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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensiva -del provvedimento prot.170720, del 5 agosto 2025, notificato in pari data, mediante il quale Roma Capitale - Municipio Roma VII, ha disposto “… l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21-nonies comma 1 e comma 2 bis della L. 241/1990 s.m.i. per la C.I.L.A. depositata ai sensi dell'art.6 bis comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. pervenuta con prot. CI/2022/34864 del 18/02/2022 …”; -della determinazione dirigenziale CI/2718/2025, del 18 settembre 2025 (prot. CI/198671/2025 del 18 settembre 2025), notificata il 3 ottobre 2025, mediante la quale Roma Capitale - Municipio Roma VII, disposto la demolizione d'ufficio delle opere abusive indicate in premessa e, precisamente, “… -Cambio di destinazione d'uso dell'area esterna di pertinenza del chiosco bar di proprietà Capitolina e chiusura della stessa con recinzione metallica in ferro e pannelli in materiale trasparente montato su alluminio, integralmente coperta da ombrelloni fissi; -Installazione di una canna fumaria in acciaio (…)”; -di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello indicato, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202514637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di inefficacia di una CILA e determinazione dirigenziale di demolizione d'ufficio di opere ritenute abusive

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, subentrata nella concessione relativa a un bene comunale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, impugnava la nota municipale del 5 agosto 2025, con cui era stata dichiarata l'inefficacia della CILA presentata il 18 febbraio 2022 per la sostituzione e il prolungamento di una canna fumaria, nonché la determinazione dirigenziale del 18 settembre 2025, con cui era stata disposta la demolizione d'ufficio di opere ritenute abusive: il cambio di destinazione d'uso dell'area esterna pertinenziale, la sua chiusura mediante recinzione e pannelli trasparenti, la copertura con ombrelloni fissi e l'installazione della canna fumaria. La ricorrente deduceva: omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio; omessa attivazione del soccorso istruttorio; violazione della disciplina sulla SCIA/CILA e dell'obbligo di invitare alla conformazione dell'attività; tardivo esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, oltre tre anni dopo il deposito della CILA; violazione della disciplina edilizia e regionale sulle demolizioni, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che non vi fosse stato alcun mutamento di destinazione d'uso, che gli ombrelloni non costituissero volume, che i pannelli fossero stati rimossi, che la recinzione non richiedesse titolo edilizio e che la canna fumaria fosse una mera sostituzione di un manufatto preesistente; infine, difetto di motivazione. Roma Capitale eccepiva l'inammissibilità per omessa impugnazione della precedente determinazione dirigenziale del 10 giugno 2025, notificata il 12 giugno 2025, con cui era stata ordinata la rimozione delle opere entro 45 giorni, con avvertimento dell'esecuzione in danno.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di Roma Capitale e ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, infondato. L'omessa notificazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole non ne determina l'invalidità, ma incide, al più, sulla decorrenza del termine per impugnarlo, che prende avvio dalla conoscenza effettiva. Anche ipotizzando che la precedente determinazione del 10 giugno 2025 non fosse stata notificata, la ricorrente ne aveva avuto conoscenza al più tardi mediante le premesse della successiva determinazione impugnata e avrebbe dovuto impugnarla entro sessanta giorni. Non avendola contestata, essa è divenuta definitiva; sono pertanto inammissibili le censure dirette a mettere in discussione la qualificazione abusiva delle opere e le sanzioni edilizie, non potendo il ricorrente eludere i termini perentori dell'azione di annullamento. Il generico richiamo agli atti presupposti, connessi o consequenziali non estende l'impugnazione a un atto non specificamente indicato nell'epigrafe e non fatto oggetto di censure puntuali: si tratta di una clausola di stile insufficiente a individuare il petitum. Il TAR ha inoltre escluso che la successiva declaratoria di inefficacia della CILA potesse riaprire la contestazione della precedente ordinanza con riferimento al mutamento di destinazione d'uso dell'area esterna, trattandosi di opere estranee all'intervento oggetto della CILA. Quanto alla canna fumaria, le relative censure sono state comunque ritenute infondate: la ricorrente non contestava l'assenza del preventivo parere della Soprintendenza richiesto dall'art. 16, commi 5, lettera a), e 9, delle NTA del PRG di Roma Capitale. Il nulla osta era necessario anche in ragione dell'evidenza e della rilevanza della canna fumaria, lunga due metri e sporgente dalla sagoma dell'edificio, nonché della distanza inferiore a cinquanta metri da preesistenze archeologico-monumentali. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne deduceva la violazione per il tardivo esercizio dell'autotutela sulla CILA; il giudice non ha deciso nel merito tale censura, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate le doglianze.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    È la disposizione in base alla quale era stata presentata la CILA; la decisione considera inoltre necessaria, per la canna fumaria, l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza previsto dalla disciplina urbanistica comunale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente lamentava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per l'inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione dell'atto presupposto.

  • art. 6 l. 241/1990

    La ricorrente invocava il soccorso istruttorio per le carenze documentali della CILA; la censura non è stata accolta.

  • art. 19 l. 241/1990

    La ricorrente ne invocava l'applicazione alla CILA, sostenendo la necessità di un invito alla conformazione con assegnazione di un termine; la censura non è stata accolta.

  • art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla determinazione di demolizione; le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 21, comma 1, l.r. 15/2008

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla demolizione delle opere; il giudice non ha accolto le censure.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente deduceva il difetto di motivazione; la relativa censura non ha condotto all'annullamento degli atti.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine perentorio dell'azione di annullamento impedisce di rimettere in discussione, mediante l'impugnazione di atti successivi, un provvedimento presupposto divenuto definitivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'incidente cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 16, commi 5, lettera a), e 9, NTA del PRG di Roma Capitale

    Per opere collocate a meno di cinquanta metri da preesistenze archeologico-monumentali è richiesto il preventivo parere della Soprintendenza statale; tale requisito è stato ritenuto necessario per la canna fumaria.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La memoria depositata dalla ricorrente in sede cautelare conteneva l'argomento relativo alla nuova istruttoria, ritenuto non idoneo a superare la definitività dell'atto presupposto.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione di un provvedimento amministrativo sfavorevole non ne determina l'invalidità, ma comporta soltanto che il termine per impugnarlo decorra dalla conoscenza effettiva acquisita dal destinatario.
  • Quando un provvedimento successivo richiama chiaramente un atto presupposto, il destinatario che ne acquisisce conoscenza deve impugnare quest'ultimo entro il termine decadenziale; la mancata impugnazione ne determina la definitività e impedisce di contestarne la legittimità mediante l'impugnazione dell'atto successivo.
  • La clausola generica di impugnazione di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso non è sufficiente a estendere il ricorso a un provvedimento non specificamente indicato nell'epigrafe e non collegato a censure puntuali, poiché l'oggetto della domanda di annullamento deve essere inequivocabilmente individuato a tutela del diritto di difesa delle controparti.
  • La successiva declaratoria di inefficacia di una CILA non riapre la possibilità di contestare una precedente ordinanza di demolizione divenuta definitiva quando le opere oggetto dell'ordinanza siano estranee agli interventi descritti nella CILA.
  • La realizzazione o modifica di una canna fumaria situata a meno di cinquanta metri da preesistenze archeologico-monumentali richiede il preventivo parere della Soprintendenza quando tale obbligo discende dalle norme tecniche dello strumento urbanistico comunale; l'assenza del parere rende infondate le censure contro la repressione dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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