Sentenza n. 1853/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di ritiro della prima procedura MEPA e successivo affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria aziendale a un altro operatore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in via principale, il verbale del RUP del 25 marzo 2025 con cui era stata interrotta la prima procedura MEPA, contestando la mancata prosecuzione della gara e la mancata esclusione del controinteressato per asserita carenza del requisito di capacità tecnica. Ha dedotto violazione della lex specialis, degli artt. 108, comma 10, e 113 del d.lgs. 36/2023, delle disposizioni sull’organizzazione e sulle competenze del RUP, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto dei presupposti, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, difetto assoluto di motivazione, incompetenza, violazione dell’autotutela, lesione dell’affidamento e illegittimità derivata degli atti della seconda procedura. In via subordinata ha impugnato l’aggiudicazione del servizio al controinteressato, deducendo che gli incarichi dichiarati da quest’ultimo non sarebbero stati servizi analoghi svolti nel settore sanitario per almeno 24 mesi, nonché difetto di motivazione sull’attivazione del soccorso istruttorio e difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti. Ha chiesto anche l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia e, in subordine, il risarcimento per equivalente. L’amministrazione e il controinteressato hanno eccepito la tardività delle censure relative alla prima procedura e, quanto alle censure sull’aggiudicazione, ne hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibili i primi cinque motivi, relativi alla prima procedura e agli atti da essa derivati. La ricorrente aveva acquisito piena conoscenza del ritiro della procedura almeno il 27 marzo 2025, quando l’Azienda le aveva comunicato l’affidamento provvisorio del servizio, evidenziando che la precedente procedura era stata revocata e che ne era stata avviata una nuova. Tale conoscenza era sufficiente a far decorrere il termine per impugnare, senza necessità della conoscenza integrale dell’atto; il ricorso, notificato il 25 luglio 2025, era quindi tardivo. Il sesto motivo, relativo alla carenza del requisito tecnico-professionale del controinteressato, è stato respinto. La nozione di servizi analoghi non coincide con quella di servizi identici e va valutata mediante un confronto sostanziale e funzionale, secondo criteri ragionevoli e proporzionati, evitando interpretazioni anticoncorrenziali della lex specialis. L’incarico svolto presso la Struttura Commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana, avente a oggetto consulenza, rendicontazione e audit in materia fiscale e previdenziale, è stato ritenuto sostanzialmente analogo al servizio oggetto dell’affidamento, poiché inserito nel settore sanitario pubblico, pur non essendo la Struttura un’azienda o ente del SSN in senso formale. L’istruttoria ha inoltre comprovato una durata dell’incarico dal 12 settembre 2022 al 30 dicembre 2024, superiore ai 24 mesi richiesti. Il settimo motivo è stato respinto perché l’obbligo di motivazione puntuale riguarda le esclusioni e non le ammissioni. L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 richiede una motivazione specifica per il provvedimento di esclusione, mentre la richiesta di chiarimenti rientra nella discrezionalità della commissione e non necessita di autonoma motivazione. In una procedura di affidamento diretto con criterio del minor prezzo, verificata la conformità dell’offerta, la motivazione dell’affidamento al prezzo più basso è in re ipsa. Anche l’ottavo motivo è stato respinto. Le dichiarazioni rese dagli operatori ai sensi del d.P.R. 445/2000 costituiscono, in sede di gara, base sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti, ferma la successiva verifica della loro veridicità nei confronti dell’aggiudicatario. Nel caso concreto il controinteressato aveva prodotto curriculum e dichiarazioni sottoscritte digitalmente, aveva riscontrato i chiarimenti richiesti e la stazione appaltante aveva successivamente verificato con esito positivo il requisito presso la Regione Siciliana. È stata quindi esclusa ogni carenza istruttoria. Il ricorso è stato rigettato integralmente, con conseguente rigetto delle domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura telematica svolta sul MEPA.
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Disciplina l’affidamento diretto utilizzato per il servizio oggetto della controversia.
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
È richiamato nella lex specialis quale fondamento della facoltà di non procedere all’affidamento; le relative censure sul primo procedimento sono state dichiarate irricevibili per tardività.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Impone uno specifico onere motivazionale per i provvedimenti di esclusione, non per le ammissioni; la richiesta di chiarimenti rientra nel potere discrezionale della commissione.
art. 49 d.lgs. 36/2023
È richiamato nel contesto del principio di rotazione e della funzione proconcorrenziale dei requisiti esperienziali, senza costituire la ratio decisiva del rigetto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l’interpretazione della lex specialis verso soluzioni funzionali al conseguimento del miglior risultato, evitando formalismi inutili.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia sostiene una lettura non eccessivamente formalistica della disciplina di gara e valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
art. 122 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27
È richiamato per qualificare il contesto normativo della Struttura Commissariale impegnata nel potenziamento della rete ospedaliera siciliana.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni rese dagli operatori economici costituiscono, in sede di gara, prova sufficiente del possesso dei requisiti, salva la successiva verifica della veridicità nei confronti dell’aggiudicatario.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, ritenuto non violato quanto all’ammissione e alla valutazione positiva dell’offerta.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È richiamato nelle censure relative al ritiro della prima procedura, dichiarate irricevibili per tardività.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al TAR di disporre l’acquisizione della documentazione necessaria a verificare natura e durata dell’incarico dichiarato dall’aggiudicatario.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede lo svolgimento di “servizi analoghi”, il requisito non può essere interpretato come necessità di aver svolto servizi identici: è sufficiente una similitudine funzionale e l’appartenenza al medesimo settore professionale, valutate mediante un confronto sostanziale tra le prestazioni pregresse e quelle oggetto dell’affidamento.
- La valutazione dell’analogia dei servizi deve contemperare l’esigenza di selezionare un operatore affidabile con il principio di massima partecipazione; sono quindi illegittime le interpretazioni eccessivamente restrittive che trasformino il requisito esperienziale in una riserva a favore degli operatori già presenti sul mercato.
- Ai fini della verifica di un requisito esperienziale riferito a servizi svolti nel settore sanitario, può assumere rilievo sostanziale l’attività resa presso una struttura commissariale funzionalmente inserita nel sistema sanitario pubblico, anche se tale struttura non costituisce formalmente un’azienda o un ente del SSN, quando le prestazioni concretamente svolte siano analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
- L’obbligo di motivazione puntuale grava sui provvedimenti di esclusione, mentre l’ammissione o la valutazione positiva della conformità dell’offerta non richiede, di regola, una motivazione analitica; nelle procedure da aggiudicare al minor prezzo, una volta accertata la conformità, la motivazione dell’affidamento al prezzo più basso è insita nel criterio di aggiudicazione.
- Le dichiarazioni sostitutive e la documentazione presentata dall’operatore economico costituiscono la base ordinaria della verifica dei requisiti in gara; il controllo puntuale della veridicità è normalmente effettuato successivamente nei confronti dell’aggiudicatario e, se svolto con esito positivo, esclude il difetto di istruttoria.
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