Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/855

Regolamento delegato (UE) 2025/855 della Commissione, del 28 gennaio 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/931 per quanto riguarda la specificazione della formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di posizione in merci

Normativa europea32025R0855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2021/931 per allineare il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni alle condizioni di mercato in cui anche i prezzi delle merci possono essere negativi. Introduce, per le opzioni su merci, una formula di spostamento del prezzo simile a quella già prevista per i tassi di interesse negativi e aggiorna le volatilità di vigilanza per alcune categorie di merci. La modifica recepisce sviluppi e standard internazionali del Comitato di Basilea ed è immediatamente rilevante per gli enti che applicano il SA-CCR nel quadro del CRR.

Modifica delle norme tecniche sul calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put per il rischio di tasso di interesse e per il rischio di posizione in merci, con specificazione della formula in presenza di prezzi negativi e aggiornamento delle volatilità di vigilanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, più in generale, agli enti che utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di controparte ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e che rientrano nelle condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, o all’articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento. Incide sulle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e alla categoria del rischio di posizione in merci, limitatamente ai casi in cui i tassi di interesse o i prezzi delle merci possano essere negativi. Si applica negli Stati membri in modo diretto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2025/855: modifica del calcolo del delta di vigilanza per opzioni su tassi e merci

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/931, nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di controparte previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è adeguare la formula del delta di vigilanza delle opzioni call e put alle situazioni di mercato in cui i prezzi delle merci possono diventare negativi, in coerenza con gli sviluppi internazionali del Comitato di Basilea e con la disciplina già esistente per i tassi di interesse negativi.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama l’articolo 279 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che consente di specificare la formula di calcolo del delta di vigilanza per le opzioni. I considerando evidenziano che il capitolo CRE52 del quadro di Basilea, e in particolare il punto 52.40, già prevedono un approccio con fattore di spostamento quando il rapporto P/K non consente di calcolare il logaritmo naturale, ad esempio in presenza di tassi negativi. Il regolamento estende tale logica alle opzioni sulla categoria del rischio di posizione in merci, nei casi in cui i prezzi delle merci possano essere negativi, evitando distorsioni ingiustificate e mantenendo un fattore di spostamento sufficientemente ampio da consentire il calcolo secondo la formula dell’articolo 279 bis, paragrafo 1.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano gli enti che applicano il SA-CCR nel contesto del CRR e, più specificamente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, o all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento incide sulle opzioni call e put legate alle categorie del rischio di tasso di interesse e del rischio di posizione in merci, ma solo nei casi in cui i mercati possano presentare prezzi o tassi negativi.

Formula del delta di vigilanza e fattore di spostamento

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/931 è modificato in modo da ricomprendere espressamente anche le opzioni su merci. Il delta di vigilanza (δ) deve essere calcolato con una formula che tenga conto del fattore di spostamento λ. Quest’ultimo è definito in modo differenziato:

  • per le opzioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse, λ è pari al massimo tra la soglia di riferimento e la differenza tra tale soglia e il minore tra prezzo sottostante P j e strike K j;
  • per le opzioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci, λ è pari al massimo tra il valore nullo e l’espressione negativa di (1 + soglia j) moltiplicata per il minore tra P j e K j.

Sono inoltre definiti i termini tecnici P j, come prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante, e K j, come prezzo strike dell’opzione. Le soglie sono fissate allo 0,10% per i tassi di interesse e a 0,1 per le merci.

Volatilità di vigilanza

La tabella delle volatilità di vigilanza è sostituita. Per il rischio di tasso di interesse la volatilità resta uniforme al 50% per tutti gli strumenti. Per il rischio di posizione in merci, la volatilità di vigilanza è differenziata come segue:

  • 150% per l’energia elettrica;
  • 70% per le altre merci, con esclusione dell’energia elettrica.

Individuazione del più significativo fattore di rischio

Viene anche aggiornata la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/931. Nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che rientrano nelle condizioni normative richiamate possono individuare il più significativo fattore di rischio secondo la procedura prevista dalla norma modificata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione della formula del delta di vigilanza alle merci

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/931 è modificato per prevedere espressamente che il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate sia alla categoria del rischio di tasso di interesse sia alla categoria del rischio di posizione in merci, quando i tassi o i prezzi delle merci possono essere negativi, sia calcolato secondo la formula prevista.

Nuovo fattore di spostamento λ per le opzioni su merci

L’articolo 5, paragrafo 2, viene sostituito e distingue il fattore di spostamento (λ) tra opzioni su tassi e opzioni su merci. Per le opzioni su tassi di interesse, λ = max{soglia j – min{P j, K j}, 0}, con soglia j pari allo 0,10%. Per le opzioni sulla categoria del rischio di posizione in merci, λ = max{–(1 + soglia j)·min{P j, K j}, 0}, con soglia j pari a 0,1. Sono inoltre definiti P j come prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante e K j come prezzo strike dell’opzione.

Volatilità di vigilanza per le merci

L’articolo 5, paragrafo 3, sostituisce la tabella delle volatilità di vigilanza. Per il rischio di tasso di interesse la volatilità resta al 50% per tutti gli strumenti. Per il rischio di posizione in merci, la volatilità di vigilanza è fissata al 150% per l’energia elettrica e al 70% per le altre merci, esclusa l’energia elettrica.

Aggiornamento del richiamo alle condizioni operative

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/931 è riformulato per precisare che, nelle fasi iniziali dell’operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, o all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono individuare il più significativo fattore di rischio con la procedura prevista.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeservizi bancarimercati finanziaririschio di contropartestrumenti derivati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.