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Circolare

Circolare INAIL n. 59 del 21 settembre 1987

Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 24-30 aprile 1986, che ha dichiarato illegittime le parole dell’art. 12 della legge n. 903/1977 limitative del diritto del coniuge superstite. Viene stabilito che la pronuncia produce effetti dall’8 maggio 1986, ma si applica anche a situazioni pregresse ancora giuridicamente aperte in specifici casi (pratiche istruite ma non definite, controversie in corso, provvedimenti negativi non prescritti). Il riesame avviene su domanda degli interessati e, una volta riconosciuto il diritto del coniuge superstite, le prestazioni vanno rideterminate secondo le regole del testo unico, con eventuale soppressione di altre prestazioni incompatibili e recupero di quanto corrisposto dall’8 maggio 1986.

Parità di trattamento uomo-donna nelle rendite ai superstiti: applicazione della sentenza Corte cost. n. 117/1986

Parità di trattamento tra uomini e donne nelle prestazioni ai superstiti

La circolare INAIL n. 59 del 21 settembre 1987 dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 24-30 aprile 1986, intervenuta sulla legge n. 903/1977 in tema di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. L’intervento riguarda in particolare le prestazioni ai superstiti e impone alle strutture operative di adeguare la gestione delle pratiche alla nuova interpretazione costituzionalmente conforme.

Contenuto della pronuncia costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 12 della legge n. 903/1977 limitatamente alle parole "deceduta posteriormente all’entrata in vigore della presente legge". La circolare richiama, per coerenza sistematica, anche la precedente sentenza n. 6 del 25-30 gennaio 1980, con la quale era già stato eliminato il medesimo inciso dall’art. 11 della stessa legge, relativo alle prestazioni ai superstiti erogate dall’INPS.

Decorrenza degli effetti

In base all’art. 136 della Costituzione, la clausola dichiarata illegittima cessa di produrre effetti dall’8 maggio 1986, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data gli uffici devono quindi applicare il principio affermato dalla Corte nella gestione delle nuove domande e delle situazioni ancora aperte.

Applicazione ai rapporti pregressi

La circolare precisa che la pronuncia deve trovare applicazione non solo per le fattispecie successive all’8 maggio 1986, ma anche per i rapporti anteriori che risultino ancora giuridicamente esistenti a quella data. In particolare, rientrano nell’ambito di riesame:

  • i casi ancora in istruttoria, per i quali non sia stato notificato il provvedimento definitivo;
  • i casi già oggetto di provvedimento negativo anteriore all’8 maggio 1986, ma con controversie amministrative o giudiziarie ancora in corso, indipendentemente dal momento dell’opposizione;
  • i casi già definiti negativamente in sede amministrativa, purché non ancora colpiti dalla prescrizione triennale prevista dall’art. 112 del testo unico, cui vanno sommati i 150 giorni necessari per lo svolgimento della procedura amministrativa.

Modalità di riesame

Il riesame delle posizioni non è configurato come attività generalizzata d’ufficio, ma deve avvenire su domanda degli interessati. La circolare sottolinea che si tratta di un fenomeno destinato presumibilmente a rimanere limitato, anche in ragione dei requisiti temporali e procedurali richiesti.

Effetti sulla liquidazione delle prestazioni

Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla rendita in favore del coniuge superstite, le prestazioni già attribuite devono essere riconsiderate con decorrenza dall’8 maggio 1986 secondo l’art. 85 del testo unico. La circolare indica che:

  • il diritto del coniuge può coesistere con quello dei figli;
  • le prestazioni eventualmente liquidate ad altri superstiti, quali ascendenti e collaterali, devono essere soppresse;
  • quanto corrisposto dal’8 maggio 1986 deve essere recuperato se non più dovuto a seguito del nuovo assetto dei diritti.

Indicazione operativa finale

Le unità operative sono pertanto tenute ad applicare la sentenza costituzionale nelle singole pratiche secondo i criteri richiamati, con particolare attenzione alla decorrenza dell’efficacia, ai limiti temporali della revisione e alla rideterminazione delle prestazioni già in essere.

Punti principali

Oggetto e principio affermato dalla Corte costituzionale

La circolare riguarda l’applicazione della legge n. 903/1977 in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro, con particolare riferimento alle prestazioni ai superstiti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 24-30 aprile 1986, ha dichiarato illegittimo l’art. 12 della legge limitatamente alle parole "deceduta posteriormente all’entrata in vigore della presente legge". La circolare richiama inoltre la precedente sentenza n. 6 del 1980 relativa all’art. 11 della stessa legge, come antecedente coerente sul tema delle prestazioni ai superstiti.

Decorrenza degli effetti della pronuncia

Ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, l’esclusione collegata alla formula dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dall’8 maggio 1986, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Le unità operative devono quindi adeguare la trattazione delle pratiche a partire da tale data.

Applicazione ai rapporti sorti prima dell’8 maggio 1986

La circolare estende l’operatività della sentenza anche a rapporti sorti prima dell’8 maggio 1986, purché ancora giuridicamente esistenti a quella data. Sono indicati tre casi: pratiche ancora in istruttoria senza provvedimento definitivo notificato; casi con provvedimento negativo precedente all’8 maggio 1986 ma con controversie amministrative o giudiziarie ancora pendenti; casi già definiti negativamente in via amministrativa ma non ancora prescritti alla stessa data, tenendo conto del termine triennale di prescrizione ex art. 112 del testo unico, aumentato dei 150 giorni per la procedura amministrativa.

Riesame delle pratiche

Il riesame delle singole pratiche è qualificato come fenomeno presumibilmente limitato e deve essere avviato solo su domanda degli interessati. Non è prevista quindi una revisione generalizzata d’ufficio di tutte le posizioni pregresse.

Rideterminazione delle prestazioni ai superstiti

Una volta accertato il diritto del coniuge superstite alla rendita, le eventuali attribuzioni già effettuate devono essere riviste con effetto dall’8 maggio 1986 secondo i criteri dell’art. 85 del testo unico. In particolare, è prevista la coesistenza del diritto del coniuge con quello dei figli; la soppressione delle prestazioni eventualmente liquidate ad altri superstiti, come ascendenti e collaterali; il recupero di quanto corrisposto dal 8 maggio 1986 in poi se incompatibile con il nuovo assetto del diritto.

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