Cassazione Penale, Sentenza n. 1021/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere per presunta violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e per un episodio di minaccia e percosse denunciato da Adchiri Amiri. Il ricorrente contestava la fondatezza dell'aggravamento, deducendo mancato, o comunque insufficiente, accertamento sulla inverosimiglianza della versione del querelante (soprattutto in ordine agli orari), discrepanze temporali relative alla sua presenza sul luogo di lavoro alle 14:45 e l'uso acritico di una versione di querela che era stata poi rimessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del Riesame non fosse carente né illogico: il Tribunale aveva ritenuto attendibile la versione di Adchiri, riscontrata dalle lesioni riportate e da elementi probatori come chat con Bottone Stefano, e aveva valutato plausibile coprire la distanza Cossato-Biella in tempo inferiore ai 15 minuti. La Corte ha richiamato la regola secondo cui l'accertamento della trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari comporta la revoca obbligatoria e il ripristino della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta rimessione in libertà né sostituzione della misura.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen. (comma 1-ter)
La trasgressione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari e il ripristino della custodia cautelare in carcere; una volta accertata la trasgressione, il giudice non ha poteri di rivalutazione delle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento; la norma è richiamata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti al provvedimento che dichiara l'inammissibilità, in particolare con riferimento alle comunicazioni e alla mancata rimessione in libertà o sostituzione della misura.
Massime di principio
- La comprovata violazione della prescrizione di permanenza agli arresti domiciliari, anche se contestata sul piano delle modalità temporali, può determinare l'aggravamento obbligatorio della misura se il giudice ritiene la trasgressione accertata.
- In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della attendibilità delle fonti e nella risoluzione di contrasti probatori che riguardano soprattutto valutazioni di fatto e di tempo.
- Discrepanze apparenti sugli orari non bastano a impugnare l'aggravamento se il giudice di merito valuta plausibile il percorso temporale e sussistono elementi di riscontro (lesioni, messaggi, altri riscontri oggettivi).
- La remissione della querela non elimina automaticamente la rilevanza del fatto ai fini cautelari quando esistano altri riscontri che corroborano l'episodio contestato.
- Presentare un ricorso in cassazione privo dei requisiti di ammissibilità o che chieda mero sindacato di merito espone la parte al rischio di condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
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