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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/203

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/203 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate per l’ingresso di determinati prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per le zone interessate vengono introdotte o confermate sospensioni/restrizioni negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. Per alcune zone degli Stati Uniti, invece, la Commissione ritiene venute meno le ragioni della sospensione e ne riautorizza l’ingresso nell’Unione. L’intervento ha applicazione immediata per evitare perturbazioni degli scambi e tutelare lo stato sanitario dell’Unione.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in modo specifico alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/203 della Commissione interviene sul sistema UE di elenchi sanitari per l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è aggiornare, in base all’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), le zone da cui è autorizzato o sospeso l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Contesto normativo

La Commissione richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692, che disciplinano rispettivamente il principio per cui l’ingresso nell’Unione è consentito solo da paesi/zone iscritti negli elenchi pertinenti e le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi negli allegati da I a XXII; quelli rilevanti nel caso di specie sono gli allegati V e XIV, relativi ai prodotti avicoli e alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Focolai notificati e valutazione della Commissione

Il provvedimento nasce dalle notifiche di nuovi focolai di HPAI nel pollame in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Le autorità competenti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato misure di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche trasmesse, ritiene opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.

Per gli Stati Uniti, tuttavia, la Commissione valuta anche una situazione epidemiologica aggiornata relativa a precedenti focolai in California e Washington. Alla luce delle misure adottate, incluse le operazioni di pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale, la Commissione ritiene che alcune aree non rappresentino più una minaccia e ne consente nuovamente l’ingresso nell’Unione.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le voci per Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.254, relativa alla Columbia Britannica, con indicazione dei comuni coinvolti:

  • 3 km PZ: Edgewood
  • 10 km SZ: Applegrove e Fauquier

Per il Regno Unito vengono aggiunte le zone GB-2.343, GB-2.344, GB-2.345, GB-2.346 e GB-2.347, associate a focolai localizzati rispettivamente vicino a Pocklington, Rye, Mablethorpe, Wem ed Easingwold, ciascuna con raggio di 10 km.

Per gli Stati Uniti vengono sostituite le voci relative alle zone US-2.684, US-2.685, US-2.687, US-2.688, US-2.689, US-2.691 e US-2.699, e vengono aggiunte le zone US-2.822 fino a US-2.842. L’allegato riporta per ciascuna zona i prodotti interessati e le date di riferimento, nonché le aree specifiche colpite, tra cui localizzazioni in Florida, Oregon, Ohio, Missouri, Minnesota, New York, California, Maryland, Georgia e Indiana.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono apportate modifiche parallele a quelle dell’allegato V, ma riferite alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per il Canada viene aggiunta la zona CA-2.254 con riferimento ai prodotti POU, RAT e al materiale GBM, con data di applicazione 31.12.2024.

Per il Regno Unito vengono inserite le zone GB-2.343, GB-2.344, GB-2.345, GB-2.346 e GB-2.347, con date comprese tra il 17.1.2025, il 20.1.2025 e il 21.1.2025, e con riferimento ai prodotti POU, RAT e GBM.

Per gli Stati Uniti sono sostituite le voci relative alle zone US-2.684, US-2.685, US-2.687, US-2.688, US-2.689, US-2.691 e US-2.699, e sono aggiunte le zone US-2.822 fino a US-2.842, con indicazione dei prodotti POU, RAT e GBM e delle rispettive date di riferimento.

Effetti pratici e decorrenza

Il regolamento produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, ciò implica la necessità di verificare puntualmente la zona di origine della merce, la corrispondenza con le voci degli allegati V e XIV e le date di validità delle restrizioni o ri-autorizzazioni. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e richiede un aggiornamento immediato delle procedure doganali e sanitarie applicabili alle importazioni interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, in modo da riflettere l’evoluzione epidemiologica dell’HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Misure per le zone colpite da HPAI in Canada e Regno Unito

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte nuove zone del Canada (CA-2.254) e del Regno Unito (GB-2.343, GB-2.344, GB-2.345, GB-2.346, GB-2.347), con effetto di restrizione/sospensione per le partite elencate. Le zone sono individuate in relazione a focolai notificati e a zone di restrizione di 10 km circa gli stabilimenti interessati.

Aggiornamento delle restrizioni e delle ri-autorizzazioni per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti vengono sostituite le voci relative alle zone US-2.684, US-2.685, US-2.687, US-2.688, US-2.689, US-2.691 e US-2.699 e aggiunte le nuove zone US-2.822 fino a US-2.842 negli allegati V e XIV. L’allegato distingue tra i prodotti di cui all’allegato V (pollame e materiale germinale di pollame) e quelli dell’allegato XIV (carni fresche di pollame e selvaggina da penna).

Dati geografici e delimitazione delle zone

L’allegato riporta, per ciascuna zona interessata, la localizzazione geografica, la tipologia di area soggetta a restrizione e, per le zone statunitensi, riferimenti a contee e coordinate GPS; per il Canada sono indicati la Columbia Britannica e i comuni coinvolti, mentre per il Regno Unito sono indicati i luoghi interessati e un raggio di 10 km.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 16 evidenzia l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentaremisure veterinariescambi internazionali

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