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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari quanto al ricorso introduttivo (i) della Comunicazione prot. n. 2025 - 0359763/U del 1° luglio 2025 del Comune di Padova, Settore Mobilità, Servizio amministrativo sosta e TPL, a firma del Capo Settore Mobilità, ing. Antonio Zotta, avente ad oggetto “Avviso per la Manifestazione d’interesse, avente la durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni Comuni della CO.ME.PA. Comunicazione”, trasmessa a mezzo PEC in pari data, e relativa Segnatura, con cui è stata data notizia degli esiti della procedura esperita; (ii) della Determinazione n. 2025/62/0080 del 30 giugno 2025 del Comune di Padova, Settore Mobilità, a firma del dirigente ad interim del Settore Mobilità, dott. Matteo Banfi, avente ad oggetto “Approvazione degli esiti della valutazione delle manifestazioni d’interesse relative all’avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel Comune di Padova e in alcuni comuni della CO.ME.PA.”, nella parte in cui approva la graduatoria della procedura esperita individuando quale operatore economico primo in graduatoria la società Emtransit s.r.l. (Dott) con un punteggio di 100 punti; (iii) del verbale della Commissione tecnica del 22 maggio 2025 (1^ seduta) avente ad oggetto la constatazione delle candidature pervenute (prot. n. 0296041 del 29 maggio 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott); (iv) del verbale della Commissione tecnica del 5 giugno 2025 (2^ seduta), intestato 1° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0325921 del 12 giugno 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott); (v) del verbale della Commissione tecnica del 12 giugno 2025 (3^ seduta), intestato 2° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0327332 del 13 giugno 2025), limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott); (vi) del verbale della Commissione tecnica del 18 giugno 2025 (4^ seduta), intestato 3° verbale di valutazione delle manifestazioni di interesse (prot. n. 0333820 del 18 giugno 2025) e dei relativi allegati A), B) e C) contenenti le tabelle riportanti gli esiti delle valutazioni e l’attribuzione dei punteggi alle manifestazioni di interesse dei partecipanti alla procedura, limitatamente alle valutazioni operate in riferimento alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott); (vii) della richiesta di chiarimenti inviata dal Comune di Padova a Emtransit s.r.l. (Dott) in ordine alla sostenibilità del servizio proposto, di cui alla nota prot. n. 0333857 del 18 giugno 2025, di contenuto non noto, nonché delle eventuali altre comunicazioni intercorse con detto operatore economico in tale ambito, non note; (viii) delle giustificazioni trasmesse da Emtransit s.r.l. (Dott) a sostegno della sostenibilità del servizio proposto, di cui alla nota agli atti n. 353898/prot. del 27 giugno 2025, di contenuto non noto, nonché delle eventuali altre comunicazioni intercorse tra l’amministrazione e il predetto operatore economico nell’ambito di tale subprocedimento di verifica e di eventuali altri documenti che siano stati all’uopo trasmessi, non noti; (ix) della determinazione (o altro atto) del RUP con cui è stato ritenuto che le giustificazioni presentate da Emtransit s.r.l. (Dott) fossero sufficienti a garantire la sostenibilità del servizio proposto, non nota; (x) delle risultanze delle verifiche tecniche esperite dal Comune di Padova in relazione alla candidatura di Emtransit s.r.l. (Dott) e prodromiche all’individuazione della stessa Emtransit s.r.l. quale operatore che svolgerà il servizio, non note; (xi) della determinazione del RUP di individuazione di Emtransit s.r.l. (Dott), quale soggetto idoneo a svolgere le attività integrate di noleggio di mobilità in sharing nel Comune di Padova e nei Comuni della Co.Me.Pa. a seguito della valutazione delle giustificazioni ricevute in ordine alla sostenibilità del servizio proposto alle condizioni economiche offerte, non nota; (xii) per quanto occorrer possa, dell’“Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni” datato 27 gennaio 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/2012 del 27 gennaio 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, dell’“Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni” datato 28 marzo 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/0035 del 28 marzo 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, della deliberazione della giunta comunale n. 2024/0763 del 17 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione degli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni comuni del CO.ME.PA”), e della relazione tecnica recante “Approvazione delle linee di indirizzo per l’individuazione, tramite Avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA.” costituente allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 2025/0174 del 25 marzo 2025, per mancata previsione dell’obbligo di presentazione del piano economico finanziario del servizio da svolgersi, laddove interpretati nel senso di consentire la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura competitiva a manifestazioni di interesse, quale quella di Emtransit s.r.l. (Dott), che presentino indici di anomalia e/o di non sostenibilità sotto il profilo economico-finanziario; (xiii) sempre per quanto occorrer possa, dell’“Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della co.me.pa. per la durata di 3 anni” datato 27 gennaio 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/2012 del 27 gennaio 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, dell’“Avviso Pubblico per l’individuazione di operatore economico interessato a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA. per la durata di 3 anni” datato 28 marzo 2025, della determinazione dirigenziale del Capo Settore ad interim del Settore Mobilità n. 2025/62/0035 del 28 marzo 2025 con cui è stato approvato lo schema di detto avviso, della deliberazione della giunta comunale n. 2024/0763 del 17 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione degli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel comune di Padova e in alcuni comuni del CO.ME.PA.”, e della relazione tecnica recante “Approvazione delle linee di indirizzo per l’individuazione, tramite Avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di sharing mobility a flusso libero nel territorio del comune di Padova e della CO.ME.PA.” costituente allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 2025/0174 del 25 marzo 2025, laddove interpretati nel senso di consentire agli operatori economici, una volta superato il limite di offerta agli utenti di almeno 45 minuti di utilizzo mensile della bicicletta a pedalata assistita e di almeno 15 utilizzi mensili del monopattino elettrico, di cui al criterio premiante sub 1 “Tariffa”, sub-criterio “1.1 “Tariffa abbonamenti standard residenti e pendolari over 26 prezzo territorio di Padova e dei Comuni della CO.ME.PA.”, di disattendere la tariffa ad abbonamento offerta e di applicare prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati; (xiv) sempre per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, conseguente, connesso, consequenziale e/o esecutivo, ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti (xv) di tutti gli atti di cui al compendio impugnatorio già indicato nel ricorso introduttivo e, in particolare, dell’eventuale atto e/o provvedimento (nota/comunicazione/determinazione ecc.), ove esistente, in quanto allo stato non cognito, con cui il RUP ha ritenuto che le giustificazioni presentate da Emtransit s.r.l. – con la comunicazione prot. n. 353898 del 27 giugno 2025 e relativi allegati – fossero sufficienti a garantire la sostenibilità del servizio proposto; (xvi) per quanto occorrer possa, della comunicazione di riscontro trasmessa da Emtransit s.r.l. al Comune di Padova prot. n. 353898 del 27 giugno 2025 comprensiva dei relativi allegati e, in particolare, del piano economico finanziario asseverato nel quale sono stati riportati i dati sulla cui base è stata asseritamente ritenuta la sostenibilità economica del servizio offerto da Emtransit s.r.l., in tanto in quanto inteso quale motivazione per relationem delle determinazioni del Comune di Padova di cui agli atti e provvedimenti già inseriti nel compendio impugnatorio; (xvii) sempre per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, conseguente, connesso, consequenziale e/o esecutivo, ancorché non conosciuto; nonché per la caducazione del provvedimento autorizzativo e/o del contratto nella denegata ipotesi del relativo rilascio e/o della relativa stipulazione nelle more del ricorso e dei motivi aggiunti; e per la condanna dell’amministrazione a disporre il subentro nel provvedimento autorizzativo e/o nel contratto nonché nell’esecuzione del servizio oggetto della procedura; o, in subordine, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento per equivalente monetario dell’ingiusto danno subìto e subendo in conseguenza dell’esecuzione (anche solo parziale) dei provvedimenti impugnati, nel caso di impossibilità totale o parziale del risarcimento in forma specifica;

Giustizia amministrativa202501405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e risultati della procedura comparativa per l'individuazione dell'operatore del servizio di bike sharing e monopattini elettrici a flusso libero nel Comune di Padova e nei Comuni della CO.ME.PA., con individuazione di Emtransit s.r.l. quale prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 81,89 punti contro i 100 attribuiti alla prima classificata, ha impugnato la comunicazione degli esiti, la graduatoria, i verbali della commissione, gli atti di verifica della sostenibilità dell'offerta e, con motivi aggiunti, il piano economico finanziario asseverato prodotto dalla prima classificata. Ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e par condicio, degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 3 dell'avviso, nonché eccesso di potere per difetto o superficialità dell'istruttoria, sviamento, manifesta irragionevolezza, erroneità e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato le tariffe estremamente ridotte offerte dalla prima classificata — 0,02 euro mensili per le biciclette a pedalata assistita e 0,50 euro mensili per i monopattini — ritenendole economicamente insostenibili e tali da aver determinato un vantaggio competitivo sproporzionato. Ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe omesso una verifica adeguata dell'anomalia dell'offerta, che il PEF contenesse dati errati o incoerenti in materia di ricavi, abbonamenti, costi del personale, ricambi, magazzino e sponsorizzazioni e che l'avviso consentisse illegittimamente di applicare, oltre determinate soglie di utilizzo, prezzi discrezionali non predeterminati e non calmierati. Sono state formulate anche domande subordinate di caducazione dell'eventuale autorizzazione o contratto, subentro e risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che una procedura comparativa non specificamente disciplinata dalla normativa, se utilizzata per contingentare il numero di autorizzazioni o individuare un operatore, deve rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ma, in assenza di una specifica previsione normativa o auto-vincolo dell'amministrazione, non impone automaticamente una verifica di congruità delle offerte secondo il modello proprio delle gare pubbliche. Nel caso concreto il Comune, pur non essendovi obbligato, aveva richiesto chiarimenti alla prima classificata sulla sostenibilità del servizio e aveva acquisito un PEF asseverato con dati economici e finanziari. Le contestazioni della ricorrente non hanno dimostrato errori manifesti, macroscopici travisamenti o illogicità nella valutazione comunale: le critiche al modello tariffario, ai ricavi e ai costi riguardavano valutazioni aziendali e organizzative opinabili, formulate in modo generico, mentre il PEF illustrava la funzione promozionale delle tariffe agevolate e il successivo recupero dei minori introiti tramite il piano tariffario ordinario. Il giudice ha inoltre ritenuto pretestuosa la censura relativa all'interpretazione dell'avviso, richiamando il favor partecipationis e rilevando che nessun altro concorrente aveva chiesto chiarimenti sull'asserita oscurità della disciplina. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un fatto dannoso ingiusto, conseguente al rigetto della domanda di annullamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore del Comune e della controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    I principi di legalità, imparzialità, libertà di iniziativa economica e buon andamento fondano i criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità applicabili alle procedure comparative.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di efficacia, efficienza, buon andamento e all'obbligo di motivazione; le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute infondate.

  • art. 3 dell'avviso pubblico

    La disposizione disciplinava la procedura e la valutazione delle manifestazioni di interesse; non è stata ritenuta violata.

  • art. 21 c.p.a.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché, esclusa l'illegittimità degli atti, non risultava un fatto dannoso ingiusto.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative non specificamente disciplinate dalla normativa, l'amministrazione deve rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ma non è automaticamente tenuta a svolgere una verifica di congruità delle offerte secondo la disciplina propria delle gare pubbliche, salvo che tale obbligo derivi da specifiche norme di settore o da un auto-vincolo previamente assunto.
  • Quando l'amministrazione, pur non essendovi obbligata, richiede chiarimenti sulla sostenibilità economica della proposta e acquisisce un piano economico-finanziario asseverato, la valutazione svolta rientra nella discrezionalità tecnica e può essere censurata solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Le valutazioni sulla sostenibilità economica e finanziaria di un'offerta, fondate su previsioni di ricavi, costi, politiche tariffarie e dati aziendali, non possono essere sostituite dal giudice con una diversa valutazione imprenditoriale; contestazioni generiche o basate su confronti con i dati di altri operatori non dimostrano l'illegittimità dell'istruttoria.
  • L'interpretazione delle regole di una procedura comparativa deve privilegiare il favor partecipationis, evitando letture che introducano esclusioni o limitazioni non necessarie; la successiva contestazione di un'asserita oscurità dell'avviso può risultare pretestuosa quando i partecipanti avrebbero potuto chiedere chiarimenti e nessuno lo abbia fatto.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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