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Sentenza

Sentenza n. 13249/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 9366/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 11031/2021, pubblicata in data 10/11/2022, notificata in data 17/03/2023 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202601362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 9366/2022, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 9366/2022, pubblicata il 10 novembre 2022, notificata il 17 marzo 2023 e passata in giudicato. Ha dedotto e documentato la definitività del titolo giudiziale e la mancata corresponsione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle somme dovute in esecuzione della sentenza. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata sia l'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Roma sia la mancata ottemperanza, anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta, per ulteriori 60 giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente anche esterno alla Direzione. Ha accolto anche la richiesta di astreinte, ritenendo il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme idoneo a giustificarla, ma stabilendo che le penalità decorrano soltanto dall'eventuale futura inottemperanza, ossia dal decorso del termine di 60 giorni, e siano commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 700 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione ha concorso a fondare la prova della mancata ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente la prova della definitività del titolo giudiziale e della sua mancata esecuzione per ottenere l'ordine rivolto all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • La costituzione dell'Amministrazione con una formula di mero stile, senza contestazione specifica della mancata esecuzione del giudicato, consente al giudice di valorizzare il principio di non contestazione nella ricostruzione dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
  • In presenza di un ritardo dell'Amministrazione nell'adempimento di un obbligo pecuniario risultante da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere dal mancato adempimento entro il termine assegnato nella sentenza di ottemperanza.
  • L'astreinte deve essere determinata in misura coerente con il parametro previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; per un obbligo di pagamento, può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per l'ipotesi di protratta inottemperanza, con assegnazione di un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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