Cassazione Penale, Sentenza n. 25958/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colleoni impugnava la sentenza di condanna per il reato ex art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (foglio di via obbligatorio), contestando: 1) l'affermazione di responsabilità perché l'ordinanza del Questore non avrebbe indicato specificamente il Comune di residenza nel dispositivo, e l'imputato sarebbe di fatto senza fissa dimora; 2) la misura della pena ritenuta eccessiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il suo stato di emarginazione sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato. Ha confermato che la sentenza di primo grado è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., avendo applicato in concreto la sola pena pecuniaria (ammenda) a seguito di sostituzione dell'arresto. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del GIP secondo cui il provvedimento del Questore indicava il Comune di residenza (Rovetta) nelle premesse, il che sufficiente a validare l'atto; inoltre la censura sulla misura della pena è stata ritenuta sindacato di merito, non rimettibile alla Corte di legittimità. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 76, comma 3
«le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento...»
La Corte conferma che entrambe le prescrizioni (ritorno al luogo di residenza e divieto di rientro nel Comune) sono elementi essenziali della misura; la misura non è applicabile a chi sia privo di residenza effettiva nel territorio nazionale. Tuttavia, l'indicazione della residenza anche nelle premesse del provvedimento è idonea a renderlo valido.
legge 27 dicembre 1981, n. 698 - art. 56 quater
Previene la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria; nel caso concreto l'arresto è stato sostituito con ammenda.
codice di procedura penale - art. 593, comma 3
La Corte interpreta l'articolo nel senso che sono inappellabili le sentenze che applicano in concreto la sola pena pecuniaria (pena 'applicata'), anche se la fattispecie astrattamente prevede pena detentiva convertita in ammenda.
codice penale - art. 133
Richiamato in relazione alla valutazione della personalità e dei precedenti dell'imputato come elementi rilevanti per la quantificazione della pena e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione che deducono censure di merito sulla valutazione della prova o della misura della pena sono spesso inammissibili: la Corte di legittimità non riesamina valutazioni di merito se non per vizi di diritto ben specificati.
- Se la sentenza applica in concreto solo una pena pecuniaria (anche se derivante da conversione di pena detentiva), l'art. 593, comma 3, c.p.p. può rendere la sentenza inappellabile; prima di proporre appello valutare se la pena 'applicata' sia solo pecuniaria.
- Per i provvedimenti amministrativi come il foglio di via obbligatorio è fondamentale che risultino entrambe le prescrizioni (ritorno al luogo di residenza e divieto di rientro nel Comune) e che la residenza sia effettiva; tuttavia l'indicazione della residenza anche nelle premesse del provvedimento può essere sufficiente a garantirne validità.
- Chi è realmente senza fissa dimora può essere escluso dall'ambito applicativo della misura preventiva basata sul residere in un Comune; tale profilo va però documentato e valorizzato tempestivamente in sede di merito.
- Proporre ricorso generico o aspecifico in Cassazione comporta rischio di inammissibilità e di condanna alle spese, oltre all'applicazione di una somma alla Cassa delle Ammende per responsabilità processuale: i motivi devono essere specifici e fondati su questioni di diritto.
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