Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4242/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202503638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento provinciale che individuava l’appellante quale corresponsabile della potenziale contaminazione di un sito produttivo e lo diffidava a proseguire le attività di bonifica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (responsabile ambientale)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento adottato dalla Provincia ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006. Ha dedotto: l’illegittimo utilizzo dei pareri dell’Istituto superiore di sanità per individuare valori soglia relativi a PFAS e BTF non disciplinati dalla legge, anche in violazione del principio di precauzione e delle garanzie partecipative; carenza di istruttoria e difetto di motivazione sull’effettivo nesso causale tra la propria condotta e la contaminazione; erronea applicazione dell’art. 2050 c.c. e inversione dell’onere della prova; violazione del principio chi inquina paga; impossibilità di estendere automaticamente alla persona fisica gli obblighi ambientali gravanti sulla società; erronea ricostruzione del ruolo e dei poteri attribuitigli, che sarebbero stati meramente operativi e privi di autonomia decisionale e di spesa; contraddittorietà nell’imputazione della responsabilità a un dipendente della società controllata, mentre le decisioni sarebbero state assunte dalle società controllanti; indeterminatezza e ineseguibilità della diffida; mancata quantificazione del contributo individuale all’aggravamento dell’inquinamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo della Provincia di individuare tempestivamente tutti i responsabili e il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2-bis della l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado annullando in parte qua il provvedimento provinciale. Sono stati ritenuti fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo. La responsabilità ambientale della persona fisica non può essere desunta automaticamente dalla carica di procuratore speciale o responsabile ambiente e sicurezza, né dalla mera conoscenza della contaminazione o dalla titolarità astratta di poteri. Occorre un autonomo e rigoroso accertamento della condotta personalmente riferibile, del suo contributo causale alla determinazione, all’aggravamento o alla mancata prevenzione dell’inquinamento e dell’elemento soggettivo almeno colposo. Nel caso concreto la Provincia aveva individuato l’appellante quale corresponsabile sulla base della posizione ricoperta e dei poteri astrattamente attribuiti, senza indicare specifiche condotte attive o omissive dotate di autonoma efficacia causale. La motivazione è stata quindi ritenuta generica e fondata su una responsabilità da posizione; l’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione originaria mediante deduzioni difensive. È stata inoltre rilevata la necessità di una ricostruzione eziologica rigorosa, considerata la durata pluridecennale dell’attività produttiva, la successione di diversi gestori, gli assetti impiantistici e i limiti emissivi variabili nel tempo. La domanda di accertamento dell’obbligo della Provincia di individuare tempestivamente tutti i responsabili è stata respinta per carenza di interesse, anche ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stato dimostrato alcun danno da ritardo. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    La Provincia può individuare il responsabile della potenziale contaminazione e diffidarlo agli adempimenti ambientali, ma l’imputazione richiede un accertamento concreto e adeguatamente motivato della responsabilità personale.

  • art. 245 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel provvedimento provinciale quale base della disciplina relativa ai soggetti non responsabili e agli obblighi di comunicazione; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 302, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Il TAR lo aveva richiamato per ricondurre tra gli operatori anche chi esercita poteri decisionali sugli aspetti tecnici e finanziari; il Consiglio di Stato ha comunque escluso che la qualifica o i poteri astratti bastino senza prova di una condotta personale causalmente rilevante.

  • art. 2462 c.c.

    Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

    La distinta personalità giuridica e la separazione patrimoniale impediscono di imputare automaticamente agli amministratori o ai procuratori speciali gli obblighi gravanti sulla società.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato quale elemento del sistema che distingue la responsabilità della società da quella personale degli amministratori.

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la responsabilità extracontrattuale degli amministratori presuppone una condotta personale riconducibile al paradigma dell’art. 2043 c.c.

  • art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

    La disposizione conferma sistematicamente che la responsabilità personale degli amministratori richiede l’imputabilità del fatto illecito alla loro condotta, non derivando automaticamente dalla sola posizione ricoperta.

  • art. 2050 c.c.

    Il Consiglio di Stato non ha applicato automaticamente il regime dell’attività pericolosa alla posizione dell’appellante; la responsabilità ambientale della persona fisica richiede la prova concreta di condotta, nesso causale ed elemento soggettivo.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini dell’interesse risarcitorio, ma non fonda un autonomo interesse ad ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di individuare tempestivamente tutti i responsabili quando la domanda di annullamento è stata accolta.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata dimostrazione di un danno connesso al ritardo.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Il risarcimento da ritardo richiede la prova del danno; nel caso concreto tale prova è mancata.

Massime di principio

  • Nell’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006, la responsabilità della persona fisica che operi per una società di capitali non può essere desunta automaticamente dalla carica ricoperta, dal rapporto di immedesimazione organica o dalla titolarità astratta di poteri ambientali.
  • La concorrente responsabilità personale dell’amministratore, del procuratore speciale o di altro soggetto operante per la società richiede l’accertamento rigoroso di una condotta personalmente riferibile, attiva od omissiva, di un autonomo contributo causale alla determinazione, all’aggravamento o alla mancata prevenzione della contaminazione e dell’elemento soggettivo almeno colposo.
  • L’amministrazione non può fondare l’imputazione della responsabilità ambientale su una mera responsabilità da posizione, né integrare in giudizio la motivazione del provvedimento mediante deduzioni difensive non contenute nell’atto originario.
  • Quando l’attività produttiva si è protratta per un lungo periodo ed è stata caratterizzata da successione di gestori, differenti assetti impiantistici, modalità produttive e limiti emissivi, l’individuazione del responsabile richiede una ricostruzione eziologica puntuale, con specifica riferibilità delle matrici inquinanti alle lavorazioni svolte nel periodo considerato.
  • La distinta personalità giuridica della società di capitali impedisce l’automatica estensione agli amministratori o ai procuratori speciali degli obblighi ambientali gravanti sull’ente, salvo che sia provato un comportamento personale anomalo, assunto anche in contrasto con gli interessi sociali, dotato di autonoma efficacia causale nell’aggravare o non impedire il rischio di inquinamento.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiDanno ambientaleMotivazione del provvedimentoDanno da ritardo
RamiAmbienteProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.