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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/134

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/134 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’introduzione di una licenza di pilota di autogiri

Normativa europea32025R0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel sistema europeo delle licenze di pilotaggio la licenza di pilota di autogiri (GPL), adeguando il regolamento (UE) n. 1178/2011 alle evoluzioni tecniche degli autogiri ricadenti nel regolamento (UE) 2018/1139. Disciplina i requisiti di accesso, i crediti transitori per i titolari di licenze nazionali, i privilegi della GPL, il mantenimento della competenza, nonché i requisiti per istruttori, esaminatori, DTO e ATO. Sono inoltre apportati adeguamenti alla parte medica, alla parte ARA e alla parte DTO, con applicazione differita al 18 febbraio 2026.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 introducendo nell’ordinamento UE la licenza di pilota di autogiri (GPL) e i relativi requisiti di addestramento, crediti, privilegi, mantenimento delle competenze e qualifiche istruttori/esaminatori.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti e ai titolari di licenze dell’equipaggio di volo per autogiri, alle autorità competenti, alle organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO) e dichiarate (DTO), nonché a istruttori ed esaminatori operanti nel quadro del regolamento (UE) n. 1178/2011. Riguarda gli autogiri rientranti nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare quelli con massa massima certificata al decollo di almeno 450 kg; per i crediti transitori rilevano i titolari di licenze nazionali o coloro che abbiano iniziato il relativo addestramento. Le nuove disposizioni si applicano dal 18 febbraio 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Licenza di pilota di autogiri (GPL) e modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/134 della Commissione introduce nel sistema delle licenze aeronautiche dell’Unione la licenza di pilota di autogiri (GPL), adeguando il regolamento (UE) n. 1178/2011 all’evoluzione tecnica e operativa degli autogiri rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139. La scelta normativa è motivata dall’esigenza di disciplinare in modo armonizzato il rilascio delle licenze per gli autogiri, partendo inizialmente dai soli privilegi non commerciali e rinviando a un momento successivo il quadro completo delle operazioni commerciali.

Ambito soggettivo e finalità

Le nuove regole riguardano i richiedenti e i titolari di GPL, le autorità competenti degli Stati membri, le ATO e le DTO, nonché istruttori ed esaminatori operanti nel quadro del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il regolamento tiene conto dei sistemi nazionali già esistenti per le licenze di autogiro e introduce un meccanismo di crediti transitorio per facilitare il passaggio alle licenze dell’Unione, specialmente per i titolari di licenze nazionali e per i primi istruttori UE.

Crediti transitori e relazione sul credito

L’articolo 4 octies prevede che, fino al 18 febbraio 2028, i richiedenti titolari di licenze nazionali di pilota di autogiro, con le relative abilitazioni e certificati, oppure già avviati all’addestramento secondo i requisiti nazionali, possano ottenere crediti per il rilascio della GPL dell’Unione. Tali crediti devono fondarsi su una relazione sul credito elaborata da uno Stato membro in consultazione con l’AESA e conforme all’articolo 9, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono riconoscere crediti solo per il tempo di volo completato su autogiri con massa massima al decollo di almeno 450 kg. Inoltre, l’ammontare del credito non può superare quanto eventualmente già previsto dall’allegato I, norma FCL.210.G, lettera c). Prima della raccomandazione al test di abilitazione, il richiedente deve comunque svolgere ulteriore addestramento di volo presso una ATO o una DTO su un autogiro certificato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139.

Requisiti per il rilascio della GPL

La GPL è riservata a richiedenti che abbiano almeno 17 anni, completino un corso presso una ATO o una DTO e superino gli esami teorici e il test di abilitazione. Il nuovo impianto estende alla GPL le regole generali su esami, corso di addestramento e test, adattando anche la disciplina sulla lingua aeronautica, sulle abilitazioni di classe/tipo e sul volo notturno.

La parte FCL è modificata per inserire la definizione di "autogiro" e per prevedere, tra l’altro, che i piloti di autogiri soggetti all’uso del radiotelefono debbano avere annotata sulla licenza la competenza linguistica in inglese o nella lingua operativa del volo, con livello minimo operativo 4.

Privilegi della GPL

La nuova sezione 5 della parte FCL stabilisce che il titolare di GPL può operare come pilota in comando su autogiri in operazioni non commerciali senza retribuzione. Il trasporto passeggeri è consentito solo dopo aver completato 10 ore di volo come pilota in comando su autogiri dopo il rilascio della licenza.

La remunerazione è ammessa solo per i titolari di GPL che siano anche istruttori o esaminatori, e solo per le attività espressamente indicate: formazione GPL, test e controlli relativi alla GPL e addestramento/prove/controlli connessi ai privilegi di istruttore o esaminatore.

Esperienza iniziale, crediti e addestramento

Per ottenere la GPL il richiedente deve completare almeno 35 ore di istruzione di volo su autogiri, con un massimo di 5 ore in FSTD. Il programma minimo comprende 20 ore di istruzione a doppio comando e 8 ore di volo da solista sotto supervisione, di cui almeno 4 ore di navigazione da solista e un volo di almeno 150 km (80 NM) con atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.

Il regolamento introduce due canali di credito:

  • un credito del 10% del tempo di volo totale come pilota in comando su altre categorie di aeromobili, fino a un massimo di 10 ore, senza credito per il requisito di navigazione da solista;
  • crediti aggiuntivi per chi abbia già esperienza come pilota in comando su autogiri con massa massima al decollo di almeno 450 kg, entro il limite del 50% delle ore richieste, ma sempre senza credito per il requisito di navigazione da solista.

Classi, tipi e varianti di autogiro

La norma FCL.235.G distingue una classe di autogiro monoelica (SPG) e i tipi di autogiro che richiedono privilegi specifici. Il rilascio della GPL avviene per la classe o il tipo su cui è stato effettuato il test di abilitazione.

Per estendere i privilegi a un’altra classe o tipo, il titolare deve completare 3 ore di istruzione di volo, 10 decolli e atterraggi a doppio comando, 10 da solista sotto supervisione e un nuovo test di abilitazione, dimostrando anche conoscenze teoriche su procedure operative, prestazioni e pianificazione del volo, e conoscenza generale dell’aeromobile. Per le varianti, occorre addestramento sulle differenze o familiarizzazione, da annotare nel libretto di volo o documento equivalente, con contenuti minimi specifici, soprattutto nel caso di cambio del tipo di motore.

Mantenimento della competenza e volo recente

Il titolare di GPL può esercitare i privilegi nella specifica classe o tipo solo se, negli ultimi due anni, ha completato almeno 12 ore di volo nella medesima classe o tipo, con 12 decolli e atterraggi, e un volo di aggiornamento di almeno un’ora con istruttore, oppure se ha superato i controlli di professionalità GPL con un esaminatore.

Per i titolari GPL SPG che estendono i privilegi a una variante con motore diverso, se non hanno pilotato quella variante nei due anni precedenti, è richiesto prima dell’uso un ulteriore addestramento sulle differenze, oppure controlli di professionalità, oppure un volo di aggiornamento. Le attività devono essere registrate e firmate da istruttore o esaminatore.

Volo notturno per autogiri

La disciplina sul volo notturno viene estesa agli autogiri. Per esercitare privilegi GPL in VFR notturno occorre aver accumulato almeno 50 ore di volo su autogiri dopo il rilascio della licenza, di cui almeno 20 ore come pilota in comando e 20 ore di navigazione, e completare un corso presso una ATO o DTO entro 6 mesi, comprendente 5 ore di teoria, 3 ore di addestramento strumentale a doppio comando su autogiri e 5 ore di volo notturno con requisiti specifici su istruzione, navigazione e circuiti.

Sono previsti crediti per chi possiede o ha posseduto un’abilitazione strumentale su velivolo o elicottero e crediti completi per l’elemento teorico per chi possiede un’abilitazione al volo notturno su velivolo, elicottero o TMG.

Istruttori, esaminatori e DTO

Il regolamento crea il quadro per istruttori ed esaminatori di autogiro: FI(G), FE(G) e FIE(G). L’FI(G) è soggetto a requisiti specifici di esperienza, con soglie di ore di istruzione di volo su autogiri e di supervisione di voli da solista, oltre a requisiti di accesso che includono 150 ore di volo su autogiri, di cui almeno 100 come pilota in comando.

L’FE(G) può condurre test di abilitazione e controlli di professionalità GPL per classi e tipi di autogiro, se ha almeno 500 ore di volo su autogiri, incluse 100 ore di istruzione di volo. L’FIE(G) può effettuare valutazioni di competenza per il rilascio, rinnovo o ripristino dei certificati istruttore della categoria; per ottenerlo servono FI(G), 1 000 ore di volo su autogiri e almeno 100 ore di istruzione a candidati FI(G), ridotte a 50 per chi è o è stato FI(A) o FIE(H).

Le DTO sono altresì abilitate a fornire, per gli autogiri, istruzione teorica e pratica per la GPL, addestramento ai privilegi per classi e tipi di autogiri a equipaggio singolo e addestramento per il volo notturno.

Parte medica e documentazione

La parte medica viene aggiornata stabilendo che per il titolare di PPL o GPL è richiesto almeno un certificato medico di classe 2 valido. La parte ARA adegua il modello di licenza, che continua a essere conforme agli standard ICAO ma esclude ora anche i privilegi GPL dalla conformità piena, e aggiorna la versione del modulo a "Modulo 141 AESA versione 3".

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 18 febbraio 2026. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Introduzione della GPL nel regolamento (UE) n. 1178/2011

Viene inserito l’articolo 4 octies, dedicato ai "requisiti specifici per i richiedenti una licenza di pilota di autogiri". Fino al 18 febbraio 2028 i richiedenti titolari di licenza nazionale di pilota di autogiro, con le relative abilitazioni e certificati, oppure già avviati all’addestramento secondo tali requisiti nazionali, possono ottenere crediti per il rilascio della GPL dell’Unione, sulla base di una relazione sul credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’AESA e conforme all’articolo 9, paragrafo 3.

Credito transitorio e limiti ai crediti

Nella relazione sul credito gli Stati membri possono riconoscere solo il tempo di volo svolto su autogiri con massa massima al decollo di almeno 450 kg. Il credito riconoscibile per la GPL non può superare quello eventualmente previsto dall’allegato I, norma FCL.210.G, lettera c); prima della raccomandazione al test di abilitazione, il richiedente deve comunque completare ulteriore addestramento di volo presso ATO o DTO su autogiro certificato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati/esecutivi adottati in base ad esso.

Definizione di autogiro e adattamenti generali della parte FCL

Nella norma FCL.010 viene inserita la definizione di "autogiro" come aerogiro sostenuto in volo dalla reazione dell’aria su massimo due rotori liberi su asse sostanzialmente verticale. La parte FCL viene poi adattata per includere la GPL, con modifiche alle regole su esami teorici, lingua, operazioni commerciali, età minima, corso di addestramento, test di abilitazione e requisiti di esperienza.

Requisiti di accesso alla GPL: età, corso, esami e test

I richiedenti una GPL devono avere almeno 17 anni, completare un corso di addestramento presso una ATO o DTO, acquisire le conoscenze teoriche richieste e superare il test di abilitazione. La formazione può essere svolta in organizzazioni diverse da quella in cui è iniziata. Le modifiche alla FCL.025 estendono alla GPL la disciplina sulle prove teoriche; la FCL.205, FCL.210, FCL.215 e FCL.235 sono riscritte per riferirsi anche alla GPL.

Privilegi della GPL e limiti operativi

Con la nuova sezione 5 della parte FCL, il titolare di GPL può operare come pilota in comando su autogiri senza retribuzione in operazioni non commerciali. Il trasporto passeggeri è consentito solo dopo almeno 10 ore di tempo di volo come pilota in comando su autogiri dopo il rilascio della licenza. La remunerazione è ammessa, in deroga, per i titolari di GPL con privilegi di istruttore o esaminatore, limitatamente alla formazione GPL, ai test/controlli per la GPL e all’addestramento e controlli connessi ai privilegi di istruttore/esaminatore.

Esperienza iniziale e riconoscimento dei crediti per la GPL

Il richiedente GPL deve completare almeno 35 ore di istruzione di volo su autogiri, di cui fino a 5 ore in FSTD, comprendendo almeno 20 ore a doppio comando e 8 ore di volo da solista sotto supervisione, incluse almeno 4 ore di navigazione da solista con un volo di almeno 150 km (80 NM) e atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza. È previsto un credito del 10% del tempo di volo totale come pilota in comando su altre categorie di aeromobili, fino a un massimo di 10 ore, ma senza crediti per il requisito dei voli da solista di navigazione. Ulteriori crediti possono essere concessi a chi abbia già esperienza su autogiri da almeno 450 kg, entro il limite del 50% delle ore richieste e senza credito per il requisito di navigazione da solista.

Classificazione degli autogiri e estensione dei privilegi

La norma FCL.235.G introduce una classificazione in classe SPG (single-propeller gyroplane) e in tipi di autogiro soggetti a privilegi specifici. La GPL viene rilasciata sulla classe o sul tipo oggetto del test di abilitazione; per estendere i privilegi a un’altra classe o tipo occorrono 3 ore di istruzione di volo, 10 decolli e atterraggi a doppio comando, 10 da solista sotto supervisione e un test di abilitazione. L’estensione a una variante richiede addestramento sulle differenze o familiarizzazione, da registrare e firmare, con contenuti teorici minimi specifici per l’altro tipo di motore e i relativi sistemi.

Mantenimento delle competenze e volo recente per la GPL

La norma FCL.240.G prevede che, negli ultimi due anni, il titolare di GPL debba aver completato almeno 12 ore di volo nella specifica classe o tipo, con 12 decolli e atterraggi, e un volo di aggiornamento di almeno 1 ora con istruttore, oppure aver superato controlli di professionalità GPL con esaminatore. Per i titolari GPL SPG che estendono i privilegi a una variante con motore diverso, se non hanno pilotato la variante nei due anni precedenti, è richiesto un ulteriore addestramento sulle differenze, oppure controlli di professionalità, oppure un addestramento di aggiornamento. Le attività devono essere annotate nel registro del pilota.

Radiotelefonia, uso commerciale e validità dell’abilitazione di classe/tipo

La FCL.055 viene estesa ai piloti di autogiri, che possono esercitare i privilegi solo se la competenza linguistica in inglese o nella lingua usata per le comunicazioni radio è annotata sulla licenza con lingua, livello e data di validità; il livello minimo è il livello operativo 4. La FCL.060 viene adattata per includere gli autogiri tra gli aeromobili per i quali è vietato il trasporto aereo commerciale o di passeggeri in assenza delle condizioni previste. La FCL.700 precisa che, salvo eccezioni, il pilota opera solo con abilitazione di classe/tipo valida, ma la regola non si applica all’esercizio dei privilegi LAPL o GPL, né ai test di abilitazione, ai controlli di professionalità, all’istruzione di volo o all’abilitazione alle prove in volo FCL.820.

Abilitazione al volo notturno per elicotteri e autogiri

La FCL.810 viene modificata: per gli elicotteri, il corso deve essere completato entro 6 mesi e comprendere 5 ore di teoria, 10 ore di addestramento strumentale a doppio comando su elicotteri e 5 ore di volo notturno con specifici minimi; chi è o è stato titolare di IR su velivolo o TMG ottiene un credito di 5 ore sul requisito di istruzione strumentale. Per gli autogiri, il volo notturno in VFR richiede almeno 50 ore di volo su autogiri dopo il rilascio della licenza, di cui almeno 20 come pilota in comando e 20 di navigazione, oltre a un corso di 6 mesi con 5 ore di teoria, 3 ore di addestramento strumentale a doppio comando su autogiri e 5 ore di volo notturno con parametri analoghi; sono previsti crediti di 2 ore per alcuni titolari di abilitazione strumentale e crediti completi per chi possiede l’abilitazione al volo notturno su velivolo, elicottero o TMG per l’elemento teorico.

Requisiti per istruttori ed esaminatori di autogiro (FI, FE, FIE)

Sono introdotti o adattati i requisiti per FI(G), FE(G) e FIE(G). L’FI(G) deve avere specifiche ore di istruzione di volo su autogiri e, in alcuni casi, di supervisione di voli da solista; per accedere al certificato FI(G) sono richieste 150 ore su autogiri, di cui almeno 100 come pilota in comando, e requisiti di addestramento iniziale e continua competenza. L’FE(G) può condurre test di abilitazione e controlli di professionalità per la GPL e i privilegi connessi, se ha almeno 500 ore di volo su autogiri, incluse 100 ore di istruzione di volo. L’FIE(G) può condurre valutazioni di competenza per il rilascio, rinnovo o ripristino dei certificati istruttore nella categoria corrispondente; per ottenerlo sono richieste licenza FI(G), 1 000 ore di volo su autogiri e almeno 100 ore di istruzione ai candidati FI(G), ridotte a 50 ore per chi è o è stato FI(A) o FIE(H).

Crediti per titoli pregressi e adattamento della documentazione

L’appendice 1 della parte FCL prevede che, per il rilascio della GPL, i titolari di licenza di pilota per velivoli o elicotteri ricevano crediti completi per alcune materie teoriche: regolamentazione aeronautica e procedure ATC, prestazioni umane, meteorologia, comunicazioni e navigazione. Nell’allegato IV (parte medica), la MED.A.030 richiede almeno un certificato medico di classe 2 valido per il titolare di PPL o GPL. Nell’allegato VI (parte ARA), il modello di licenza aggiornato esclude esplicitamente i privilegi LAPL, GPL e BIR dalla conformità ICAO e sostituisce il modulo con la versione 3.

Adeguamenti per le DTO

Nella parte DTO, la norma DTO.GEN.110 viene integrata per consentire alle DTO di fornire, per gli autogiri, istruzione teorica e di volo per la GPL, addestramento ai privilegi per classi e tipi di autogiri a equipaggio singolo e addestramento per il volo notturno.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 18 febbraio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze aeronautichesicurezza aereaaddestramento aeronauticocertificazione medica aeronautica

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