Sentenza n. 520/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) della nota della Provincia di Brindisi, Area 4, Ambiente e Mobilità, n. prot. 0006332 del 24.02.2021, avente ad oggetto “Brindisi Solar 2 Srl – AEPV-C02 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 45,89 Mw e potenza moduli di 56,37 Mwp ricadente nel Comune di Brindisi su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, e recante trasmissione del verbale conclusivo di conferenza di servizi asincrona relativa al menzionato procedimento; b) del verbale conclusivo della conferenza di servizi asincrona avente ad oggetto “Brindisi Solar 2 Srl – AEPV-C02 – Istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 152/2006 per la realizzazione e l'l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 45,89 Mw e potenza moduli di 56,37 Mwp ricadente nel Comune di Brindisi su area all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale”, datato 23.02.2021 con la quale la Provincia di Brindisi, richiamati i pareri non favorevoli espressi dalla Regione Puglia-Servizio Agricoltura, ARPA DAP Puglia, Regione Puglia-Assetto del territorio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Comune di Brindisi, si determinava nel senso di “considerare chiusi i lavori della Conferenza di servizi decisoria asincrona considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati”, nonché di “trasmettere all'ufficio procedente, Servizio Ambiente ed Ecologia della provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza di servizi al fine di adottare il provvedimento negativo di VIA sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti intervenuti”; c) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse, i seguenti: c.1) nota REGIONE PUGLIA, Dipartimento Agricoltura prot. n. 56544 del 14.10.2020 che conferma il parere negativo già rilasciato con nota prot. 22268 del 3.06.2020 (il provvedimento impugnato menziona la nota prot. n. 69583 del 22.12.2020 che conferma il parere già formulato con nota prot. 32089 del 3.08.2020; detti atti, tuttavia, non hanno contenuto lesivo ma si impugnano con il presente atto, in quanto formalmente menzionati, per mero tuziorismo); c.2) nota ARPA PUGLIA – DAP Brindisi prot. n. 89248 del 3.08.2020; c.3) nota REGIONE PUGLIA, Sezione tutela e valorizzazione paesaggio, prot. n. 255 dell'11.01.2021; c.4) nota SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI e PAESAGGIO prot. n. 364 del 12.01.2021; c.5) nota COMUNE DI BRINDISI, Sezione Urbanistica, prot. n. 685 dell'11.01.2021 NONCHÉ - del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Provincia di Brindisi di trasmissione del verbale conclusivo della conferenza di servizi e verbale conclusivo della conferenza di servizi relativo alla valutazione di impatto ambientale di un impianto fotovoltaico, nonché gli atti presupposti e il PPTR Puglia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e partecipanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti della Provincia di Brindisi relativi alla conferenza di servizi decisoria asincrona nell'ambito del procedimento di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Brindisi, su area ricadente all'interno di un Sito di Interesse Nazionale. La conferenza aveva rilevato la mancata soddisfazione della compatibilità ambientale del progetto, in particolare per gli aspetti paesaggistici, sulla base dei pareri non favorevoli espressi da amministrazioni regionali, ARPA, Soprintendenza e Comune, trasmettendo gli esiti all'ufficio competente per l'adozione del provvedimento negativo di VIA. Erano stati dedotti motivi di illegittimità degli atti impugnati e degli atti presupposti, nonché contestata, nei limiti dell'interesse, l'applicazione di previsioni del PPTR Puglia ritenute ostative all'assentibilità del progetto. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 3 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte agli atti della conferenza di servizi, ai pareri presupposti e alle previsioni del PPTR. Il giudice ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente disponga dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione, e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente prima della decisione e non contrastata dalle controparti, impone la declaratoria di improcedibilità senza esame del merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe del provvedimento, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Indicato nell'oggetto del procedimento amministrativo quale base normativa dell'istanza di valutazione di impatto ambientale; non è stato esaminato nel merito dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può decidere d'ufficio la controversia nel merito.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, trattandosi di una valutazione rimessa alla disponibilità della parte nel rispetto del principio dispositivo in senso ampio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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