Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una persona fisica nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennizzo ritenuto dovuto in forza di una polizza vita asseritamente stipulata, con premio pagato in un'unica soluzione tramite assegni consegnati a un subagente. La compagnia aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che non fosse stata provata né la conclusione del contratto, né il pagamento del premio, né il rilascio della quietanza; il giudizio di appello le aveva dato ragione, revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1326, 1882 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito alla sentenza penale di condanna del subagente un valore probatorio incongruo e avesse erroneamente ritenuto non provati il contratto, il pagamento del premio e la quietanza; il ricorrente sosteneva che il subagente fosse legittimato alla stipula e che il pagamento a quest'ultimo dovesse valere come pagamento all'assicuratore; (2) falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., perché polizza e quietanza sarebbero state prodotte in originale in primo grado e poi non rinvenute in appello; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a suo carico la prova della riferibilità degli assegni alla polizza, nonostante la documentazione prodotta e la sentenza penale che avrebbe dimostrato l'incasso degli assegni da parte del subagente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ritenendo sufficientemente esposti i fatti e i documenti richiamati. Nel merito ha poi ritenuto i tre motivi, esaminati congiuntamente, in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito; infondati quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., perché il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in altro giudizio, inclusa una sentenza penale, come elemento di convincimento, purché con autonoma valutazione e adeguata motivazione. La Corte ha condiviso la conclusione della sentenza impugnata secondo cui il ricorrente non aveva provato che gli assegni fossero stati emessi per il pagamento della specifica polizza e ha valorizzato il rilievo che gli assegni erano di data anteriore alla polizza asseritamente stipulata e comunque non collegati con certezza al rapporto sottostante. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
non vi è violazione quando il giudice civile utilizza, come elemento di convincimento, prove acquisite in un diverso giudizio, compresa una sentenza penale, purché proceda a autonoma valutazione e motivazione
art. 1326 c.c.
richiamato per contestare l'accertamento della conclusione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione il fatto storico accertato
art. 1882 c.c.
richiamato per contestare l'esistenza del contratto di assicurazione, ma senza concreta violazione di legge
art. 2697 c.c.
l'onere della prova resta a carico di chi fa valere il diritto o eccepisce il fatto estintivo; anche i fatti negativi devono essere provati tramite fatti positivi contrari o presunzioni
art. 2712 c.c.
non violato, perché la documentazione prodotta non risultava idoneamente provata come riproduzione meccanica decisiva e, comunque, era stata disconosciuta
art. 2719 c.c.
non violato, perché le copie non erano assistite da prova sufficiente nel giudizio di merito
art. 1903 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del subagente alla stipula del contratto
art. 1901 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del mancato pagamento del premio nei rapporti assicurativi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L'onere della prova, ex art. 2697 c.c., non si inverte solo perché il fatto da provare ha natura negativa: la parte interessata deve dimostrare un fatto positivo incompatibile con l'asserito fatto negativo oppure fornire presunzioni idonee.
- Il giudice civile può utilizzare, come elemento di convincimento, prove formate in altro giudizio, anche una sentenza penale, ma deve farne un uso autonomo e motivato, senza attribuirle valore vincolante automatico.
- La deduzione di violazioni di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- In tema di documenti prodotti in copia, la contestazione della loro efficacia probatoria richiede che il materiale sia effettivamente idoneo a dimostrare il fatto costitutivo allegato; in difetto di prova del collegamento tra documenti e rapporto dedotto, la domanda non può essere accolta.
- Quando si allega il pagamento del premio assicurativo tramite assegni, la parte che invoca l'adempimento deve dimostrare con precisione la riferibilità dei titoli al rapporto assicurativo dedotto, specie se i titoli risultano di data non coerente con la stipula della polizza.
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