Cassazione Civile, Ordinanza n. 02711/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice nei confronti di un fondo patrimoniale costituito da due coniugi, uno dei quali aveva rilasciato fideiussione a garanzia di obbligazioni di una società poi fallita. Il tribunale aveva accolto la revocatoria; la corte d'appello aveva rigettato l'appello dei coniugi. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) difetto di legittimazione passiva della coniuge non debitrice e conseguente illegittimità della sua condanna alle spese; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, sempre per la condanna della coniuge non debitrice; 3) erronea qualificazione come gratuito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che i ricorrenti ritenevano oneroso in quanto strumento per adempiere ai doveri familiari, con conseguente necessità di provare la scientia damni di entrambi i coniugi; 4) violazione delle norme sull'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale e dell'onere della prova, per avere la corte territoriale negato l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie senza accertare in concreto se il debito fideiussorio fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, rigettando il primo e il terzo e dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione affinché proceda a un nuovo esame della prova richiesta dall'art. 170 c.c., verificando in concreto il rapporto tra debito e bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, nell'azione revocatoria relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario passivo perché la decisione incide sulla sua sfera giuridica. Quanto al terzo, ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale è atto gratuito, salvo prova di specifiche circostanze diverse che però nel caso non sono state ritenute decisive.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
richiamato per escludere che difettasse la legittimazione a contraddire della coniuge non debitrice; la Corte ha però ritenuto infondato il motivo perché il coniuge non debitore è litisconsorte necessario nell'azione revocatoria sul fondo patrimoniale.
art. 92 c.p.c.
evocato con riferimento alla censura sulle spese di lite; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2901 c.c.
richiamato per la revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale; la Corte conferma la qualificazione gratuita del fondo e la sua assoggettabilità ad azione revocatoria.
art. 170 c.c.
"L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
la Corte afferma che il debitore che voglia opporre l'impignorabilità deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, intesi in senso ampio, sia la consapevolezza del creditore al momento dell'assunzione dell'obbligazione; tale prova può essere data anche per presunzioni.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sul quarto profilo insieme all'art. 116 c.p.c.; la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati ma rinvia per un nuovo accertamento probatorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sul quarto profilo insieme all'art. 115 c.p.c.; la questione viene ricondotta al corretto accertamento del fatto generatore del debito e della consapevolezza del creditore.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale; grava sul debitore che invochi la protezione dell'art. 170 c.c.
art. 143 c.c.
richiamato per spiegare che gli obblighi di contribuzione familiare possono incidere sulla valutazione dello scopo dell'obbligazione, ma non escludono automaticamente la gratuità del fondo o l'applicabilità dell'art. 170 c.c.
art. 147 c.c.
richiamato insieme all'art. 143 c.c. nel ragionamento dei ricorrenti sull'asserita funzione onerosa del fondo patrimoniale.
art. 168 c.c.
richiamato per affermare che, di regola, entrambi i coniugi hanno interesse e posizione sostanziale rispetto al fondo patrimoniale.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, il coniuge non debitore deve essere considerato litisconsorte necessario passivo, poiché la decisione incide direttamente sulla sua posizione giuridica e sul vincolo di destinazione dei beni.
- La costituzione del fondo patrimoniale è, di regola, un atto gratuito e non richiede di per sé la prova della scientia damni di entrambi i coniugi come se si trattasse di un atto oneroso; l'eventuale diversa qualificazione richiede elementi specifici e concreti.
- Ai fini dell'art. 170 c.c., l'impignorabilità dei beni del fondo non dipende dalla natura astratta dell'obbligazione, ma dal rapporto concreto tra il debito e i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio e non meramente essenziale.
- Chi invoca la protezione del fondo patrimoniale contro l'esecuzione deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del vincolo, sia che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, oltre alla consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore al momento dell'assunzione del debito.
- La prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, e il giudice deve compiere un accertamento in concreto sulle circostanze del caso, senza arrestarsi a valutazioni meramente formali.
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