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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8270 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto, entro il termine previsto, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso o altro documento idoneo a provare la notificazione. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della controversia. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza che riconosceva il suo diritto al rimborso di somme, oltre agli interessi dalla relativa richiesta. Dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva quantificato e riconosciuto il rimborso, seppur subordinandone l'erogazione alla disponibilità dei fondi dell'esercizio finanziario, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese. Il contribuente ha impugnato tale decisione in Cassazione con quattro motivi, ma non ha dimostrato l'avvenuta notificazione del ricorso all'Agenzia, non producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La disposizione disciplina le formalità della notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario; la prova della notificazione può risultare dall'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene informato dell'avvenuto compimento delle formalità.

  • Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione, Cass. n. 25285/2014 e Cass. n. 19387/2012

    Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

    La prova della notificazione del ricorso per Cassazione è un onere processuale essenziale del ricorrente. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inammissibilità del ricorso, anche se la notificazione potrebbe essere stata materialmente effettuata.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione, la parte che propone il ricorso deve poter dimostrare formalmente la notificazione alla controparte; non è sufficiente affermare di aver spedito l'atto.
  • Quando la notificazione avviene tramite servizio postale, l'avviso di ricevimento deve essere conservato e prodotto nel processo entro il termine previsto, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità per un vizio formale della notificazione impedisce al giudice di esaminare i motivi di merito del ricorso.
  • Il riconoscimento amministrativo del rimborso e la relativa liquidazione possono portare alla cessazione della materia del contendere, ma non eliminano gli obblighi processuali relativi a eventuali impugnazioni.
  • La disponibilità finanziaria dell'amministrazione può incidere sui tempi materiali dell'erogazione, ma non sostituisce né rende superflua la corretta esecuzione degli adempimenti processuali.

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