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Circolare

Circolare INAIL n. 64 del 09 ottobre 1987

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria ed agricoltura con decorrenza luglio 1987- Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali degli addetti alla frangitura olive.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore, dal 1° luglio 1987, delle nuove misure retributive minime e massime per il settore industriale e convenzionali per il settore agricolo, definite dai decreti ministeriali del 25 e 27 luglio 1987. Tali valori incidono sulla liquidazione e riliquidazione delle rendite per inabilità permanente e per superstiti, sull’assegno per assistenza personale continuativa, sull’assegno una tantum in caso di morte, sugli assegni continuativi mensili e sulle rendite riferite a studenti e particolari categorie assicurate. Sono inoltre indicati i criteri operativi per la gestione meccanizzata, le competenze delle strutture territoriali nelle riliquidazioni non automatizzate, le modalità di rateazione delle rendite e gli effetti della rivalutazione sulle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1987 per settori industriale e agricolo, con riflessi su rendite e assegni

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1987

La circolare disciplina gli effetti dei decreti ministeriali del 25 e 27 luglio 1987, pubblicati nella G.U. n. 194 del 21 agosto 1987, che fissano le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e le corrispondenti retribuzioni convenzionali per il settore agricolo. Le nuove misure si applicano dal 1° luglio 1987 e incidono sulla liquidazione e riliquidazione delle principali prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove retribuzioni sostituiscono quelle già indicate nella circolare n. 59/1985 e operano, in sede di prima liquidazione, per le rendite per inabilità permanente e per le rendite ai superstiti. Per il settore agricolo, il decreto richiama anche le misure dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall’operatività dell’articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Settore industriale

Per il settore industriale, ai fini del calcolo delle rendite, sono fissati:

  • retribuzione annua minima: L. 11.282.000;
  • retribuzione annua massima: L. 20.952.000.

Tali valori sono il parametro di riferimento anche per la rivalutazione di altre prestazioni collegate alle rendite industriali.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la circolare distingue tra diverse fattispecie.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976, l’indennità giornaliera è fissata come segue:

  • fino al 90° giorno:
    • età non superiore a 16 anni: L. 19.300;
    • età superiore a 16 anni: L. 33.980;
  • dopo il 90° giorno, anche non continuativo:
    • età non superiore a 16 anni: L. 25.340;
    • età superiore a 16 anni: L. 43.530.

La circolare precisa che tali importi valgono solo per i casi di ricaduta relativi agli infortuni anteriori al 31 dicembre 1976, poiché la norma transitoria di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 37/1977 non è più operante.

Criteri di liquidazione per le varie categorie di lavoratori agricoli

Vengono richiamati i criteri di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per le diverse categorie:

  • lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato: indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488;
  • lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, per eventi dal 1° gennaio 1982: indennità calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, con limite minimo di L. 33.600;
  • lavoratori agricoli di cui all’articolo 205, lettera b), del Testo unico, per eventi dal 1° gennaio 1982: indennità calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli specializzati, fissata annualmente per provincia.

Retribuzione annua convenzionale per le rendite

Per il calcolo delle rendite agricole è stabilita una retribuzione annua convenzionale pari a L. 18.002.000. Lo stesso importo si applica anche alle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività previste dall’articolo 209 del Testo unico.

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate sulla retribuzione effettiva, compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno una tantum

Dal 1° luglio 1987, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 251/1982, l’assegno per assistenza personale continuativa previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo unico è rivalutato nella stessa percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a L. 372.000 mensili.

La circolare precisa anche le modalità di indicazione dell’importo nelle concessioni da inserire nella gestione meccanizzata, distinguendo tra concessioni nuove e concessioni con decorrenza anteriore alla rivalutazione.

Sempre dal 1° luglio 1987, l’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.489.000, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982.

Particolari categorie di assicurati

Per i medici esposti ai raggi X e alle sostanze radioattive, la circolare rinvia a separate istruzioni che saranno fornite successivamente.

Per gli studenti, in conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima del settore industria, le rendite di alunni e studenti di scuole e istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1987 sulle seguenti retribuzioni convenzionali, in conformità all’articolo 2 del d.m. 12 dicembre 1968:

  • L. 11.282.000 per alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado, e comunque fino a 15 anni compiuti;
  • L. 11.877.000 per alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e comunque dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti;
  • L. 12.868.000 per studenti universitari e degli istituti di istruzione superiore, e comunque dal 21° anno di età in poi.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Per la riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico, il decreto ministeriale del 25 luglio 1987 fissa i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

  • anni 1984 e precedenti: 1,1810;
  • anno 1985: 1,0571;
  • anno 1986 e primo semestre 1987: 1,0000.

La riliquidazione delle rendite industriali e agricole in corso al 1° luglio 1987, nonché dell’assegno per assistenza personale continuativa, è curata direttamente dal Servizio Meccanizzazione della Direzione generale secondo i criteri riportati nell’allegato n. 3.

Restano invece a carico delle Unità operative:

  • le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
  • gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare dal 1° luglio 1987 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
  • le prestazioni segnalate con appositi tabulati, comprese le liquidazioni particolari, le rendite cessate successivamente al 1° luglio 1987 e le rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza degli anni 1985, 1986 e 1987 occorre nuovamente scegliere la retribuzione più favorevole, ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico. La Direzione generale provvederà a riliquidare le rendite sulla base della retribuzione già acquisita e a predisporre un tabulato dei casi interessati; le Unità operative dovranno confrontare le retribuzioni e, se più favorevole quella della rendita pregressa, comunicarla secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata, segnalando il valore nel campo 63 del mod. 150/I mecc. con periodo 06/87.

Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre, cioè non pervenuti al Servizio Meccanizzazione entro il 15 settembre, il pagamento deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili

Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale e agricolo sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite con decorrenza 1° luglio 1987. La circolare riporta i seguenti importi:

  • inabilità dal 50 al 59%: L. 209.300 (industria), L. 275.700 (agricoltura);
  • inabilità dal 60 al 79%: L. 292.900 (industria), L. 386.100 (agricoltura);
  • inabilità dall’80 all’89%: L. 534.900 (industria), L. 661.800 (agricoltura);
  • inabilità dal 90 al 100%: L. 836.600 (industria), L. 937.300 (agricoltura);
  • inabilità del 100% con assegno per assistenza personale continuativa: L. 1.208.600 (industria), L. 1.309.300 (agricoltura).

L’adeguamento viene effettuato direttamente dal Servizio Meccanizzazione.

Rateazione delle rendite

Richiamando la circolare n. 67/1984, la circolare conferma che:

  • le rendite per inabilità permanente fino a L. 1.300.000 annue sono pagate bimestralmente;
  • le rendite per inabilità permanente di importo superiore a L. 1.300.000 annue e tutte le rendite ai superstiti sono pagate mensilmente.

È possibile autorizzare, caso per caso, un diverso frazionamento su richiesta dell’interessato e previa dimostrazione della necessità effettiva. In tal caso il pagamento dei ratei resta gestito direttamente dalle Unità periferiche, con contestuale sospensione del caso dall’archivio magnetico centrale delle rendite.

Comunicazione agli interessati

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, la Direzione generale invia agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione mediante i modelli 170/I mecc. e 171/I mecc. La circolare precisa che i modelli 150/I mecc. e 151/I mecc. saranno sostituiti da tabulati appositi inviati agli Ispettorati regionali nel mese di ottobre, pur continuando a essere stampati per le singole rendite ogni volta che intervengano variazioni degli elementi anagrafico-contabili.

Azioni di surroga e regresso

In considerazione della cadenza biennale della rivalutazione delle rendite, per consentire tempestive azioni giudiziali e stragiudiziali di recupero, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti avvocature devono chiudere anche il rinvio delle cause in primo grado e in appello per aggiornare le conclusioni già formulate.

Punti principali

Nuove retribuzioni di riferimento dal 1° luglio 1987

In applicazione dei decreti ministeriali pubblicati in G.U. n. 194 del 21 agosto 1987, la circolare stabilisce che dal 1° luglio 1987 si applicano le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e la retribuzione annua convenzionale per il settore agricolo, sostitutive di quelle della circolare n. 59/1985.

Misure per il settore industriale

Per il calcolo delle rendite del settore industriale sono fissate la retribuzione annua minima di L. 11.282.000 e la retribuzione annua massima di L. 20.952.000.

Misure per il settore agricolo

Per gli infortuni agricoli verificatisi fino al 31 dicembre 1976 sono aggiornate le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta. Per il calcolo delle rendite è fissata una retribuzione annua convenzionale di L. 18.002.000, applicabile anche ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato infortunatisi in attività di cui all’articolo 209 del Testo unico. Per i subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982 le rendite restano calcolate sulla retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale.

Indennità giornaliera agricola per inabilità temporanea assoluta

Per i soli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976, l’indennità giornaliera è fissata, fino al 90° giorno e dopo il 90° giorno anche non continuativo, in importi differenziati per età fino a 16 anni e oltre 16 anni. La circolare precisa che tali misure riguardano soltanto i casi di ricaduta per tali infortuni, poiché non è più operante la norma transitoria della legge n. 37/1977.

Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1° luglio 1987 l’assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo unico è rivalutato alla stessa percentuale delle rendite industriali e ammonta a L. 372.000 mensili. Sono impartite istruzioni operative per la corretta indicazione dell’importo nei casi di nuova concessione o di concessioni con decorrenza antecedente.

Assegno una tantum in caso di morte

Dal 1° luglio 1987 l’importo dell’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.489.000, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982.

Studenti e alunni

Le rendite per alunni e studenti di scuole e istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1987 sulle nuove retribuzioni convenzionali: L. 11.282.000 per scuole primarie e secondarie di primo grado fino a 15 anni compiuti; L. 11.877.000 per scuole secondarie di secondo grado da 16 anni fino a 21 anni compiuti; L. 12.868.000 per università e istituti di istruzione superiore dal 21° anno di età in poi.

Riliquidazione delle rendite in corso

Per le rendite industriali in corso alla data del 1° luglio 1987 sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive: 1,1810 per gli anni 1984 e precedenti, 1,0571 per il 1985 e 1,0000 per il 1986 e il primo semestre 1987. La riliquidazione delle rendite industriali e agricole e dell’assegno per assistenza personale continuativa è svolta direttamente dal Servizio Meccanizzazione, mentre alcune fattispecie restano a carico delle Unità operative.

Casi affidati alle Unità operative

Le Unità operative devono procedere alla riliquidazione delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, e delle prestazioni segnalate con tabulati specifici, incluse le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 1987 e le rendite unificate. Per queste ultime occorre riconsiderare la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo unico.

Integrazione rendita e conguagli

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre, ossia non pervenuti al Servizio Meccanizzazione entro il 15 settembre, il pagamento deve essere effettuato considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale e agricolo sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite dal 1° luglio 1987. La circolare riporta gli importi per le diverse percentuali di inabilità, fino al caso di inabilità del 100% con assegno per assistenza personale continuativa.

Rateazione delle rendite

È confermato che le rendite per inabilità permanente fino a L. 1.300.000 annue sono pagate bimestralmente, mentre quelle di importo superiore e tutte le rendite ai superstiti sono pagate mensilmente. È comunque possibile autorizzare, caso per caso, un diverso frazionamento su richiesta motivata dell’interessato.

Comunicazioni agli interessati

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, la Direzione generale invia agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione tramite i modelli meccanizzati previsti. I modelli 150/I e 151/I continuano a essere stampati per le singole rendite in caso di variazione degli elementi anagrafico-contabili.

Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali

Considerata la cadenza biennale della rivalutazione, ai fini delle azioni di surroga e regresso il valore capitale e il montante dei ratei pregressi sono riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio. Le Unità operative devono conteggiare i ratei sino al 30 giugno e, ove possibile, le avvocature devono chiudere anche i rinvii delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

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