Sentenza n. 550/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio Mod. C. n. -OMISSIS- del 2017, notificato l'11 luglio 2017 al ricorrente ed avente ad oggetto il giudizio del Policlinico Militare di Roma che ha riconosciuto la suddetta infermità come non dipendente da causa di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio diagnostico Mod. C del 2017 del Policlinico Militare di Roma, recante la valutazione di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del Policlinico Militare relativo a una discopatia L5-S1 con protrusione, diagnosticata dopo un trauma spinale occorso durante il servizio. Ha dedotto, sulla base di una perizia di parte, che la patologia fosse riconducibile alla VII categoria della Tabella A e dipendente da causa di servizio. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione del giudizio, sostenendo di non poter ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Nel corso del giudizio è emerso che il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era proseguito con i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio e con un decreto ministeriale del 14 novembre 2019, sostanzialmente reiettivo della domanda, atti non tempestivamente impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, improcedibile. L’atto impugnato, ossia la valutazione del Policlinico Militare, costituisce un atto istruttorio o endoprocedimentale inserito in un procedimento amministrativo complesso e non produce una lesione immediata e autonoma. Il giudizio della struttura sanitaria militare e quello del Comitato di verifica assumono rilievo nell’istruttoria, mentre la lesione definitiva deriva dal provvedimento conclusivo che nega o riconosce la dipendenza da causa di servizio. Poiché il ricorrente ha impugnato soltanto il giudizio del Policlinico e non ha contestato tempestivamente i successivi atti, compreso il decreto ministeriale reiettivo, difetta l’interesse attuale all’impugnazione dell’atto endoprocedimentale e il ricorso è altresì improcedibile rispetto alla mancata impugnazione degli atti conclusivi lesivi. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo complesso per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il giudizio della struttura sanitaria militare e il parere del Comitato di verifica costituiscono, di regola, atti istruttori o endoprocedimentali privi di autonoma lesività immediata.
- L’impugnazione di un atto endoprocedimentale è inammissibile quando tale atto non produce una lesione immediata e autonoma e la lesione definitiva è invece determinata dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento.
- Quando il provvedimento conclusivo lesivo non viene tempestivamente impugnato, il ricorso diretto contro il precedente atto istruttorio è improcedibile, non potendo il giudice pronunciarsi utilmente sulla sola fase endoprocedimentale.
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