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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - della determinazione del Comune di Meta n. 499 del 16.09.2025, recante aggiudicazione del Comune di Meta in favore della Società New Food S.C. a R.L. della procedura aperta a ridotto impatto ambientale svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a tempo pieno dell’istituto Buonocore-Fienga per a.a.s.s. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 (CIG: B7811C5DC2), e del relativo avviso di aggiudicazione pubblicato il 18.09.2025; - di tutti i verbali di gara; - del Bando, del Disciplinare, del Capitolato e di tutti gli altri atti e documenti facenti parte della lex specialis, nonché dei chiarimenti di gara; - all’occorrenza, della Determinazione a contrarre n. 379 del 01.07.2025; - del verbale di congruità della Commissione giudicatrice del 21.08.2025; nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di concessione eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.

Giustizia amministrativa202504796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio triennale di refezione scolastica in favore dell'operatore economico controinteressato, con gli atti di gara connessi e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura aperta telematica, chiedendo anche il conseguimento dell'aggiudicazione e il subentro nel contratto eventualmente stipulato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e del d.m. 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione, sostenendo che la lex specialis contenesse soltanto un richiamo generico ai CAM, senza puntuale inserimento delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti, in particolare con riguardo ai prodotti a chilometro zero e alla filiera corta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del motivo per tardiva mancata impugnazione immediata del bando. La ricorrente ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 108, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, per la mancata previsione di criteri premiali relativi alla parità di genere e di garanzie sulle pari opportunità generazionali, di genere e sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'eccezione di tardiva impugnazione del bando. L'onere di impugnazione immediata sussiste soltanto per clausole escludenti o impeditive della partecipazione, comprese quelle che rendano impossibile formulare un'offerta consapevole; la ricorrente, invece, aveva partecipato alla gara e non aveva dedotto che l'omissione dei CAM le avesse impedito di predisporre un'offerta seria e meditata, perseguendo piuttosto l'interesse strumentale alla riedizione della procedura. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. La documentazione di gara, considerata nel suo complesso, richiamava espressamente il d.m. 10 marzo 2020 e imponeva il rispetto dei CAM, prevedendo inoltre obblighi di gestione ambientale, riduzione dei consumi e dei rifiuti, uso di prodotti biodegradabili e compostabili, prescrizioni merceologiche e modalità di confezionamento e trasporto. La lex specialis conteneva altresì un criterio premiale relativo alla percentuale di prodotti biologici, cui erano attribuiti fino a 45 degli 80 punti dell'offerta tecnica. Tali previsioni erano ritenute adeguate e proporzionate all'oggetto, al valore e alle dimensioni del servizio; l'art. 57, comma 2, non impone la riproduzione integrale dei decreti ministeriali, potendo i CAM entrare nella disciplina di gara anche mediante rinvio e operare per eterointegrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale. La ricorrente non aveva dimostrato di possedere la certificazione di parità di genere, né che la riedizione della gara avrebbe aumentato concretamente le sue possibilità di aggiudicazione, anche considerato il rilevante divario di punteggio rispetto all'aggiudicataria. Non era decisiva neppure l'asserita mancanza della certificazione in capo all'aggiudicataria, potendo il requisito essere comprovato mediante avvalimento. Analoga conclusione è stata adottata per la censura relativa all'art. 102, comma 1, lett. c), formulata in modo generico e senza indicazione dell'interesse concreto perseguito. Il ricorso è stato quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile per il resto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi [...]

    La disposizione impone l'inserimento effettivo dei CAM nella documentazione di gara, ma non richiede la riproduzione integrale dei decreti ministeriali: è sufficiente il recepimento mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali coerenti con l'oggetto dell'appalto, anche attraverso il rinvio e l'eterointegrazione.

  • art. 108, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione della procedura.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

    La censura relativa alla mancata previsione del punteggio premiale è esaminabile solo in presenza di un interesse concreto e attuale; non basta dedurre astrattamente l'illegittimità della clausola senza dimostrare un effettivo vantaggio derivante dalla riedizione della gara.

  • art. 102, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    La deduzione della mancata previsione di garanzie sulle pari opportunità e sull'inclusione lavorativa deve essere specifica e sorretta da un interesse concreto; una censura generica e priva di dimostrazione del pregiudizio è inammissibile.

  • d.m. 10 marzo 2020

    Stabilisce i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari; le sue prescrizioni possono integrare la lex specialis e costituiscono obblighi cogenti per la stazione appaltante e vincoli per l'esecuzione del servizio.

Massime di principio

  • L'impugnazione immediata della lex specialis è necessaria soltanto quando la clausola sia escludente, impedisca la partecipazione o renda impossibile la formulazione di un'offerta consapevole; la contestazione dell'omesso o non adeguato inserimento dei CAM, quando non produca tale effetto impeditivo, può essere proposta insieme all'impugnazione dell'aggiudicazione per ottenere la riedizione della gara.
  • L'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di recepire nella documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM, ma non richiede la riproduzione integrale del decreto ministeriale: il rinvio espresso, accompagnato da prescrizioni coerenti con l'oggetto dell'appalto, può consentire l'eterointegrazione della lex specialis.
  • La verifica della conformità ai CAM riguarda tutte le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto; i CAM possono incidere sulla definizione dell'oggetto, sulle specifiche tecniche, sui criteri di valutazione e sulle clausole esecutive, assumendo rilievo sostanziale e non meramente programmatico.
  • La censura contro la mancata previsione di un criterio premiale per la parità di genere è inammissibile quando il concorrente non dimostri di possedere la certificazione rilevante né provi che la riedizione della gara gli attribuirebbe una concreta e attuale possibilità di aggiudicazione; il vantaggio meramente ipotetico non integra interesse a ricorrere.
  • Anche la contestazione della mancata previsione delle garanzie di pari opportunità e inclusione lavorativa richiede l'indicazione specifica del pregiudizio e dell'interesse concreto perseguito; una deduzione generica non supera il vaglio dell'interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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