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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22341/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla determina con cui un Comune ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in seguito ad accertamenti sulla stabile occupazione dell’immobile e sulla permanenza dei requisiti per il subentro/volturazione dopo il decesso dell’originaria assegnataria. In primo grado il ricorso contro il provvedimento era stato respinto; in appello era stata confermata la decisione, ritenendo che non vi fosse un valido contratto di locazione già perfezionato, che il subentro non fosse automatico ma subordinato alla verifica dei requisiti e che gli accertamenti comunali avessero dato esito negativo circa l’abituale occupazione dell’alloggio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione della normativa regionale marchigiana sul subentro nell’assegnazione ERP, omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il subentro fosse dovuto e che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’esistenza di un rapporto locatizio; 2) violazione della disciplina anagrafica e regionale, oltre a vizio motivazionale, contestando la correttezza e completezza degli accertamenti sulla residenza/stabile dimora nell’alloggio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al Comune provare i presupposti della decadenza e che la stabile occupazione fosse comunque dimostrata da elementi documentali, tra cui le utenze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché il punto decisivo era l’assenza di un automatismo nel subentro nel rapporto di edilizia residenziale pubblica: l’assegnazione è l’unico titolo che abilita alla locazione e, in caso di morte dell’assegnatario, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente, con eventuale nuova assegnazione discrezionale e non con successione automatica del convivente. Ha inoltre osservato che la normativa regionale invocata non prevedeva un diritto automatico al subentro, ma subordinava il subentro alla sussistenza di requisiti verificati dall’ente. Quanto ai secondi due motivi, la Corte li ha ritenuti diretti a sollecitare un riesame del merito sugli accertamenti di fatto relativi alla stabile occupazione dell’alloggio, attività sottratta al sindacato di legittimità. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 septies L.R. Marche n. 36/2005

    subentro nell’assegnazione a seguito di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio; ampliamento stabile del nucleo familiare; diritto al subentro dopo due anni dall’autorizzazione

    La norma non attribuisce un subentro automatico o dovuto del convivente nell’assegnazione ERP, ma subordina il subentro alla presenza dei requisiti previsti e alla verifica dell’ente gestore.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è stata ritenuta non decisiva, perché il Comune aveva dato prova dell’insussistenza dei requisiti legittimanti il subentro e la doglianza mirava in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 18 d.P.R. n. 223/1989

    Richiamato dal ricorrente in tema di residenza, ma la Corte non vi ha ravvisato una violazione idonea a scardinare l’accertamento di merito sulla mancata stabile occupazione dell’alloggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’edilizia residenziale pubblica, l’assegnazione costituisce l’unico titolo legittimante la locazione dell’alloggio; in mancanza di un valido perfezionamento scritto del nuovo rapporto, non può affermarsi la successione automatica del convivente o del familiare dell’originario assegnatario.
  • Il subentro nell’assegnazione ERP dopo il decesso dell’assegnatario non è di regola un effetto automatico della convivenza, ma presuppone la verifica dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e l’esercizio del potere dell’ente gestore.
  • Le censure che contestano la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, specie in tema di stabile occupazione dell’immobile e valutazione degli accertamenti istruttori, sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere un nuovo esame del merito.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per sollecitare una diversa lettura delle prove: è scrutinabile in cassazione solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova, non quando abbia semplicemente valutato in senso sfavorevole le risultanze istruttorie.
  • L’eventuale irregolarità o incongruenza procedimentale relativa a un precedente atto favorevole non incide, di per sé, sulla legittimità della successiva decadenza se quest’ultima si fonda autonomamente sulla mancanza dei presupposti sostanziali per conservare l’assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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