Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, ordine di messa in pristino del sito entro dodici mesi e improcedibilità della domanda di collaudo/esercizio provvisorio; con motivi aggiunti, rigetto dell’istanza di ulteriore sospensione dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, subentrata nel 2018 nell’autorizzazione dell’impianto, aveva comunicato la sospensione dell’attività dal 3 ottobre 2022 e ottenuto successive autorizzazioni comunali alla sospensione, fino al 3 aprile 2025. Ha impugnato il provvedimento del 30 dicembre 2025 che ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione e ordinato la messa in pristino del sito entro dodici mesi, nonché gli atti connessi, compresa l’improcedibilità della domanda di collaudo presentata il 22 dicembre 2025. Con il primo motivo ha contestato i presupposti e l’interpretazione dell’art. 28 l.r. Emilia-Romagna n. 17/2014, sostenendo che il limite biennale non fosse perentorio e che il mancato esercizio dipendesse anche dal ritardo dell’Agenzia delle Dogane nel rilasciare la licenza fiscale; ha invocato inoltre le precedenti autorizzazioni comunali per periodi complessivi superiori a ventiquattro mesi, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, l’affidamento, la proporzionalità e la ragionevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto che il Comune aveva ordinato la messa in pristino senza pronunciarsi sulla domanda di collaudo e che la valutazione del collaudo spettasse alla Commissione competente, non al funzionario comunale; ha contestato anche l’improcedibilità della domanda di collaudo per asserita incompetenza e illegittimità derivata. Con i motivi aggiunti ha impugnato il rigetto dell’istanza di sospensione dell’attività dal 25 febbraio al 24 agosto 2026, lamentando la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata effettiva valutazione delle osservazioni, difetto di motivazione e istruttoria; ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alla data di richiesta della licenza fiscale e l’affermazione che la domanda di collaudo riguardasse un nuovo impianto, invocando coerenza e affidamento. Il Comune ha eccepito la tardività per mancata tempestiva impugnazione dell’atto del 31 luglio 2025, che aveva già dato atto della decadenza; il TAR ha prescisso dall’eccezione, decidendo nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, prescindendo dall’eccezione comunale di tardività. Ha ritenuto che l’art. 28, commi 1-3, l.r. Emilia-Romagna n. 17/2014 stabilisca un periodo massimo di sospensione di ventiquattro mesi e che, in assenza di riapertura entro tale termine, la decadenza si produca automaticamente per legge. I precedenti atti comunali che avevano consentito sospensioni oltre il biennio non potevano rendere illegittima la successiva applicazione della disciplina regionale. Ha escluso che le ragioni addotte per il protrarsi della sospensione, inclusi gli asseriti ritardi dell’Agenzia delle Dogane, impedissero la decadenza: la licenza era stata richiesta il 20 giugno 2025 e rilasciata il 1° luglio 2025, mentre l’ulteriore sospensione era stata chiesta per il perdurare della crisi gestionale. Ha respinto la censura relativa all’art. 10-bis: l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione, purché esponga con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto; nel caso, il limite legale e la decadenza automatica rendevano irrilevanti le ragioni della sospensione. Quanto al collaudo, il Comune aveva prospettato la possibilità di riaprire l’impianto previa nuova autorizzazione, adeguamento alla normativa vigente e collaudo positivo, non una possibilità di evitare la decadenza già maturata. La domanda della società non attestava l’adeguamento richiesto; l’improcedibilità è stata legittimamente pronunciata nella fase preliminare, per mancanza dei requisiti legali dell’impianto e della documentazione necessaria, senza che si fosse giunti al collaudo di competenza della Commissione. Rigettate le censure anche contro il diniego di ulteriore sospensione. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 28, commi 1-3, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 17

    La decadenza ha effetto automatico, allo spirare del termine massimo previsto (24 mesi), secondo un’interpretazione sia letterale che teleologica dell’art. 28, comma 3, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 17.

    Decorso il periodo massimo complessivo di sospensione di ventiquattro mesi senza riapertura dell’impianto, l’autorizzazione decade automaticamente ex lege; l’atto comunale che ne dà conto ha natura ricognitiva e non costitutiva.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    l’Amministrazione, nel dare riscontro alle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale, non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione dell’interessato, essendo sufficiente che esponga in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria determinazione

    Il preavviso di rigetto non impone una confutazione puntuale di ogni argomento del privato; è sufficiente una motivazione chiara sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32

    Non risulta che via sia stato alcun collaudo di competenza della Commissione, risultando il procedimento teso ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione arrestatosi nella fase dell’accertamento preliminare dei requisiti di procedibilità dell’istanza, per difetto dei requisiti ex lege dell’impianto.

    La censura di incompetenza della Commissione non è fondata quando l’amministrazione non decide il merito del collaudo, ma rileva preliminarmente l’assenza dei requisiti legali necessari per la procedibilità della domanda.

  • art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), d.lgs. 1 dicembre 2016, n. 257

    la composizione dell’impianto NON prevede la presenza di almeno uno dei prodotti obbligatori METANO e/o GPL e, tantomeno, di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. n. 257 del 2016, condizioni che appaiono necessarie per la positiva messa in esercizio di nuovi impianti

    Nel caso deciso, l’assenza dei prodotti o delle infrastrutture richiesti dalla normativa applicabile ai nuovi impianti, unitamente alla carenza documentale rilevata, giustificava l’arresto preliminare della domanda di autorizzazione e collaudo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Con ordinanza n. del 23 marzo 2026, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la trattazione alla data del giorno 24 giugno 2026.

    Il giudice ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate mediante la rapida fissazione della trattazione di merito, senza adottare una misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando la legge regionale consente la sospensione dell’attività di un impianto per un massimo di dodici mesi su comunicazione del titolare e per un ulteriore massimo di dodici mesi previa autorizzazione comunale, la mancata riapertura alla scadenza del biennio determina automaticamente la decadenza dell’autorizzazione, se la norma stabilisce che il titolo «si intende decaduto»; il successivo provvedimento comunale ha quindi natura ricognitiva.
  • Le precedenti determinazioni comunali che abbiano consentito o tollerato una sospensione oltre il limite previsto dalla legge non fondano l’illegittimità degli atti successivi che applicano correttamente la disciplina legale, né impediscono il prodursi della decadenza prevista ex lege.
  • La disciplina che collega la decadenza al superamento del periodo massimo di sospensione non consente di escluderne l’effetto automatico in ragione delle cause addotte dall’interessato per il protrarsi dell’inattività, quando il presupposto normativo è oggettivamente integrato.
  • Nel riscontro alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, purché renda comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
  • La valutazione di competenza della Commissione di collaudo non si confonde con il controllo preliminare dei requisiti di procedibilità di una domanda: il funzionario può arrestare quest’ultima quando rilevi la mancanza dei requisiti legali dell’impianto, senza pronunciarsi sul merito del collaudo.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburanti
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.