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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/130

Regolamento (UE) 2025/130 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 per quanto riguarda gli sviluppi nel quadro della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e la possibilità di rilasciare licenze a titolo retroattivo

Normativa europea32025R0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo UE della CITES contenuto nel regolamento (CE) n. 865/2006. Recependo gli sviluppi adottati dalla Conferenza delle Parti e dal Comitato permanente CITES, interviene su definizioni, codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati, riferimenti tassonomici e regole di trasmissione dei rapporti annuali. Introduce inoltre una disciplina organica per la registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività di specie animali dell’appendice I e consente, in casi eccezionali, il rilascio retroattivo di licenze di importazione per taluni esemplari morti esportati legalmente.

Modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 adeguando le regole UE di attuazione della CITES su nomenclatura, codici commerciali, rapporti annuali, registrazione degli allevamenti di specie dell’appendice I e rilascio retroattivo di talune licenze.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in via diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri, alle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche soggette al regolamento (CE) n. 338/97 e alla CITES, nonché agli allevamenti di riproduzione in cattività di specie animali dell’appendice I della convenzione. Incide su operatori economici, allevatori, importatori/esportatori/riesportatori, organi di gestione, autorità scientifiche e Stati membri per quanto riguarda licenze, certificati, registrazioni e obblighi di reporting. Prevede una disciplina specifica per gli esemplari nati e allevati in cattività di specie animali dell’appendice I, per taluni esemplari morti legalmente esportati dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e per i casi eccezionali di licenze retroattive.

Regolamento (UE) 2025/130 della Commissione

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 865/2006, che contiene le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 sulla protezione delle specie selvatiche mediante il controllo del commercio. L’intervento recepisce modifiche e raccomandazioni CITES adottate in sede di CoP19 e dal Comitato permanente, incidendo soprattutto su nomenclatura, codici di licenza, registrazione degli allevamenti e obblighi di reporting.

Finalità e contesto

La Commissione richiama la necessità di integrare nel diritto dell’Unione le modifiche alla risoluzione Conf. 10.16 sulla nozione di "riserva riproduttiva", l’aggiornamento delle opere di riferimento tassonomiche e la revisione dei codici relativi allo scopo delle operazioni commerciali e alla descrizione degli esemplari. Il regolamento risponde anche all’esigenza di rafforzare l’attuazione della risoluzione Conf. 12.10 sulla registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività di specie dell’appendice I e di consentire, in casi eccezionali, il rilascio retroattivo di licenze di importazione per esemplari morti legalmente esportati, quando l’errore sia in buona fede e l’operazione sia altrimenti conforme.

Ambito applicativo

L’atto incide sul sistema UE di controllo del commercio di specie protette, con effetti per importatori, esportatori, riesportatori, allevatori e autorità competenti degli Stati membri. Riguarda le licenze e i certificati relativi a esemplari delle specie incluse negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e nelle appendici della CITES, oltre ai registri e alle procedure relativi agli allevamenti di specie animali dell’appendice I destinati a fini commerciali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Definizioni e codici commerciali

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di "riserva riproduttiva": sono tali tutti gli animali di un allevamento di riproduzione utilizzati o utilizzabili a fini di riproduzione. L’articolo 1, punto 2, riscrive il criterio di scelta del codice da indicare per lo scopo dell’operazione commerciale: si utilizzano i codici dell’allegato IX, con preferenza per il codice T quando gli aspetti non commerciali non siano chiaramente predominanti, salvo codici più aderenti alla natura della transazione o all’uso previsto; se prevale chiaramente l’aspetto non commerciale, va selezionato il codice che descrive meglio l’operazione.

L’allegato IX elenca e definisce i principali codici di scopo, tra cui:

  • B: allevamento in cattività o riproduzione artificiale;
  • E: didattico;
  • G: giardini botanici;
  • H: trofei di caccia;
  • L: fini giudiziari/medicina legale;
  • M: fini medici, inclusa la ricerca biomedica;
  • N: reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale;
  • P: personale;
  • Q: mostre itineranti;
  • S: scientifico;
  • T: commerciale;
  • Z: zoo.

Licenze, deroga per errori in buona fede e casi retroattivi

L’articolo 1, punto 3, amplia l’articolo 15, paragrafo 2, prevedendo che, in casi eccezionali, la deroga possa operare anche per esemplari morti importati dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 esportati legalmente. È necessario che l’organo di gestione competente, sentite le autorità competenti, accerti:

  • l’esistenza di un errore in buona fede;
  • l’assenza di un tentativo di frode;
  • la conformità dell’operazione al regolamento (CE) n. 338/97, alla CITES e alla legislazione del paese di esportazione.

La deroga non si applica se il medesimo importatore, esportatore o riesportatore ha già commesso un errore analogo in precedenza. In combinazione con tale disciplina, il regolamento prevede la possibilità di rilasciare licenze di importazione a titolo retroattivo in ipotesi eccezionali, per ragioni di proporzionalità.

Allevamenti di riproduzione in cattività di specie dell’appendice I

La parte più innovativa del regolamento è l’inserimento dell’articolo 54 bis, dedicato alla registrazione degli allevamenti presso il segretariato CITES come allevamenti di riproduzione in cattività a fini commerciali di specie animali dell’appendice I.

Domanda di registrazione

La domanda è presentata dall’operatore all’organo di gestione dello Stato membro in cui è situato l’allevamento e deve contenere le informazioni dell’allegato XIV. L’operatore deve dimostrare che:

  • la riserva riproduttiva è stata costituita conformemente alla convenzione e alla legislazione nazionale applicabile, senza pregiudicare la sopravvivenza della specie in natura;
  • gli esemplari prodotti sono idonei a essere qualificati come "nati e allevati in cattività";
  • è utilizzato un sistema di marcatura adeguato e sicuro per identificare chiaramente riserva riproduttiva ed esemplari commercializzati, conformemente all’articolo 66;
  • l’allevamento apporta un contributo costante e significativo alla conservazione della specie.

Valutazione e iscrizione nel registro

L’organo di gestione, in consultazione con l’autorità scientifica, può trasmettere la domanda al segretariato CITES solo se tutte le informazioni richieste sono state fornite, i requisiti risultano soddisfatti e non vi sono altri fattori ostativi alla registrazione. La registrazione produce effetto solo con l’iscrizione nel registro tenuto dal segretariato.

Aggiornamento e cancellazione

Se muta la natura dell’allevamento o dei prodotti destinati all’esportazione, l’operatore deve informarne l’organo di gestione per aggiornare il registro. Se uno o più requisiti vengono meno, l’organo di gestione può chiedere la cancellazione dell’allevamento dal registro; dalla data della richiesta non possono più essere rilasciate licenze di esportazione o certificati di riesportazione per esemplari dell’appendice I provenienti da quell’allevamento.

Nuove condizioni per importazione, esportazione e riesportazione di esemplari nati e allevati in cattività

L’articolo 1, punti 4 e 5, introduce un presupposto documentale specifico per le domande presentate dopo il 31 dicembre 2026. Per ottenere:

  • licenze di importazione a fini commerciali;
  • licenze e certificati di esportazione e riesportazione a fini commerciali;

relativi a esemplari di specie animali dell’appendice I nati e allevati in cattività, il richiedente deve dimostrare che l’esemplare proviene da un allevamento registrato presso il segretariato CITES come allevamento di riproduzione in cattività a fini commerciali.

Marcatura dei vertebrati vivi e allegato X

L’articolo 65, paragrafo 4, come modificato, stabilisce che le licenze di esportazione per vertebrati vivi delle specie dell’allegato A sono rilasciate solo previa prova del rispetto delle disposizioni di marcatura dell’articolo 66. La regola non si applica alle specie elencate nell’allegato X, salvo due eccezioni:

  • quando una nota nell’allegato X richieda la marcatura;
  • quando gli esemplari siano stati allevati presso un allevamento iscritto nel registro.

Contestualmente l’allegato X è aggiornato sostituendo la denominazione "Psephotus dissimilis" con "Psephotellus dissimilis".

Rapporti annuali e relazione sull’attuazione

L’articolo 69 è integralmente sostituito. Gli Stati membri devono raccogliere e comunicare alla Commissione, in formato elettronico, i dati relativi alle importazioni nell’Unione e alle esportazioni e riesportazioni dall’Unione effettuate sulla base di licenze e certificati. I dati vanno trasmessi per anno civile, secondo il calendario previsto, per le specie degli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.

La comunicazione si articola in due parti:

  • una prima parte riferita alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari delle specie incluse nelle appendici della convenzione;
  • una seconda parte riferita alle specie degli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all’introduzione nell’Unione degli esemplari delle specie dell’allegato D.

Per le importazioni di animali vivi, gli Stati membri devono conservare, per quanto possibile, dati sulle percentuali di esemplari morti al momento dell’introduzione. Inoltre, la relazione sull’attuazione deve illustrare le misure legislative, regolamentari e amministrative adottate per attuare e applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e il regolamento (CE) n. 865/2006, nonché riferire su persone e organismi registrati, istituti scientifici registrati, allevatori autorizzati, impianti di confezionamento del caviale, uso dei certificati fitosanitari e casi di licenze/certificati retroattivi.

I dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere trasmessi alla Commissione entro il 15 giugno dell’anno successivo, mentre le informazioni sull’attuazione devono essere comunicate entro il 15 giugno dell’anno precedente l’anno della conferenza delle parti. Il regolamento collega tale calendario all’esigenza di consentire alla Commissione di rispettare il termine CITES del 31 ottobre.

Allegati tecnici: codici, nomenclatura e informazioni per la registrazione

Gli allegati VII, VIII e IX sono sostituiti integralmente. L’allegato VII aggiorna i codici e le unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati per descrivere gli esemplari; l’allegato VIII aggiorna le opere di riferimento tassonomiche da utilizzare per la denominazione scientifica delle specie; l’allegato IX aggiorna i codici di scopo e di origine.

L’allegato VIII riflette numerosi aggiornamenti tassonomici per fauna e flora, includendo riferimenti standard per mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, coralli e varie famiglie vegetali soggette CITES. L’allegato XIV, aggiunto dal regolamento, elenca le informazioni che un allevamento deve presentare per richiedere la registrazione: dati sul proprietario e gestore, data di costituzione, specie allevate, consistenza della riserva riproduttiva, mortalità, documentazione sui requisiti, produzione annua, fabbisogno genetico, tipo di prodotti esportati, sistemi di marcatura, strutture di allevamento, strategie di conservazione e garanzia di trattamento umano degli animali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di "riserva riproduttiva"

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di "riserva riproduttiva" all’articolo 1, punto 3, del regolamento (CE) n. 865/2006, chiarendo che essa designa tutti gli animali di un allevamento di riproduzione utilizzati o utilizzabili a fini di riproduzione.

Codici dello scopo dell’operazione commerciale

L’articolo 1, punto 2, riscrive l’articolo 5 quater, paragrafo 1: lo scopo dell’operazione commerciale deve essere indicato con uno dei codici dell’allegato IX; se gli aspetti non commerciali non sono chiaramente predominanti, si usa il codice T, salvo che un diverso codice descriva meglio la transazione; se gli aspetti non commerciali sono chiaramente predominanti, si usa il codice che meglio descrive la natura dell’operazione o l’uso previsto.

Deroga per errori in buona fede e licenza retroattiva

L’articolo 1, punto 3, modifica l’articolo 15, paragrafo 2, estendendo la deroga, in casi eccezionali, anche agli esemplari morti importati dell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 esportati legalmente, quando l’organo di gestione accerta, previa consultazione con le autorità competenti, un errore in buona fede, l’assenza di tentativo di frode e la conformità sostanziale dell’operazione al regolamento, alla convenzione e alla legislazione del paese di esportazione; la deroga non opera in caso di precedente errore analogo.

Specie dell’appendice I nate e allevate in cattività: prova del provenire da allevamento registrato

L’articolo 1, punti 4 e 5, introduce una nuova condizione documentale per le domande presentate dopo il 31 dicembre 2026: per le licenze di importazione a fini commerciali e per le licenze/certificati di esportazione e riesportazione a fini commerciali relativi a esemplari di specie animali dell’appendice I nati e allevati in cattività, il richiedente deve dimostrare che l’esemplare proviene da un allevamento registrato presso il segretariato CITES come allevamento di riproduzione in cattività a fini commerciali.

Nuovo capo XIII e registrazione degli allevamenti

L’articolo 1, punti 6 e 7, sostituisce il titolo del capo XIII e inserisce l’articolo 54 bis, che disciplina la registrazione degli allevamenti di riproduzione in cattività a fini commerciali di specie animali dell’appendice I. L’operatore presenta domanda all’organo di gestione dello Stato membro in cui è situato l’allevamento, con le informazioni dell’allegato XIV, dimostrando requisiti relativi alla costituzione lecita della riserva riproduttiva, all’idoneità degli esemplari a qualificarsi come "nati e allevati in cattività", alla marcatura sicura e al contributo costante e significativo alla conservazione.

Procedura di registrazione, aggiornamento e cancellazione

Sempre l’articolo 54 bis prevede che l’organo di gestione, consultata l’autorità scientifica, possa trasmettere la domanda al segretariato CITES se le informazioni sono complete e i requisiti sono soddisfatti. La registrazione diventa efficace solo con l’iscrizione nel registro del segretariato. L’operatore deve comunicare eventuali mutamenti della natura dell’allevamento o dei prodotti destinati all’esportazione. Se i requisiti cessano di sussistere, l’organo di gestione può chiedere la cancellazione dal registro; dalla data della richiesta non possono essere rilasciate licenze di esportazione o certificati di riesportazione.

Condizioni per il rilascio delle licenze di esportazione per vertebrati vivi

L’articolo 1, punto 8, modifica l’articolo 65, paragrafo 4: per i vertebrati vivi delle specie dell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 le licenze di esportazione sono rilasciate solo previa prova dell’osservanza delle regole sull’articolo 66. La regola non si applica agli esemplari delle specie elencate nell’allegato X, salvo che una nota dell’allegato X imponga la marcatura o che gli esemplari provengano da allevamenti iscritti nel registro.

Marcatura e disciplina connessa

L’articolo 1, punto 9, coordina l’articolo 66, paragrafo 1, stabilendo che i paragrafi 2 e 3 si applicano ai fini di più disposizioni, incluse quelle sulla registrazione degli allevamenti e sul rilascio delle licenze per vertebrati vivi.

Nuovi obblighi di reportistica annuale e sull’attuazione

L’articolo 1, punto 10, sostituisce l’articolo 69. Gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere alla Commissione, in formato elettronico e secondo i termini fissati, i dati su importazioni nell’Unione e esportazioni/riesportazioni dall’Unione basate su licenze e certificati. Il regolamento distingue una prima parte sui dati relativi alle specie delle appendici CITES e una seconda parte sulle altre specie degli allegati A, B, C e sull’introduzione nell’Unione degli allegati D. Sono richieste anche informazioni sull’attuazione normativa, su soggetti e organismi registrati, istituti scientifici, allevatori autorizzati, impianti di confezionamento del caviale, uso dei certificati fitosanitari e casi di rilascio retroattivo di licenze.

Aggiornamento degli allegati tecnici e della nomenclatura

L’articolo 1, punti 11 e 13, sostituisce gli allegati VII, VIII e IX e aggiunge l’allegato XIV. L’articolo 1, punto 12, aggiorna nell’allegato X la denominazione scientifica da "Psephotus dissimilis" a "Psephotellus dissimilis". Gli allegati aggiornano i codici merceologici, le unità di misura, i riferimenti tassonomici e i codici di origine e di scopo.

Come è indicizzato

Materieambientecommercio internazionaleconservazione della fauna selvaticanomenclatura biologicaautorizzazioni e controlli amministrativi

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