Circolare n. 62 del 23 settembre 1987
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Nuove misure dei premi speciali unitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali di alunni, studenti e insegnanti delle scuole non statali, in vigore dal 10 agosto 1987. Per alunni e studenti il premio annuo pro-capite è fissato in L. 1.800; per l'anno scolastico 1986/87 viene però applicato un conguaglio con rimborso di L. 85 per ciascun assicurato. Per gli insegnanti il nuovo premio base è di L. 36.300 fino a retribuzioni annue di L. 8.460.000, con aumento proporzionale per retribuzioni superiori. Sono inoltre aggiornate le misure minime di premio per gli anni scolastici 1986/87 e 1987/88, distinguendo tra insegnamento prescolare e scolare e tra diverse categorie di docenza.
Nuove misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione INAIL di alunni, studenti e insegnanti delle scuole non statali
Nuove misure dei premi speciali unitari per l'assicurazione di alunni, studenti e insegnanti delle scuole non statali
La circolare illustra l'aggiornamento dei premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Le nuove misure decorrono dal 10 agosto 1987, in conseguenza del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986.
Ambito di applicazione e decorrenza
L'intervento riguarda due categorie di assicurati:
- alunni e studenti delle scuole non statali;
- insegnanti delle medesime scuole e istituti.
Le nuove misure entrano in vigore dal 10 agosto 1987, ossia dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La circolare richiama inoltre il fatto che le nuove tariffe sostituiscono quelle precedenti, salvo conguagli e criteri transitori per l'anno scolastico 1986/87.
Premi per alunni e studenti
Per gli alunni e gli studenti il nuovo premio speciale unitario annuo pro-capite è fissato in L. 1.800. La circolare precisa che il premio varierà automaticamente e proporzionalmente seguendo le retribuzioni annue prese a base per la riliquidazione delle rendite rivalutate ai sensi dell'art. 116 del T.U. n. 1124/1965, restando fermo quanto previsto dall'art. 39, secondo comma, del medesimo Testo Unico.
Per l'anno scolastico 1986/87 viene operato un conguaglio, poiché fino al 9 agosto 1987 il premio vigente era di L. 2.180 annue pro-capite. In relazione a tale periodo, il premio dovuto per ciascun alunno o studente è pari a L. 2.095 e deve essere riconosciuto un rimborso di L. 85 per ciascun assicurato.
Premi per gli insegnanti
Per gli insegnanti il nuovo premio speciale unitario è fissato in L. 36.300 per retribuzioni annue fino a L. 8.460.000. La circolare specifica che tale importo corrisponde a trecento volte la retribuzione minima giornaliera di L. 28.200 stabilita per il 1986 sulla base della normativa richiamata nel testo.
Per retribuzioni annue superiori a L. 8.460.000 il premio deve essere aumentato proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.
Misure minime per gli anni scolastici 1986/87 e 1987/88
La circolare aggiorna, in modifica della circolare n. 13/1987, le misure minime annue di premio dovute per le diverse categorie di insegnanti, distinguendo tra insegnamento prescolare e scolare. Nel testo vengono riportati gli importi minimi per:
- insegnanti con funzioni direttive;
- insegnanti;
- fattispecie con orario superiore a 4 ore;
- fattispecie fino a 4 ore;
- ipotesi richiamate all'art. 5, commi 16-17, della legge n. 863/1984.
Per il 1986/87, la circolare riporta importi minimi differenziati che tengono conto della transizione tra vecchia e nuova tariffa. Per il 1987/88, invece, sono indicati importi più elevati, coerenti con l'applicazione integrale della nuova disciplina.
Criteri di calcolo per il 1986/87 e applicazione della nuova tariffa
Per l'anno scolastico 1986/87 la circolare chiarisce che le misure minime indicate sono state calcolate considerando:
- i 279/360 della precedente tariffa;
- gli 81/360 della nuova tariffa.
Per determinare il premio dovuto in caso di retribuzioni effettive superiori alle minime di legge occorre:
- calcolare il premio secondo la precedente tariffa, cioè il premio base di L. 12.600 valido fino a una retribuzione annua di L. 4.650.000, aumentato proporzionalmente per retribuzioni superiori;
- calcolare il premio secondo la nuova tariffa, cioè il premio base di L. 36.300 valido fino a una retribuzione annua di L. 8.460.000, aumentato proporzionalmente per retribuzioni superiori;
- sommare i 279/360 del premio calcolato secondo la vecchia tariffa agli 81/360 di quello calcolato secondo la nuova.
Viene inoltre ribadito che il premio base di L. 36.300 vale per qualsiasi retribuzione annua fino a L. 8.460.000.
Applicazione per il 1987/88
Per l'anno scolastico 1987/88 la circolare afferma che è pienamente applicabile la nuova tariffa. Di conseguenza, in caso di retribuzioni effettive annue superiori alle minime di legge stabilite per le diverse categorie di insegnanti, il premio base di L. 36.300, valido fino a L. 8.460.000, va aumentato proporzionalmente e arrotondato alle 100 lire superiori.
Disposizioni finali
La circolare conclude precisando che restano confermate, ove compatibili, le altre disposizioni precedentemente impartite in materia.
Punti principali
Decorrenza delle nuove misure
Le nuove misure dei premi speciali unitari decorrono dal 10 agosto 1987, data di pubblicazione del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986.
Premio per alunni e studenti
Il nuovo premio speciale unitario annuo pro-capite per alunni e studenti delle scuole e istituti non statali è fissato in L. 1.800 e si adegua automaticamente e proporzionalmente alle retribuzioni annue prese a base per la riliquidazione delle rendite rivalutate ai sensi dell'art. 116 del T.U. n. 1124/1965, salvo quanto previsto dall'art. 39, secondo comma, dello stesso Testo Unico.
Conguaglio per l'anno scolastico 1986/87
Poiché il premio vigente fino al 9 agosto 1987 era di L. 2.180 annue pro-capite, per l'anno scolastico 1986/87 il premio dovuto per ciascun alunno o studente è pari a L. 2.095. Ne deriva un rimborso di L. 85 per ciascun alunno o studente.
Premio per gli insegnanti
Per gli insegnanti il decreto fissa il nuovo premio speciale unitario in L. 36.300 per retribuzioni annue fino a L. 8.460.000. Tale importo è ottenuto moltiplicando per 300 la retribuzione minima giornaliera di L. 28.200 stabilita per il 1986. Per retribuzioni annue superiori il premio va aumentato proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.
Misure minime di premio per il 1986/87 e 1987/88
La circolare aggiorna, in modifica della circolare n. 13/1987, le misure minime annue dovute per le diverse categorie di insegnanti negli anni scolastici 1986/87 e 1987/88, distinguendo tra insegnamento prescolare e scolare, funzioni direttive e insegnanti, nonché tra orari superiori a 4 ore e fino a 4 ore per talune categorie. Per il 1986/87 i premi minimi sono calcolati in base a una quota mista tra vecchia e nuova tariffa (279/360 e 81/360).
Criteri di calcolo per retribuzioni superiori
Per il 1986/87, per retribuzioni effettive superiori alle minime, il premio va determinato calcolando separatamente il premio secondo la vecchia tariffa (premio base L. 12.600 fino a L. 4.650.000, oltre proporzionalmente) e quello secondo la nuova tariffa (premio base L. 36.300 fino a L. 8.460.000, oltre proporzionalmente), per poi sommare i 279/360 del primo agli 81/360 del secondo. Per il 1987/88 si applica integralmente la nuova tariffa, con premio base di L. 36.300 fino a L. 8.460.000, aumentato proporzionalmente e arrotondato alle 100 lire superiori per retribuzioni più alte.
Conferma di disposizioni precedenti
Restano confermate, ove compatibili, le altre disposizioni precedentemente impartite in materia.
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