Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Un agente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società preponente per diversi crediti nascenti dal contratto di agenzia: provvigioni, spese legali, indennità di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e risarcimento danni. Il giudice delegato aveva ammesso parte dei crediti con privilegio e parte in chirografo, escludendo però il risarcimento danni e una somma ulteriore a titolo di differenze sull'indennità di fine rapporto. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale. In cassazione l'agente deduceva: 1) violazione dell'art. 2751-bis n. 3 c.c. per il mancato riconoscimento del privilegio sull'indennità sostitutiva del preavviso, che egli riteneva retributiva; 2) violazione dell'art. 1751 c.c. e della direttiva 86/653/CEE per la quantificazione dell'indennità di cessazione del rapporto, sostenendo che il tribunale avesse adottato criteri non corretti e non avesse adeguatamente considerato la condotta della preponente; 3) violazione degli artt. 1362, 1370, 1453, 1223 c.c. e 24 l.fall. per il rigetto della domanda risarcitoria, affermando che la domanda di risoluzione proposta in sede ordinaria dovesse essere esaminata dal giudice fallimentare e che la clausola contrattuale gli attribuisse un diritto al risarcimento; 4) omesso esame di fatti decisivi in relazione alle poste di danno. La curatela resisteva sostenendo anche eccezioni pregiudiziali di novità e inammissibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che l'indennità sostitutiva del preavviso dell'agente non abbia natura retributiva e non goda del privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c., e che la determinazione dell'indennità ex art. 1751 c.c. compiuta dal tribunale fosse conforme ai principi applicabili, essendo il limite legale un massimo e restando al giudice un apprezzamento equitativo di merito non censurabile come violazione di legge. Ha invece accolto, nei limiti indicati, la prima articolazione del terzo motivo, affermando che, nel sistema concorsuale riformato, la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento, se funzionale a pretese risarcitorie o restitutorie da far valere in sede fallimentare, deve essere esaminata dal giudice fallimentare e non può proseguire in sede ordinaria; per questo il tribunale aveva errato nel ritenere che l'agente dovesse proseguire il giudizio ordinario. È stato dichiarato assorbito il quarto motivo e inammissibile, per difetto di interesse, il resto della censura sul merito della domanda risarcitoria, nonché inammissibile la doglianza sull'interpretazione della clausola contrattuale, perché mirava a una diversa lettura del testo negoziale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo esame delle domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 3 c.c.
Il privilegio non spetta all'indennità sostitutiva del preavviso dell'agente, perché tale indennità ha natura indennitaria e non retributiva, e quindi non rientra nella ratio di tutela dei crediti di lavoro autonomo o parasubordinato assimilati ai crediti retributivi.
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto è dovuta solo al ricorrere delle condizioni di legge; il comma 3 fissa un tetto massimo pari a un'annualità media di provvigioni, ma non impone un calcolo analitico né esclude una quantificazione equitativa inferiore. Il giudice deve applicare la disciplina che assicuri all'agente il trattamento migliore, nei limiti della normativa inderogabile.
Direttiva 86/653/CEE
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel fissare criteri di calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto, anche sintetici, valorizzando il criterio dell'equità e il limite massimo di un'annualità media di provvigioni.
art. 98 l. fall.
È il rimedio esperibile avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di stato passivo; nel caso concreto l'opposizione era stata proposta dal creditore contro la mancata integrale ammissione dei crediti.
art. 24 l. fall.
Richiamato come norma che, nel sistema concorsuale riformato, opera insieme ai principi di specializzazione, concentrazione e speditezza dell'accertamento del passivo.
art. 52 l. fall.
Richiamato per affermare la concentrazione delle pretese creditorie nella sede concorsuale.
art. 72, comma 5, l. fall.
La domanda di risoluzione proposta prima del fallimento, se diretta a far valere pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede ordinaria ma deve essere interamente trattata nel rito concorsuale.
artt. 93 e ss. l. fall.
Il giudice fallimentare deve esaminare e decidere, nell'accertamento del passivo, anche la domanda di risoluzione che sia antecedente logico-giuridico delle pretese risarcitorie o restitutorie.
art. 96 l. fall.
Non è applicabile in via analogica l'ammissione con riserva per rinviare la decisione della domanda di risoluzione alla cognizione ordinaria.
art. 295 c.p.c.
Non può disporsi la sospensione necessaria del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudiziale di risoluzione, se la pretesa risarcitoria deve essere esaminata in sede fallimentare.
art. 1362 c.c.
La doglianza sulla clausola contrattuale è stata ritenuta inammissibile perché l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e il ricorso non indicava in che modo i canoni ermeneutici fossero stati violati.
art. 1370 c.c.
Richiamato tra le norme ermeneutiche invocate dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa interpretazione della clausola.
art. 1453 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento conseguente all'inadempimento; la questione è stata rinviata al giudice di merito dopo la cassazione sul profilo pregiudiziale della competenza/sede di esame.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente ai fini della domanda risarcitoria; il motivo è stato in parte assorbito/in parte dichiarato inammissibile nei limiti della censura sul merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro usato per i motivi di ricorso denuncianti violazione di legge sulle questioni di privilegio, quantificazione dell'indennità e disciplina della risoluzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il quarto motivo, formulato come omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- L'indennità sostitutiva del preavviso dovuta all'agente non ha natura retributiva, ma indennitaria; pertanto non beneficia del privilegio previsto per i crediti di lavoro autonomo o parasubordinato assimilati ai crediti retributivi.
- L'art. 1751 c.c. fissa per l'indennità di cessazione del rapporto un tetto massimo, non un criterio di liquidazione rigidamente analitico: il giudice può determinare l'importo in via equitativa entro il limite legale, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della disciplina più favorevole all'agente.
- Le censure in cassazione contro la quantificazione equitativa dell'indennità non possono essere prospettate come violazione di legge se, in realtà, mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto o un diverso criterio di calcolo.
- Nel sistema dell'accertamento del passivo, quando la domanda di risoluzione già proposta prima del fallimento costituisce il presupposto logico-giuridico di pretese risarcitorie o restitutorie da far valere in sede concorsuale, tale domanda deve essere decisa dal giudice fallimentare e non può essere lasciata proseguire nella cognizione ordinaria.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è rimessa al giudice di merito; in cassazione, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale modo, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Se il giudice decide il merito dopo avere in realtà pronunciato una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, la parte soccombente deve impugnare la statuizione pregiudiziale; le argomentazioni di merito rese ad abundantiam non richiedono autonoma impugnazione e la relativa censura è priva di interesse.
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