Regolamento (UE) 2025/132
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/132 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’inclusione di un riferimento ai certificati di strumenti musicali e alle spiegazioni per l’uso dei formulari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro formale dei documenti CITES nell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012. L’intervento serve ad allineare i modelli e le istruzioni d’uso alle risoluzioni della Convenzione CITES e alle modifiche coordinate del regolamento (CE) n. 865/2006. La novità più rilevante è l’inserimento del riferimento ai certificati per strumenti musicali e l’aggiornamento di varie indicazioni relative alle finalità dell’operazione e ai codici di origine. Le modifiche si applicano in modo uniforme in tutta l’Unione, con entrata in vigore differita di 20 giorni dalla pubblicazione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 aggiornando i modelli e le istruzioni per licenze, certificati e altri documenti CITES, con inclusione dei certificati per strumenti musicali e adeguamento di alcune spiegazioni d’uso dei formulari.
Ambito di applicazione
Si applica ai modelli di licenze, certificati e altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 e dal regolamento (CE) n. 865/2006, in particolare ai formulari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012. Riguarda gli operatori, le autorità competenti e gli uffici doganali coinvolti nel rilascio, nell’uso e nella restituzione dei documenti CITES relativi al commercio e alla circolazione di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche. Le modifiche incidono sui modelli contenuti negli allegati I, II, III e V; non introduce un nuovo regime sostanziale del commercio, ma aggiorna la documentazione standard. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012: certificati per strumenti musicali e aggiornamento dei formulari CITES
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/132 della Commissione interviene sul sistema dei modelli uniformi per licenze, certificati e altri documenti previsti dal quadro CITES nell’Unione. La Commissione richiama l’esigenza di allineare il regolamento (UE) n. 792/2012 alle risoluzioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e alle modifiche collegate del regolamento (CE) n. 865/2006.
Finalità dell’intervento
La modifica risponde a due esigenze principali: da un lato, recepire l’evoluzione delle regole CITES con specifico riguardo ai certificati per gli strumenti musicali, già previsti in sede convenzionale per semplificarne la circolazione transfrontaliera a fini non commerciali; dall’altro, aggiornare le istruzioni per l’uso dei formulari in coerenza con la revisione in corso del regolamento (CE) n. 865/2006, in particolare per quanto riguarda lo scopo dell’operazione commerciale e i codici di origine.
Modifica dell’articolo 2, paragrafo 4
Il nucleo normativo del regolamento consiste nella sostituzione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 792/2012. La nuova formulazione stabilisce che i formulari dei fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali devono essere conformi al modello riportato nell’allegato IV. In tal modo, il riferimento ai certificati di strumenti musicali viene espressamente incluso nella disciplina dei formulari standard.
Aggiornamento degli allegati I, II, III e V
Il regolamento modifica gli allegati I, II, III e V del regolamento (UE) n. 792/2012, che contengono le istruzioni e spiegazioni per la compilazione dei formulari. Le modifiche interessano più tipi di documenti:
- allegato I: istruzioni per "1 – Originale", "2 – Copia per il titolare", "3 – Copia da restituire dagli uffici doganali all’organo di gestione emittente*", "4 – Copia per l’organo di gestione emittente" e "5 – Domanda";
- allegato II: istruzioni per "1 – Originale" e "2 – Copia per l’importatore";
- allegato III: istruzioni per "Originale" e per "Copia per l’organo di gestione emittente" e "Domanda";
- allegato V: istruzioni per "Originale" e per "Copia per l’organo di gestione emittente" e "Domanda".
Codici e spiegazioni aggiornate
Nelle istruzioni dei formulari sono aggiornati diversi codici di destinazione o finalità dell’operazione. In particolare:
- codice E: uso didattico, quando l’operazione è finalizzata a programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con mandato principalmente educativo;
- codice L: esecuzione/fini giudiziari/medicina legale, per trasferimenti tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a loro sostegno;
- codice M: fini medici, inclusa la ricerca biomedica, per esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca;
- codice N: reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale, comprese conservazione, colonizzazione assistita e sostituzione ecologica;
- codice Z: zoo, per trasferimenti verso o da giardini zoologici e/o acquari per esposizione, cura, riproduzione, educazione, sensibilizzazione, ricerca scientifica, salvataggio, riabilitazione o conservazione.
Specifiche per il codice D e per le piante riprodotte artificialmente
Per più allegati vengono sostituite le righe relative al codice D e al codice A. Il codice D riguarda esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti iscritti nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I tenuto dal segretariato della convenzione, nonché le parti o i prodotti derivati; comprende anche esemplari di specie vegetali dell’appendice I riprodotti artificialmente a fini commerciali ai sensi del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, con le relative parti e prodotti derivati.
Il codice A viene precisato per indicare le piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché le parti o i prodotti derivati. Questa formulazione è ripetuta negli allegati interessati, così da uniformare le istruzioni di compilazione dei documenti.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 792/2012
I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali devono essere conformi al modello dell’allegato IV. La modifica inserisce espressamente i certificati di strumenti musicali nel perimetro della disposizione.
Modifica degli allegati I, II, III e V
Gli allegati del regolamento (UE) n. 792/2012 sono modificati per aggiornare le istruzioni e spiegazioni relative ai formulari. In particolare, vengono sostituite o riviste varie righe dei codici e delle descrizioni, soprattutto per le categorie D, A, E, L, M, N e Z, nonché per le indicazioni relative a piante riprodotte artificialmente.
Aggiornamento dei codici e delle finalità d’uso
Nelle istruzioni dei formulari sono aggiornate le definizioni di alcune finalità dell’operazione: didattico (E), esecuzione/fini giudiziari/medicina legale (L), fini medici compresa la ricerca biomedica (M), reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale (N) e zoo (Z).
Specifiche per esemplari di appendice I CITES e piante riprodotte artificialmente
Sono precisate le formule per gli esemplari di specie animali dell’appendice I allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti iscritti nel registro CITES, nonché per gli esemplari di specie vegetali dell’appendice I riprodotti artificialmente a fini commerciali ai sensi del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, e per le parti o prodotti derivati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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