Cassazione Civile, Ordinanza n. 25008/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2012, fondato sul disconoscimento di costi per operazioni oggettivamente inesistenti. La controversia processuale riguardava soprattutto la validità della notificazione dell'atto impositivo: secondo i ricorrenti, l'avviso era stato notificato all'amministratore della società trasformanda quando questi era già decaduto dalla carica, perché la società si era trasformata in comunione d'azienda e gli effetti verso i terzi della trasformazione dovevano decorrere non dalla cancellazione dal Registro delle imprese, ma dal sessantesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera di trasformazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2448, 2500, 2500-septies e 2500-novies c.c., dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse stata eseguita a soggetto ormai privo di poteri rappresentativi e che, quindi, il ricorso introduttivo non fosse tardivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha chiarito che, nella trasformazione eterogenea di società di capitali in comunione d'azienda, l'efficacia verso i terzi non decorre dal sessantesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera di trasformazione, ma dal sessantesimo giorno successivo all'ultimo degli adempimenti pubblicitari, individuato nella cancellazione della società trasformanda dal Registro delle imprese. Poiché nella specie la cancellazione era stata iscritta il 10 ottobre 2018, la notificazione dell'avviso avvenuta il 6 luglio 2018 era stata eseguita quando la società era ancora, verso i terzi, pienamente esistente e il suo organo rappresentativo era ancora legittimato. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., ma ha confermato il dispositivo di rigetto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2448 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della trasformazione societaria, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione
art. 2498 c.c.
la trasformazione è fenomeno evolutivo e non estintivo dell'organizzazione societaria preesistente, che sopravvive senza soluzione di continuità
art. 2500 c.c.
richiamato come disciplina generale della trasformazione e come parametro da cui l'art. 2500-novies deroga quanto al momento di efficacia verso i terzi
art. 2500-septies c.c.
disciplina la trasformazione eterogenea di società di capitali in enti collettivi non societari, tra cui la comunione d'azienda
art. 2500-novies c.c.
stabilisce che la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari; tale ultimo adempimento è la cancellazione della società trasformanda dal Registro delle imprese
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tempestività dell'impugnazione dell'atto impositivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
dedotto per violazione di legge e nullità della sentenza per travisamento della prova
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti per denunciare travisamento della prova e indebita valutazione del materiale istruttorio
art. 384, quarto comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo l'esito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nella trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione d'azienda, l'efficacia verso i terzi non coincide con la sola iscrizione della delibera di trasformazione, ma si perfeziona dopo sessanta giorni dall'ultimo adempimento pubblicitario, che coincide con la cancellazione della società trasformanda dal Registro delle imprese.
- Prima della cancellazione iscritta nel Registro delle imprese, la trasformazione eterogenea resta, verso i terzi, un fatto interno e la società deve considerarsi ancora esistente quale centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici, con permanenza della sua governance.
- La notificazione di un atto impositivo eseguita prima del decorso dei sessanta giorni dalla cancellazione della società trasformanda è valida nei confronti della società stessa e del suo legale rappresentante, perché la decadenza degli organi sociali nei confronti dei terzi decorre solo dal completamento del procedimento pubblicitario finale.
- Nel caso di trasformazione eterogenea, il rinvio alla disciplina della trasformazione delle società di capitali opera solo in quanto compatibile e non può prevalere sulla regola speciale dell'art. 2500-novies c.c. in tema di efficacia verso i terzi.
- In sede di legittimità, la correzione della motivazione è possibile quando la decisione sia conforme a diritto nel dispositivo, pur essendo errata la giustificazione giuridica adottata dal giudice di merito.
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