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Circolare

Circolare n. 61 del 23 settembre 1987

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Nuova misura del premio speciale unitario.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito di decreto ministeriale del 15 luglio 1987, è stata approvata la nuova misura del premio speciale unitario per l’assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Il premio è fissato in lire 23.400, con decorrenza dal 10 agosto 1987; il minimo mensile pro-capite diventa lire 25.100 sulla base della retribuzione minima giornaliera 1987 pari a lire 20.950. Per il solo mese di agosto 1987, per le posizioni già in vigore, è previsto un importo minimo pro-capite pari a lire 24.000, con conseguenti conguagli da effettuare con urgenza e specifiche modalità di esposizione nei dati di gestione 1987.

Assicurazione infortuni e malattie professionali pescatori piccola pesca: nuova misura del premio speciale unitario

Assicurazione dei pescatori della piccola pesca: nuova misura del premio speciale unitario

La circolare comunica l’aggiornamento della misura del premio speciale unitario dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. L’intervento discende da un decreto ministeriale già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e produce effetti dal 10 agosto 1987.

Provvedimento normativo e importo del premio

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1987, è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986. Tale deliberazione ha fissato in lire 23.400 la nuova misura del premio speciale unitario per l’assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, richiamando la disciplina di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Criteri di determinazione del premio

La circolare precisa che il premio è dovuto per persona, per mese o frazione di mese, ed è parametrato al limite minimo di retribuzione giornaliera valido ai fini assicurativi anche per il settore in esame. Per l’anno 1986 tale limite era stato determinato in lire 19.590 ai sensi dell’art. 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Se la retribuzione giornaliera è superiore al minimo, il premio deve essere aumentato proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Decorrenza e importo minimo per il 1987

La nuova misura decorre dal 10 agosto 1987, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Poiché per il 1987 la retribuzione minima giornaliera stabilita per tali soggetti è pari a lire 20.950, il premio speciale unitario minimo mensile pro-capite, a decorrere da tale data, è pari a lire 25.100.

Regime transitorio per il mese di agosto 1987

Per le posizioni assicurative già in vigore al 10 agosto 1987, la circolare stabilisce una regola transitoria: il premio minimo pro-capite relativo al solo mese di agosto 1987 è pari a lire 24.000. L’importo deriva dal criterio di ripartizione tra vecchio e nuovo premio, ossia 9/30 del precedente premio di lire 21.370 e 21/30 del nuovo premio di lire 25.100, con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Conguagli e adempimenti delle sedi

Le Sedi devono procedere con la massima sollecitudine alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso. Inoltre, per la comunicazione dei dati di gestione relativi al solo anno 1987, il premio deve essere indicato analiticamente, distinguendo l’importo precedente da quello richiesto a conguaglio.

Disposizioni residue

La circolare conclude precisando che restano ferme tutte le altre disposizioni già vigenti in materia.

Punti principali

Nuova misura del premio speciale unitario

Con decreto ministeriale 15 luglio 1987, pubblicato nella G.U. n. 185 del 10 agosto 1987, è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986 che stabilisce in lire 23.400 la nuova misura del premio speciale unitario per l’assicurazione obbligatoria dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Criterio di calcolo e adeguamento proporzionale

La misura del premio è dovuta per persona e per mese o frazione di mese ed è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera da valere ai fini assicurativi. Per il 1986 tale limite era pari a lire 19.590 ai sensi dell’art. 7, primo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Se la retribuzione giornaliera supera il minimo, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Decorrenza della nuova misura

La nuova misura decorre dal 10 agosto 1987, cioè dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Importo minimo mensile pro-capite per il 1987

Poiché la retribuzione minima giornaliera stabilita per il 1987 è pari a lire 20.950, il premio speciale unitario minimo mensile pro-capite, dal 10 agosto 1987, è fissato in lire 25.100.

Regola transitoria per agosto 1987

Per le posizioni assicurative già in vigore al 10 agosto 1987, il premio minimo pro-capite relativo al solo mese di agosto 1987 è pari a lire 24.000, calcolato in base alla quota del vecchio premio (9/30 di lire 21.370) e del nuovo premio (21/30 di lire 25.100), con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Adempimenti delle sedi e dati di gestione

Le Sedi devono procedere con la massima sollecitudine alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso. Per la comunicazione dei dati di gestione afferenti il solo anno 1987, il premio deve essere indicato in via analitica distinguendo il precedente importo da quello richiesto a conguaglio.

Conferma delle disposizioni vigenti

Restano in vigore tutte le altre disposizioni in materia.

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