Sentenza del 27/03/2019 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento - Invio con raccomandata a/r - Relata di notifica - Necessità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta sul punto: la notificazione della cartella esattoriale può essere effettuata direttamente mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario e non è necessaria un'autonoma relata di notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione di una cartella esattoriale inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo che fosse necessaria la redazione di una specifica relata di notifica.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'invio diretto della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità valida di notificazione, senza necessità di una separata relata.
Disciplina dell'avviso di ricevimento
La notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.
La data risultante dall'avviso di ricevimento, quando sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario, dimostra il perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Per la notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento non è, di regola, necessaria una relata di notifica separata.
- L'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario può essere sufficiente a provare sia la consegna sia la data di perfezionamento della notifica.
- La contestazione basata esclusivamente sull'assenza della relata tende a non essere fondata quando la notificazione è stata eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Per valutare concretamente la validità della notifica occorre comunque verificare l'avviso di ricevimento, l'individuazione del destinatario o consegnatario e il rispetto delle modalità postali applicabili.
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