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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/184

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/184 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Normativa europea32025R0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE dei contingenti tariffari per recepire l’accordo interinale sugli scambi tra Unione europea e Cile, approvato con decisione (UE) 2024/3016. Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, istituendo nuovi contingenti o adeguando quelli esistenti per vari prodotti agricoli e agroalimentari di origine cilena. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per i quantitativi del primo anno, la continuità dei titoli e la gestione delle prove di origine. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° febbraio 2025.

Modifica i regimi UE di gestione dei contingenti tariffari agricoli per dare attuazione ai nuovi contingenti e alle concessioni previste dall’accordo interinale sugli scambi UE-Cile, con disposizioni transitorie e aggiornamento delle tabelle tariffarie.

Ambito di applicazione

Si applica ai contingenti tariffari di importazione gestiti nell’Unione ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, in particolare per prodotti agricoli e trasformati di origine cilena. Coinvolge operatori che importano nell’UE carni bovine, uova e ovoprodotti, carni suine, carni ovine e caprine, carni di pollame, prodotti ortofrutticoli, cereali, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, prodotti ad alto contenuto di zucchero, mais dolce, etanolo e altri prodotti elencati negli allegati modificati. Si applica dal 1° febbraio 2025; alcune regole transitorie disciplinano il passaggio tra vecchi e nuovi contingenti, la validità dei titoli già rilasciati e l’accettazione delle prove di origine per merci in transito o in deposito temporaneo nell’UE alla data di entrata in applicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/184: modifica dei contingenti tariffari UE-Cile

Il regolamento attua sul piano tecnico-amministrativo l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, concluso con decisione (UE) 2024/3016. La finalità è allineare le regole UE di gestione dei contingenti tariffari agricoli e agroalimentari alle nuove concessioni negoziate con il Cile, introducendo nuovi contingenti, aggiornando quantitativi e prevedendo misure transitorie per evitare discontinuità operative.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento interviene sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Il primo disciplina la gestione dei contingenti tariffari con titoli di importazione ed esportazione per prodotti agricoli; il secondo disciplina invece alcuni contingenti di importazione secondo il principio del «primo arrivato, primo servito». Il regolamento 2025/184 recepisce le modifiche conseguenti all’accordo interinale UE-Cile negli allegati pertinenti e introduce regole transitorie per il primo periodo di applicazione.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

L’articolo 1 apporta modifiche mirate agli allegati I, VIII, XI e XVI.

Per le carni bovine, l’articolo 42 è integrato per stabilire espressamente che, in conformità all’accordo interinale UE-Cile approvato con decisione (UE) 2024/3016, è aperto un contingente tariffario per l’importazione nell’Unione di carne bovina alle condizioni previste dal regolamento.

Per il settore delle uova e ovoalbumine, l’articolo 67 è sostituito: oltre ai contingenti già aperti in base alle concessioni OMC, viene istituito un contingente tariffario con numero d’ordine 09.4403 per importazioni dal Cile di prodotti del settore delle uova, alle condizioni del regolamento. I volumi, i numeri d’ordine e i periodi/sottoperiodi contingentali sono rinviati all’allegato XI.

All’articolo 68 viene inoltre inserito il paragrafo 6, che impone, per il contingente 09.4403, l’uso dei fattori di conversione dell’allegato XVI, parte A bis, per trasformare il peso del prodotto in equivalente uova in guscio.

Contingente carne bovina: caratteristiche principali

Nell’allegato VIII, il contingente 09.4181 è aggiornato. La scheda indica:

  • periodo contingentale dal 1° luglio al 30 giugno;
  • origine: Cile;
  • descrizione: carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate;
  • quantitativo: 4 004 167 kg per il 2024-2025 e 5 200 000 kg per il 2025-2026 e anni successivi;
  • dazio nel contingente: 0 EUR;
  • cauzione: 12 EUR per 100 kg;
  • trasferibilità del titolo: sì.

La prova dell’origine e l’immissione in libera pratica devono avvenire conformemente al capo 3 dell’accordo interinale UE-Cile. È inoltre specificato che per “carne congelata” si intende la carne presentata congelata al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione con temperatura interna pari o inferiore a –12 °C.

Contingente uova e ovoprodotti: numero d’ordine 09.4403

Nell’allegato XI viene inserito il nuovo contingente 09.4403 per uova e ovoprodotti di origine cilena. Le caratteristiche sono:

  • periodo contingentale: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • quantitativo: 500 000 kg in equivalente uova in guscio, indicato come quantitativo proporzionale per il 2025 e per il 2026 e anni successivi;
  • dazio applicabile nel contingente: 0 EUR;
  • prova dell’origine secondo il capo 3 dell’accordo interinale UE-Cile;
  • prova dello svolgimento di un’attività commerciale: sì, 25 tonnellate;
  • cauzione: 20 EUR per 100 kg;
  • titolo trasferibile: sì.

Per la conversione si applicano fattori specifici dell’allegato XVI, parte A bis, che distinguono i codici NC interessati e i rispettivi coefficienti di conversione.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento 2020/1988, che disciplina i contingenti gestiti secondo il criterio del «primo arrivato, primo servito». L’allegato viene ampliato con numerosi contingenti tariffari per prodotti cileni, quasi tutti con dazio zero e senza cauzione o condizioni specifiche, salvo rinvii puntuali alle norme generali di gestione.

Nuovi contingenti principali introdotti nell’allegato I del regolamento 2020/1988

Tra i contingenti aggiunti o aggiornati figurano in particolare:

  • 09.1945 – carni suine: 21 200 000 kg, periodo 1° gennaio-31 dicembre, origine Cile, dazio 0 EUR;
  • 09.2115 / 09.2116 / 09.1922 – carni ovine e caprine: 12 927 000 kg in equivalente peso carcassa, con richiamo al regolamento (CE) n. 1095/96 e all’articolo 31 del regolamento 2020/761 per il capretto;
  • 09.1946 – carni di pollame: 32 200 000 kg nel 2025-2027 e 41 200 000 kg dal 2028;
  • 09.1947 – aglio: 2 000 000 kg;
  • 09.1948 – olio di oliva: 11 000 000 kg;
  • 09.1949 – amido e prodotti derivati: 300 000 kg;
  • 09.1955 – cereali trasformati: 2 100 000 kg nel 2025, 2 150 000 kg nel 2026, 2 200 000 kg nel 2027; cessazione dal 1° gennaio 2028;
  • 09.1956 – prodotti ad elevato contenuto di zucchero: 1 000 000 kg;
  • 09.1957 – funghi preparati: quantitativi crescenti da 1 050 000 kg nel 2025 a 1 200 000 kg nel 2031; cessazione dal 1° gennaio 2032;
  • 09.1958 – succhi di mela: 2 000 000 kg;
  • 09.1959 – preparazioni a base di frutta: 10 000 000 kg;
  • 09.1953 – mais dolce: 800 000 kg;
  • 09.1954 – etanolo: 2 000 000 kg.

In tutti i casi il regolamento richiama, come base giuridica specifica, la decisione (UE) 2024/3016 relativa all’accordo interinale con il Cile e fissa normalmente un dazio del 0 EUR nel contingente.

Disposizioni transitorie

L’articolo 3 contiene regole fondamentali per il passaggio al nuovo regime.

Per il contingente 09.4181 (carne bovina), nel periodo contingentale 2024 il quantitativo utilizzabile è fissato in 4 004 167 kg, da ridurre dei quantitativi per i quali siano stati emessi titoli tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025.

Per il periodo contingentale 2025, diversi contingenti derivanti dall’accordo con il Cile sono calcolati pro rata temporis dalla data di entrata in applicazione del regolamento fino alla fine del rispettivo periodo contingentale. In alcuni casi il quantitativo è inoltre ridotto dei quantitativi già immessi in libera pratica tra il 1° e il 31 gennaio 2025 in contingenti preesistenti equivalenti.

In particolare, la regola del quantitativo proporzionale si applica ai contingenti:

  • 09.4403;
  • 09.1945;
  • 09.2115, 09.2116 e 09.1922;
  • 09.1946;
  • 09.1947;
  • 09.1955;
  • 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 e 09.1954.

Per il contingente 09.1955, il regolamento specifica altresì che il relativo contingente cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2028.

Prove dell’origine per merci già in transito o in deposito

Una disposizione transitoria di particolare rilievo operativo prevede che, per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione alla data di entrata in applicazione, siano accettabili solo le prove dell’origine rilasciate conformemente all’accordo interinale sugli scambi UE-Cile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° febbraio 2025. Come atto di esecuzione della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

L’articolo 1 aggiorna gli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e interviene su tre profili principali: apertura di un contingente tariffario per l’importazione nell’Unione di carne bovina dal Cile; istituzione di un contingente tariffario per uova e ovoprodotti di origine cilena con numero d’ordine 09.4403; previsione dei fattori di conversione per il contingente 09.4403 tramite l’allegato XVI, parte A bis.

Nuovi contingenti e adeguamento delle condizioni di gestione

Nell’allegato XI del regolamento 2020/761 è inserito il contingente 09.4403 per uova e ovoprodotti dal Cile, con periodo contingentale dal 1° gennaio al 31 dicembre, dazio 0 EUR, prova d’origine secondo il capo 3 dell’accordo interinale UE-Cile, cauzione di 20 EUR per 100 kg e obbligo di conversione in equivalente uova in guscio mediante i fattori dell’allegato XVI, parte A bis. Per il contingente 09.4181 sulle carni bovine, l’allegato VIII è aggiornato con quantitativi pari a 4 004 167 kg per il periodo 2024-2025 e 5 200 000 kg per il 2025-2026 e anni successivi, con cauzione di 12 EUR per 100 kg.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 introducendo numerosi contingenti tariffari di importazione dal Cile gestiti secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», con dazio pari a 0 EUR e, in generale, senza cauzione o condizioni specifiche, salvo quanto previsto nelle singole schede dell’allegato.

Contingenti introdotti o aggiornati nell’allegato I del regolamento 2020/1988

Sono inseriti o aggiornati contingenti per carni suine (09.1945: 21 200 000 kg), carni ovine e caprine (09.2115, 09.2116 e 09.1922: 12 927 000 kg, con richiamo all’articolo 31 per il capretto), carni di pollame (09.1946: 32 200 000 kg nel 2025-2027 e 41 200 000 kg dal 2028), aglio (09.1947: 2 000 000 kg), olio di oliva (09.1948: 11 000 000 kg), amido e prodotti derivati (09.1949: 300 000 kg), cereali trasformati (09.1955: 2 100 000 kg nel 2025, 2 150 000 kg nel 2026, 2 200 000 kg nel 2027, cessazione dal 1° gennaio 2028), prodotti ad alto contenuto di zucchero (09.1956: 1 000 000 kg), funghi preparati (09.1957: da 1 050 000 kg nel 2025 a 1 200 000 kg nel 2031, cessazione dal 1° gennaio 2032), succhi di mela (09.1958: 2 000 000 kg), preparazioni a base di frutta (09.1959: 10 000 000 kg), mais dolce (09.1953: 800 000 kg) ed etanolo (09.1954: 2 000 000 kg).

Disposizioni transitorie sui quantitativi e sui titoli

L’articolo 3 stabilisce che, per il periodo contingentale 2024 del contingente 09.4181, il quantitativo da utilizzare è 4 004 167 kg, ridotto dei quantitativi già coperti da titoli emessi tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025. Per il periodo contingentale 2025 di vari contingenti cileni, i quantitativi da utilizzare sono calcolati in proporzione al periodo decorrente dall’entrata in applicazione del regolamento fino alla fine del periodo contingentale, con riduzioni per i quantitativi già immessi in libera pratica o già coperti da contingenti equivalenti nel mese di gennaio 2025, a seconda del numero d’ordine. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione per il contingente 09.4181 restano validi fino alla loro scadenza.

Prove dell’origine e merci in transito o in deposito

Per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in deposito doganale o in zone franche nell’Unione alla data di entrata in applicazione, sono accettabili soltanto le prove dell’origine rilasciate conformemente all’accordo interinale UE-Cile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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