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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/133

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/133 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista con autogiri

Normativa europea32025R0133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro dell’UE per gli autogiri, inserendoli espressamente nel regolamento (UE) n. 965/2012 e introducendo una disciplina specifica per le operazioni non commerciali in VFR. Le modifiche riguardano sia l’ambito di applicazione sia diversi requisiti operativi ed equipaggiamenti minimi, con norme dedicate a rullaggio, decollo, avvicinamento, voli diurni e notturni, voli sopra l’acqua e prestazioni/criteri operativi. L’obiettivo è assicurare una regolazione uniforme e sicura per nuovi modelli di autogiro, anche con massa massima al decollo superiore a 600 kg.

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per introdurre e adattare le regole UE sulle operazioni non commerciali in VFR con autogiri, con relativi requisiti operativi ed equipaggiamenti minimi.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, limitatamente agli autogiri rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. In particolare, riguarda le operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista (VFR) con autogiri; restano escluse, salvo eccezioni richiamate, le operazioni commerciali con autogiri e le operazioni condotte secondo le regole del volo strumentale. Le nuove disposizioni si applicano dal 18 febbraio 2026 ed è prevista la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento 965/2012 per gli autogiri nelle operazioni non commerciali VFR

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/133 interviene sul regolamento (UE) n. 965/2012 per colmare un vuoto regolatorio relativo ai nuovi autogiri presenti sul mercato dell’Unione, anche con massa massima al decollo superiore a 600 kg. La Commissione richiama l’esigenza di assicurare norme UE adeguate all’uso sicuro di tali aeromobili e un’attuazione uniforme dei requisiti essenziali di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1139.

Ambito di applicazione e esclusioni

La riforma riguarda gli autogiri impiegati in operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista (VFR), che devono conformarsi alla parte NCO dell’allegato VII del regolamento 965/2012. Restano esclusi dal campo di applicazione, per gli autogiri, le operazioni commerciali, salvo quelle espressamente richiamate dall’articolo 6, paragrafo 4 bis, e le operazioni condotte secondo le regole del volo strumentale.

Definizione e adeguamenti generali

Viene introdotta una definizione autonoma di "autogiro" come aerogiro sostenuto dalla reazione dell’aria su massimo due rotori a rotazione libera su asse sostanzialmente verticale. Per coerenza sistematica, numerosi riferimenti precedentemente limitati agli elicotteri sono estesi o sostituiti con riferimenti agli aerogiri nei testi del regolamento 965/2012 e nei suoi allegati.

Regole operative: rullaggio, avvicinamento e decollo

La nuova NCO.GEN.115 disciplina il rullaggio nell’area di movimento dell’aerodromo, consentendolo solo a un pilota adeguatamente qualificato oppure a una persona designata dall’operatore e specificamente addestrata al rullaggio, all’uso del radiotelefono, alle caratteristiche dell’aerodromo, alla fraseologia e alle procedure ATC. La NCO.OP.207 impone, prima dell’avvicinamento all’atterraggio, una verifica delle condizioni meteorologiche e della pista o del sito operativo, al fine di escludere rischi per l’avvicinamento, l’atterraggio o il mancato avvicinamento.

Equipaggiamento minimo e requisiti per il volo

La NCO.IDE.H.105 vieta l’inizio del volo se uno strumento o equipaggiamento essenziale è non operativo o mancante, salvo il rispetto di una MEL, se esistente, o la presenza di un permesso di volo. Per il volo notturno, la NCO.IDE.H.115 richiede luci anticollisione, fanali di navigazione/posizione, faro di atterraggio, illuminazione adeguata di strumenti, compartimenti passeggeri e postazioni d’equipaggio, oltre a una torcia per ogni postazione; per gli aerogiri anfibi sono previste ulteriori luci per la conformità alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare.

Voli in condizioni meteorologiche/visibilità limitata e protezione dei sistemi

La NCO.IDE.H.120, così come modificata, introduce requisiti aggiuntivi per gli autogiri utilizzati di notte in VMC, con visibilità inferiore a 1 500 m o in condizioni che non consentano di mantenere il sentiero desiderato senza ricorrere a strumenti aggiuntivi. In tali ipotesi sono richiesti ulteriori equipaggiamenti, tra cui un dispositivo atto a prevenire i malfunzionamenti dei sistemi di indicazione della velocità dovuti a condensazione o ghiacciamento.

Sicurezza a bordo: posti, cinture, bambini, ossigeno ed estintori

La NCO.IDE.H.140 detta una disciplina articolata sui posti a bordo, sulle cinture di sicurezza, sui sistemi di vincolo e sui dispositivi di sicurezza per bambini. Per gli aerogiri con certificato di navigabilità rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012, è richiesto un sistema di vincolo del busto per ciascun passeggero di età pari o superiore a 24 mesi; per l’equipaggio di condotta è imposta una cintura con dispositivo che trattenga automaticamente il busto in caso di decelerazione rapida.

Per gli autogiri non pressurizzati, la NCO.IDE.H.155 richiede un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno adeguato ai quantitativi richiesti dalla NCO.OP.190. La NCO.IDE.H.160 impone almeno un estintore a mano, mentre la NCO.IDE.H.165 disciplina la marcatura delle aree della fusoliera destinate all’accesso delle squadre di soccorso.

ELT, voli sull’acqua e ammaraggio

La NCO.IDE.H.170 introduce requisiti differenziati per i trasmettitori localizzatori di emergenza in funzione del numero massimo di posti passeggeri certificati: oltre sei posti è richiesto un ELT automatico e, in determinati casi, un ELT(S); con sei o meno posti è ammesso, in alternativa, un ELT(S), un PLB trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, oppure un ELT automatico. Tutti gli ELT e i PLB devono poter trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.

La NCO.IDE.H.175 regola i voli sopra l’acqua, imponendo giubbotti salvagente o mezzi galleggianti equivalenti in una serie di ipotesi legate alla distanza dalla costa e alle capacità dell’autogiro in caso di avaria al motore critico. Oltre determinate distanze dalla costa, il pilota in comando deve valutare il rischio di sopravvivenza e, sulla base di tale valutazione, decidere il trasporto di equipaggiamento di soccorso, zattere e mezzi di sopravvivenza; deve inoltre valutare se i giubbotti debbano essere indossati da tutti gli occupanti. La NCO.IDE.H.185 prevede, per voli sull’acqua in ambiente ostile a più di 50 NM dalla costa, che l’autogiro sia progettato o certificato per atterrare sull’acqua, oppure dotato di equipaggiamento di galleggiamento di emergenza.

Comunicazioni radio

La NCO.IDE.H.190 stabilisce che, quando richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli autogiri siano dotati di radio idonee a comunicazioni bidirezionali con le stazioni aeronautiche sulle frequenze necessarie, comprendendo la frequenza di emergenza 121,5 MHz. Se sono richieste più apparecchiature radio, queste devono essere indipendenti; inoltre, se è obbligatorio un sistema radio aggiuntivo rispetto all’interfono dell’equipaggio, devono essere presenti pulsanti di trasmissione sui comandi di volo per ogni pilota o membro d’equipaggio alla propria postazione.

Prestazioni e procedure operative a bassa quota

La nuova NCO.SPEC.172 riguarda gli autogiri operanti a meno di 150 m (500 ft) sopra un’area non congestionata quando non possono mantenere il volo livellato in caso di avaria al motore critico. In tali casi il pilota in comando deve aver predisposto procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze dell’avaria e aver informato equipaggio e specialisti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 18 febbraio 2026. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione del regolamento 965/2012 agli autogiri e delimitazione dell’ambito

L’articolo 1 sostituisce il riferimento agli "elicotteri" con "aerogiri" all’articolo 1 del regolamento 965/2012 e inserisce un nuovo paragrafo 8, che esclude dal campo di applicazione le operazioni commerciali con autogiri, salvo quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 4 bis, e le operazioni secondo le regole del volo strumentale.

Definizione di autogiro

È introdotta nell’articolo 2 la definizione di "autogiro" come tipo di aerogiro sostenuto in volo dalla reazione dell’aria su massimo due rotori, che ruotano liberamente su un asse sostanzialmente verticale.

Obbligo di conformità per le operazioni non commerciali VFR

È inserito nell’articolo 5, paragrafo 4 bis, l’obbligo per gli operatori di autogiri che effettuano operazioni non commerciali condotte in condizioni di volo a vista di utilizzare l’aeromobile conformemente all’allegato VII (parte NCO).

Aggiornamento di altre disposizioni generali e rinvii interni

Sono sostituiti i riferimenti da "elicottero" ad "aerogiro" nell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), e nell’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), per allineare la disciplina agli autogiri.

Modifiche alle definizioni e alla parte NCO

L’allegato I è aggiornato per ricomprendere gli autogiri in alcune definizioni tecniche. L’allegato VII (parte NCO) è modificato con nuove regole specifiche per autogiri, tra cui NCO.GEN.115, NCO.OP.207, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.H.115, NCO.IDE.H.120, NCO.IDE.H.140, NCO.IDE.H.155, NCO.IDE.H.160, NCO.IDE.H.165, NCO.IDE.H.170, NCO.IDE.H.175, NCO.IDE.H.185, NCO.IDE.H.190 e NCO.SPEC.172.

Rullaggio, avvicinamento e atterraggio

La nuova NCO.GEN.115 disciplina il rullaggio di velivoli o autogiri nell’area di movimento dell’aerodromo, consentendolo solo a un pilota adeguatamente qualificato o a persona designata e istruita dall’operatore. La NCO.OP.207 impone, prima dell’avvicinamento all’atterraggio, di verificare condizioni meteorologiche e condizioni della pista/site operativo per assicurare la sicurezza di avvicinamento, atterraggio o mancato avvicinamento.

Equipaggiamento minimo e luci operative

La NCO.IDE.H.105 vieta l’inizio del volo se uno strumento, equipaggiamento o funzione necessari non è operativo o mancante, salvo utilizzo conforme a MEL o permesso di volo. La NCO.IDE.H.115 stabilisce l’equipaggiamento luminoso richiesto per i voli notturni, includendo luci anticollisione, navigazione/posizione, faro di atterraggio, illuminazione degli strumenti e dei compartimenti passeggeri, torcia per ogni postazione d’equipaggio e, per autogiri anfibi, le luci necessarie per la normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare.

Equipaggiamento per operazioni in VMC/visibilità ridotta e protezione antighiaccio/condensa

La NCO.IDE.H.120, come modificata, richiede equipaggiamenti aggiuntivi per autogiri impiegati in VMC di notte, con visibilità inferiore a 1 500 m o in condizioni che impediscano il mantenimento del sentiero di volo desiderato senza strumenti aggiuntivi; in tali casi è richiesto anche un dispositivo per prevenire malfunzionamenti ai sistemi di indicazione della velocità dovuti a condensazione o ghiacciamento.

Posti a sedere, cinture e dispositivi di ritenuta

La NCO.IDE.H.140 introduce requisiti dettagliati per posti, cinture, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini: un posto o cuccetta per ogni persona a bordo di età pari o superiore a 24 mesi o per ciascun membro dell’equipaggio/specialista, cinture per i passeggeri, cinture con sistema di vincolo del busto per gli aerogiri con primo certificato di navigabilità rilasciato dopo il 31 dicembre 2012, dispositivo di sicurezza per bambini per ogni persona sotto i 24 mesi e, per l’equipaggio di condotta, cintura con sistema che trattenga automaticamente il busto in caso di decelerazione rapida.

Ossigeno, estintori, accesso soccorritori e apparati di emergenza

La NCO.IDE.H.155 richiede, per gli autogiri non pressurizzati, un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno adeguato quando è richiesto ossigeno ai sensi della NCO.OP.190. La NCO.IDE.H.160 richiede almeno un estintore a mano per gli aerogiri, con eccezione degli elicotteri ELA2. La NCO.IDE.H.165 disciplina la marcatura delle zone della fusoliera utilizzabili dalle squadre di salvataggio. La NCO.IDE.H.170 regola ELT ed eventuali PLB in funzione della configurazione massima dei posti passeggeri, con obbligo di trasmissione simultanea su 121,5 MHz e 406 MHz.

Voli sopra l’acqua, giubbotti salvagente, zattere e rischio di sopravvivenza

La NCO.IDE.H.175 disciplina i voli sopra l’acqua, imponendo giubbotti salvagente o mezzi galleggianti equivalenti nelle ipotesi elencate e richiedendo, in determinate distanze dalla costa, una valutazione del rischio di sopravvivenza per decidere su segnali di soccorso, canotti di salvataggio ed equipaggiamento di sopravvivenza. È prevista anche la valutazione del rischio per stabilire se i giubbotti debbano essere indossati. La NCO.IDE.H.185 impone, per voli sull’acqua in ambiente ostile oltre 50 NM dalla costa, che l’autogiro sia progettato per atterrare sull’acqua, certificato per l’ammaraggio o dotato di equipaggiamento di galleggiamento di emergenza.

Apparecchiature radio e comunicazioni

La NCO.IDE.H.190 stabilisce che, se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli autogiri debbano disporre di radio per comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche sulle frequenze richieste, includendo la frequenza di emergenza 121,5 MHz. Se sono necessarie più radio, esse devono essere indipendenti; inoltre, quando richiesto un sistema radio aggiuntivo rispetto all’interfono dell’equipaggio di condotta, devono esservi pulsanti di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota o membro d’equipaggio alla propria postazione.

Prestazioni e criteri operativi per autogiri a bassa quota

La nuova NCO.SPEC.172 si applica quando un autogiro opera sotto i 150 m (500 ft) sopra un’area non congestionata e non è in grado di mantenere il volo livellato in caso di avaria al motore critico. In tal caso il pilota in comando deve aver stabilito procedure operative per minimizzare le conseguenze di un’avaria al motore e informato equipaggio e specialisti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 18 febbraio 2026. È indicato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaoperazioni di volorequisiti tecnici aeronautici

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