del linguaggio intercettato e' questione di merito.
- L'aggravante di transnazionalita (L. 146/2006, art. 4 / oggi art. 61-bis c.p.) puo' applicarsi ai reati-fine commessi dai sodali di un'associazione anche in caso di immedesimazione tra associazione e gruppo transnazionale; la questione richiede motivazione ma non sussiste, di per se, contrasto giurisprudenziale che imponga rimessione alle Sezioni Unite.
- La scelta di non riconoscere l'equivalenza o la prevalenza tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e puo' essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicita' o carenza motivazionale rilevante.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione e' necessario indicare con precisione i punti del vizio motivazionale o giuridico; censure generiche o meri inviti a rivalutare il merito non sono sufficienti.
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