Circolare INAIL n. 68 del 22 ottobre 1987
Legge 13 dicembre 1986, n. 876. Integrazione dell art. 12 della legge 30 parile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in seguito alla legge 13 dicembre 1986 n. 876, gli emolumenti per carichi di famiglia erogati direttamente dal datore di lavoro, nei casi consentiti dalla legge, sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi fino a concorrenza degli assegni familiari a carico della cassa unica assegni familiari. Il testo richiama inoltre le indicazioni INPS sui destinatari e sulla misura degli assegni, estendendo la non imponibilità anche alle maggiorazioni previste dalla legge n. 79/1983 e precisando che tali somme non rilevano nemmeno ai fini indennitari. Vengono infine superate le precedenti istruzioni della circolare INAIL n. 108/29 t.u./1969.
Esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi degli emolumenti per carichi di famiglia.
Legge n. 876/1986 e esclusione degli emolumenti per carichi di famiglia dalla retribuzione imponibile
La circolare INAIL n. 68/66/T.U. del 22 ottobre 1987 interviene per recepire gli effetti della legge 13 dicembre 1986 n. 876, che ha integrato l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi. Il documento chiarisce l'ambito dell'esclusione e il coordinamento con la disciplina sugli assegni familiari e sulle relative maggiorazioni.
Ambito normativo dell'esclusione contributiva
La legge n. 876/1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 1986, ha stabilito che dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi sono esclusi gli emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, quando:
- siano erogati direttamente dal datore di lavoro;
- ciò avvenga nei casi consentiti dalla legge;
- l'esclusione operi fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della cassa unica assegni familiari.
La circolare precisa che tale esclusione decorre dal 21 dicembre 1986, data di entrata in vigore della legge.
Rinvii alle circolari INPS per destinatari e misure
Per quanto riguarda i destinatari della norma e la misura degli assegni familiari spettanti agli aventi diritto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni e integrazioni, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 824 del 26 gennaio 1987, allegata al documento.
Viene inoltre richiamata la circolare INPS n. 851 del 1° giugno 1987, alla quale le unità operative devono fare riferimento per le ulteriori istruzioni applicative.
Inclusione delle maggiorazioni tra gli assegni familiari
Il quadro viene poi aggiornato in base al decreto legge n. 358 del 28 agosto 1987, che all'art. 6, comma 18, ha disposto che tra gli assegni familiari sono comprese anche le maggiorazioni previste dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, il limite di esclusione dalla retribuzione imponibile comprende anche tali maggiorazioni.
Effetti sulla retribuzione utile ai fini indennitari
La circolare specifica che gli emolumenti per carichi di famiglia non solo sono esclusi dalla base imponibile contributiva nei limiti indicati, ma non concorrono neppure alla determinazione della retribuzione utile ai fini indennitari.
Superamento delle precedenti istruzioni
Alla luce delle nuove disposizioni, risultano superate le istruzioni precedentemente impartite con la circolare n. 108/29 t.u./1969, pagina 2, terzo e quarto capoverso. Il documento si limita dunque a recepire il nuovo regime e a coordinare l'applicazione pratica con i richiami alle istruzioni INPS già emanate.
Punti principali
Modifica normativa all'art. 12 della legge n. 153/1969
La legge 13 dicembre 1986 n. 876, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 1986, integra l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 disponendo l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi degli emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, se erogati direttamente dal datore di lavoro nei casi consentiti dalla legge e fino alla concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della cassa unica assegni familiari.
Rinvio alle istruzioni INPS su destinatari e importi
Per l'individuazione dei destinatari della norma e per la misura degli assegni familiari spettanti agli aventi diritto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 824 del 26 gennaio 1987, allegata al documento. Inoltre richiama la circolare INPS n. 851 del 1° giugno 1987, alla quale le unità operative devono fare riferimento per ulteriori istruzioni.
Inclusione delle maggiorazioni tra gli assegni familiari
Il decreto legge n. 358 del 28 agosto 1987, all'art. 6, comma 18, ha stabilito che tra gli assegni familiari rientrano anche le maggiorazioni previste dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che il limite di esclusione dall'imponibile comprende anche tali maggiorazioni.
Decorrenza ed effetti sulla retribuzione imponibile e indennitaria
Dal 21 dicembre 1986, data di entrata in vigore della legge n. 876/1986, gli emolumenti per carichi di famiglia sono esclusi dalla retribuzione imponibile nella misura corrispondente all'importo degli assegni familiari e delle relative maggiorazioni. La circolare precisa inoltre che tali somme non concorrono neppure alla determinazione della retribuzione utile ai fini indennitari.
Superamento delle precedenti istruzioni
In relazione al nuovo quadro normativo, devono considerarsi superate le istruzioni contenute nella circolare n. 108/29 t.u./1969, pagina 2, terzo e quarto capoverso.
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