Circolare INAIL n. 60 del 23 settembre 1987
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei facchini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili. Nuove misure dei premi speciali unitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’entrata in vigore, dal 1° settembre 1987, delle nuove misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili. Le nuove tariffe distinguono tra organismi soggetti e non soggetti al D.P.R. n. 602/1970 e si applicano sulla base delle retribuzioni minime 1987 indicate. La circolare precisa inoltre le regole di proporzionalità per retribuzioni superiori ai minimi, la rideterminazione del trimestre luglio-settembre 1987 e la nuova disciplina della riduzione del premio in caso di ingresso o recesso di soci.
Nuove misure dei premi speciali unitari per facchini, barrocciai e ippotrasportatori in cooperative e organismi consimili
Nuove misure dei premi speciali unitari per facchini, barrocciai e ippotrasportatori
La circolare INAIL n. 60 del 23 settembre 1987 informa dell’aggiornamento dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili. L’intervento recepisce il decreto ministeriale 15 luglio 1987, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 1987, e ne chiarisce la decorrenza, i criteri di calcolo e le modalità applicative.
Decorrenza e quadro normativo
Il decreto approvativo della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986 produce effetti dal 1° settembre 1987, vale a dire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare precisa che le nuove misure sono riportate negli allegati A e B del decreto e devono essere applicate da tale data.
Ambito di applicazione
Le nuove tariffe riguardano i soci degli organismi associativi che svolgono attività di facchinaggio, traino con barrocci, vetture e trasporto ippotrainato. La disciplina distingue due categorie:
- organismi associativi non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
- organismi associativi soggetti al medesimo D.P.R. n. 602/1970.
Per ciascuna categoria il premio è ancorato a una diversa base retributiva, determinata secondo i criteri normativi richiamati dalla circolare per l’anno 1986.
Basi retributive di riferimento
Per i soci degli organismi non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la circolare indica la retribuzione imponibile minima giornaliera di L. 28.200, calcolata su 25 giornate di occupazione mensili. Il riferimento normativo è il combinato disposto dell’articolo 1, secondo comma, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell’articolo 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Per i soci degli organismi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera convenzionale è fissata in L. 19.590, calcolata su 26 giornate di occupazione mensili ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, del d.l. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981.
La circolare aggiunge che, in caso di retribuzioni giornaliere superiori ai minimi, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire superiori.
Misure dei premi speciali unitari dal 1° settembre 1987
Sulla base delle nuove retribuzioni minime stabilite per il 1987, le misure da applicare dal 1° settembre 1987 sono le seguenti.
Per gli organismi associativi non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzione giornaliera di L. 29.805:
- facchini I settore: L. 54.400 per persona, per trimestre o frazione di trimestre;
- facchini II settore: L. 110.600 per persona, per trimestre o frazione di trimestre;
- barrocciai: L. 114.800 per persona, per trimestre o frazione di trimestre.
Per gli organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con retribuzione giornaliera di L. 20.950:
- facchini I settore: L. 45.400 per persona, per trimestre o frazione di trimestre;
- facchini II settore: L. 90.700 per persona, per trimestre o frazione di trimestre;
- barrocciai: L. 81.900 per persona, per trimestre o frazione di trimestre.
Modalità di applicazione e riproporzionamento
La circolare ribadisce che i premi sono dovuti per persona e per trimestre, o frazione di trimestre, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Viene inoltre evidenziata la nuova regola introdotta dall’articolo 2 del decreto: il premio trimestrale è soggetto a riduzione di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l’ingresso di un nuovo socio nell’organismo associato oppure che segue la data di recesso di un socio.
Per il trimestre luglio-settembre 1987, dato l’avvio della nuova tariffa dal 1° settembre, la rideterminazione deve avvenire applicando:
- 2/3 del premio calcolato con la precedente tariffa;
- 1/3 del premio calcolato con la nuova tariffa.
Regime residuo
La circolare conclude precisando che restano ferme, nei limiti della compatibilità, le altre disposizioni già impartite in materia.
Punti principali
Decorrenza delle nuove tariffe
Il decreto ministeriale del 15 luglio 1987, pubblicato in G.U. n. 185 del 10 agosto 1987, ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 23 dicembre 1986. Le nuove misure di premio speciale unitario decorrono dal 1° settembre 1987, cioè dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
Ambito soggettivo e criteri di calcolo
Le nuove misure riguardano facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili. La circolare distingue tra organismi associativi non soggetti al D.P.R. n. 602/1970 e organismi soggetti a tale disciplina. Per i primi il riferimento è alla retribuzione imponibile minima giornaliera di L. 28.200 per 25 giornate mensili; per i secondi alla retribuzione giornaliera convenzionale di L. 19.590 per 26 giornate mensili, entrambe determinate per l’anno 1986 secondo le norme richiamate.
Misure di premio speciale unitario dal 1° settembre 1987
Per gli organismi non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, sulla retribuzione giornaliera di L. 29.805 si applicano premi minimi trimestrali per persona pari a L. 54.400 per i facchini del I settore, L. 110.600 per i facchini del II settore e L. 114.800 per i barrocciai. Per gli organismi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, sulla retribuzione giornaliera di L. 20.950 i premi minimi trimestrali per persona sono pari a L. 45.400 per i facchini del I settore, L. 90.700 per i facchini del II settore e L. 81.900 per i barrocciai.
Retribuzioni superiori ai minimi
Quando la retribuzione giornaliera supera i minimi indicati, i premi devono essere aumentati proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.
Riduzioni per ingressi o recessi dei soci
I premi sono dovuti a persona per trimestre o frazione di trimestre, indipendentemente dal numero delle giornate effettivamente lavorate. La circolare richiama anche l’articolo 2 del decreto, che introduce una nuova regola: il premio trimestrale va ridotto di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l’ingresso di un nuovo socio nell’organismo associato o che segue la data di recesso di un socio.
Ricalcolo del trimestre luglio-settembre 1987
In considerazione della decorrenza della nuova tariffa, il trimestre luglio-settembre 1987 deve essere rideterminato applicando 2/3 del premio calcolato secondo la precedente tariffa e 1/3 del premio calcolato secondo la nuova tariffa.
Disposizioni compatibili residue
Restano ferme, ove compatibili, le altre disposizioni precedentemente impartite in materia.
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