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Circolare

Circolare INAIL n. 66 del 19 ottobre 1987

Assic. Medici radiologici percentuale di inabilità minima indennizzabile. Sentenza della corte costituzionale n. 246.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 246, che ha dichiarato illegittima la norma della legge n. 93/1958 nella parte in cui richiedeva ai medici colpiti da malattie o lesioni da raggi X o sostanze radioattive un’inabilità permanente superiore al 20% per ottenere la rendita, anziché superiore al 10%. Vengono indicati gli effetti nel tempo della pronuncia, le categorie di pratiche da riesaminare, le regole di decorrenza della rendita nei diversi casi e le indicazioni operative per la gestione meccanizzata e per le rilevazioni statistiche.

Assicurazione medici radiologi: abbassamento della soglia minima di inabilità indennizzabile al 10% dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246

Assicurazione dei medici radiologi e soglia minima di inabilità indennizzabile

La circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 57 del 3 dicembre 1986, che ha inciso sulla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive. L’intervento della Corte elimina la parte della normativa che richiedeva, per la corresponsione della rendita, un’inabilità permanente superiore al 20% anziché al 10%.

Oggetto della pronuncia e quadro normativo

La declaratoria di illegittimità riguarda l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93. La circolare evidenzia che la decisione si inserisce nel solco di precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale, richiamate per aver già eliminato altre disparità sul minimo indennizzabile tra lavoratori infortunati, tecnopatici e soggetti affetti da silicosi o asbestosi. Nei confronti dei medici radiologi viene così rimossa la discriminazione introdotta dalla disciplina speciale.

Efficacia temporale della sentenza

Ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, la norma dichiarata illegittima non è più applicabile erga omnes dal 4 dicembre 1986, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La circolare precisa però che gli effetti della pronuncia non si limitano ai fatti successivi a tale data, ma si estendono anche ai rapporti precedenti che, al 4 dicembre 1986, risultino ancora giuridicamente rilevanti secondo i criteri indicati.

Casi che devono essere riesaminati

Devono essere prese in esame, anche d’ufficio, le pratiche rientranti in una delle seguenti situazioni:

  • casi ancora in istruttoria, per i quali l’Istituto non abbia notificato il giudizio medico-legale entro il 4 dicembre 1986;
  • casi con provvedimento negativo anteriore al 4 dicembre 1986, ma oggetto di controversia amministrativa o giudiziaria;
  • casi già definiti negativamente e non ancora prescritti alla data del 4 dicembre 1986, tenendo conto del termine triennale di prescrizione previsto dall’articolo 112 del testo unico, oltre i 150 giorni per la procedura amministrativa;
  • casi già definiti negativamente in fase di primo accertamento, con procedimento revisionale promosso prima del 4 dicembre 1986 oppure ancora impugnabile;
  • casi negativi per i quali sia comunque proponibile il giudizio di revisione medica ai sensi degli articoli 83 e 137 del testo unico.

Decorrenza della rendita nei diversi casi

Per le ipotesi di cui ai punti a), b) e c), la rendita deve decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale, purché a tale data il grado di inabilità permanente sia superiore al 10%. Nei casi di revisione di cui al punto d), se il nuovo accertamento supera il 10%, la decorrenza coincide con quella prevista per il provvedimento di revisione ai sensi degli articoli 83 e 137 del testo unico e delle disposizioni della circolare n. 63/1975, e può anche essere anteriore al 4 dicembre 1986. Se invece il procedimento revisionale è promosso dopo il 4 dicembre 1986, la decorrenza sarà successiva a tale data e disciplinata dalle norme vigenti, in particolare dall’articolo 84 del testo unico e dalla circolare n. 63/1975.

Revisione e gestione delle pratiche

La circolare chiarisce che la revisione deve considerarsi espletata anche quando confermi la precedente valutazione del danno compresa tra l’11% e il 20%. Il riesame va effettuato non solo su iniziativa degli interessati, ma anche per le fattispecie che emergano comunque presso le unità operative.

Indicazioni operative e rilevazioni statistiche

Per la procedura meccanizzata, le segnalazioni di nuove costituzioni e variazioni relative alle rendite dirette della gestione 400 con grado di inabilità dall’11% al 20% possono essere trasmesse, con le consuete modalità, dalla data della circolare. Ai fini della valutazione dei maggiori oneri derivanti dalla sentenza, la Direzione generale rileverà dal 4 al 31 dicembre 1986 tutte le fattispecie indennizzate in rendita sulla base di un grado di inabilità superiore al 10% e inferiore al 21%.

Segnalazione di dubbi interpretativi

Eventuali dubbi o difficoltà di carattere interpretativo e operativo devono essere segnalati alla Direzione generale.

Punti principali

Effetto della sentenza della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nella parte in cui, per i medici danneggiati dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiedeva ai fini della rendita un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% invece che al 10%. La pronuncia elimina la discriminazione prevista dalla disciplina speciale per i medici radiologi, in linea con precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia di minimo indennizzabile.

Decorrenza ed efficacia nel tempo

In base all’articolo 136 della Costituzione, la pronuncia non è più applicabile dal 4 dicembre 1986, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare precisa però che gli effetti devono estendersi anche ai rapporti già sorti prima di tale data, purché rientrino in specifiche ipotesi di procedimenti ancora aperti, controversie o casi non ancora prescritti.

Casi da riesaminare

Devono essere riesaminate le pratiche: in istruttoria senza notifica del giudizio medico-legale al 4 dicembre 1986; oggetto di provvedimento negativo con controversie amministrative o giudiziarie in corso; già definite negativamente ma non ancora prescritte ai sensi dell’articolo 112 del testo unico; già definite negativamente ma con revisione promossa prima del 4 dicembre 1986 o ancora impugnabile; oppure comunque suscettibili di giudizio di revisione medica ai sensi degli articoli 83 e 137 del testo unico.

Regole sulla decorrenza della rendita

Nei casi indicati ai punti a), b) e c), la rendita decorre dalla data di denuncia della malattia professionale, purché a quella data l’inabilità permanente sia superiore al 10%. Nei casi di revisione di cui al punto d), se il nuovo accertamento supera il 10%, la decorrenza coincide con quella prevista per il provvedimento di revisione e può anche essere anteriore al 4 dicembre 1986. Se il procedimento revisionale è promosso dopo il 4 dicembre 1986, la decorrenza segue le norme vigenti, in particolare l’articolo 84 del testo unico e la circolare n. 63/1975.

Chiarimenti sulla revisione

La revisione si considera espletata anche quando conferma la precedente valutazione del danno collocata tra l’11% e il 20%. Il riesame delle pratiche deve avvenire anche d’ufficio, quando i casi emergano comunque presso le unità operative, senza attendere una specifica iniziativa degli interessati.

Indicazioni operative e statistiche

Le segnalazioni di nuove costituzioni e variazioni per le rendite dirette della gestione 400 con grado di inabilità dall’11% al 20% possono essere inviate, con le consuete modalità, dalla data della circolare. Ai fini della stima dei maggiori oneri, la Direzione generale evidenzierà dal 4 al 31 dicembre 1986 tutte le fattispecie indennizzate in rendita con grado di inabilità superiore al 10% e inferiore al 21%. Eventuali dubbi interpretativi o operativi devono essere segnalati alla Direzione generale.

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