Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05267/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva emesso nei confronti di una società in nome collettivo un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, dopo avere rilevato l'omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2012, determinando induttivamente un maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base dei dati emergenti dalla comunicazione annuale IVA e dal Mod. 770. In conseguenza dell'accertamento societario erano stati emessi anche avvisi nei confronti dei due soci, titolari ciascuno del 50% delle quote, per il reddito di partecipazione ai fini IRPEF. I ricorrenti avevano impugnato gli atti, ma CTP e CTR avevano respinto i ricorsi. In cassazione hanno dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 53 Cost. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto operante l'inversione dell'onere della prova in favore del Fisco, senza considerare la contabilità e la documentazione prodotte dalla società come prova contraria idonea a dimostrare un reddito inferiore o l'assenza di reddito, e senza valorizzare la mancata contestazione da parte dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, per il primo profilo, anche inammissibile perché i ricorrenti non avevano specificamente aggredito le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a censurare il richiamo giurisprudenziale operato dalla CTR. Nel merito, ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e art. 55 d.P.R. n. 633/1972 consente all'Ufficio di procedere induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche prescindendo dalle scritture contabili, e di utilizzare presunzioni prive dei requisiti ordinari. Ha ribadito tuttavia che il reddito deve essere ricostruito al netto dei costi, anche determinati induttivamente, per non tassare il profitto lordo. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché non vi era stata errata distribuzione dell'onere probatorio, e ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la doglianza riguardava in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e applicando anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    "Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle..."

    Nell'ipotesi di omessa dichiarazione il Fisco può procedere ad accertamento d'ufficio sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche usando presunzioni supersemplici e prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili del contribuente.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    "Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità..."

    In caso di omessa dichiarazione IVA l'accertamento può essere effettuato induttivamente sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, senza necessità di previa ispezione della contabilità.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste quando il giudice valuti in modo sfavorevole le prove prodotte dal contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva impone che, nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, siano considerati anche i costi relativi ai maggiori ricavi, eventualmente determinandoli induttivamente, per evitare la tassazione del profitto lordo.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio prodotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme invocate.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è inammissibile se non individua in modo specifico le rationes decidendi della sentenza impugnata oggetto di contrasto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il meccanismo di definizione anticipata del ricorso e la possibilità di applicare le conseguenze sanzionatorie previste quando la decisione interviene in conformità alla proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, le sanzioni previste operano secondo una valutazione legale tipica e non discrezionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La definizione del giudizio comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato solo per distinguere l'accertamento d'ufficio da quello sintetico.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato solo per distinguere l'accertamento d'ufficio da quello induttivo ordinario.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per affermare che i limiti ivi previsti sui costi riguardano la diversa ipotesi di dichiarazione infedele esistente, non l'omessa dichiarazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel senso che, nell'accertamento induttivo puro, possono essere utilizzati anche elementi non idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel senso che l'accertamento induttivo puro può basarsi anche su indizi non qualificati secondo i requisiti ordinari delle presunzioni.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati comunque acquisiti, anche prescindendo dalle scritture contabili regolarmente tenute.
  • L'accertamento d'ufficio consente l'uso di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; resta però fermo l'obbligo di ricostruire il reddito in modo netto, considerando anche i costi relativi ai maggiori ricavi, eventualmente in via induttiva.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbagli la distribuzione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando ritenga non convincente la prova offerta dalla parte onerata.
  • La doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non può essere usata per contestare la valutazione comparativa delle prove.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario indicare in modo specifico le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alle norme invocate; la mera critica ai precedenti richiamati non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.