Sentenza n. 5835/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1) della informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto la trasmissione del provvedimento di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, co. 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011; 2) del provvedimento del Ministero dell'Interno - SISMA, Ufficio Verifiche prot. n. -OMISSIS-, recante la cancellazione e la revoca di iscrizione e cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016; 3) della nota cat. Q2/2/ant/b.n. della Questura di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; 4) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; 5) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, di cui si ignorano estremi e contenuto; 6) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, di cui si ignorano estremi e contenuto; 7) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della associazione Azienda Agricola; 8) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della Azienda Agricola, recante la permanenza, allo stato degli accertamenti, delle situazioni di cui agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011 e dei motivi che la sottendono, di cui si ignorano estremi e contenuto; 9) della nota della DIA di Napoli recante comunicazione; 10) delle risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici, con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti; 11) della nota della Prefettura di Caserta di comunicazione della informativa interdittiva antimafia; 12) della nota di trasmissione ANAC dell'avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Caserta, con gli atti conseguenti di cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori, annotazione nel casellario ANAC e risoluzione dei rapporti contrattuali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia e gli atti consequenziali deducendo quattro motivi. Con il primo ha contestato la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione, sostenendo che il rinvenimento di armi e munizioni occultate riguardasse soltanto un ex socio e costituisse un episodio isolato, non riferibile all’attuale compagine; ha inoltre affermato che gli attuali soci avrebbero collaborato alle indagini e che la fuoriuscita del fratello dalla società, accompagnata da accuse nei suoi confronti, costituiva effettivo self cleaning. Con il secondo motivo ha contestato l’utilizzazione degli elementi relativi all’ex socio, ormai estraneo alla compagine, assumendo che la Prefettura avesse esteso illegittimamente gli accertamenti a soggetti non in grado di influenzare le scelte aziendali, in violazione dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011. Con il terzo motivo ha dedotto l’inattualità degli elementi, perché l’occultamento delle armi sarebbe risalito a circa vent’anni prima. Con il quarto ha censurato la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. L’interdittiva si fondava sul rinvenimento di armi e munizioni occultate presso una società agricola riferibile ai medesimi fratelli, sui legami familiari con esponenti di rilievo di un clan camorristico e sulla pendenza di un procedimento penale per detenzione illegale e ricettazione di armi, con aggravante mafiosa, a carico di soci e familiari; un ex socio era stato anche sottoposto a custodia cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Ha ritenuto che l’interdittiva fosse sostenuta da una pluralità di elementi indiziari, valutati unitariamente e contestualizzati, riferibili non soltanto all’ex socio ma anche all’amministratore e a un socio attuale, entrambi indagati per reati-spia aggravati ai sensi dell’art. 416-bis c.p.; la pendenza del procedimento penale sosteneva e attualizzava la prognosi di infiltrazione. Ha respinto la censura sull’estraneità dell’ex socio, rilevando che l’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011 consente di estendere gli accertamenti a chi possa determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, inclusi soggetti che abbiano recentemente ricoperto ruoli gestionali. Ha escluso che il solo decorso del tempo renda inattuali gli elementi: occorrono fatti positivi e convincenti idonei a dimostrare il superamento dei legami e del rischio; inoltre, la risalenza ventennale dell’occultamento era rimasta un’affermazione non provata. La cessione delle quote dell’ex socio, intervenuta poco dopo la perquisizione e il sequestro, non è stata ritenuta decisiva come self cleaning e poteva ragionevolmente essere valutata come manovra elusiva, anche alla luce della consapevolezza degli altri soci circa l’occultamento. Infine, la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è stata ritenuta adeguatamente motivata, considerato il carattere non episodico dei fattori di rischio riferibili alla compagine e all’amministratore. Spese compensate, in ragione della riferibilità dei fatti ostativi a un’altra società, pur composta dagli stessi soci.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Il rilievo è smentito dal dato normativo, posto che l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 consente all’Autorità prefettizia di estendere “gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa”, ergo anche a coloro che abbiano sino a poco prima rivestito all’interno della società ruoli gestionali, come avvenuto appunto nel caso del citato-OMISSIS- (oltretutto, fratello dei soci rimasti).
Gli accertamenti antimafia possono riguardare anche persone non più formalmente appartenenti alla compagine societaria quando, per i ruoli gestionali rivestiti sino a poco prima e per il concreto contesto, risultino poter determinare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La denegata applicazione prefettizia delle misure c.d. di prevenzione collaborativa, infine, è parimenti sorretta da idonea motivazione, del tutto coerente con le ragioni indiziarie che hanno giustificato l’adozione del provvedimento interdittivo: ragioni connesse al carattere non certo episodico dell’esposizione della società al rischio di condizionamento da parte delle consorterie criminali, stante la sussistenza di fattori di controindicazione riferibili alla compagine sociale e all’amministratore della società stessa.
La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è legittima se adeguatamente motivata in rapporto a un’esposizione al rischio di condizionamento non episodica e a fattori di controindicazione riferibili alla compagine sociale e all’amministratore.
Massime di principio
- La prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari valutati unitariamente e nel contesto familiare e sociale dell’impresa; la pendenza di un procedimento penale per reati-spia dell’infiltrazione, aggravati dalla finalità o modalità mafiosa, può contribuire a sostenere e attualizzare tale prognosi.
- Gli accertamenti antimafia possono essere estesi a soggetti che, pur non appartenendo più formalmente alla società, risultino poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, anche in ragione di ruoli gestionali ricoperti sino a poco prima.
- Il mero decorso del tempo non dimostra da solo il superamento dei legami e del rischio di infiltrazione mafiosa: per giustificare una diversa valutazione occorrono sopravvenienze positive e convincenti, mentre la risalenza dei fatti allegata dall’interessato deve essere dimostrata.
- La fuoriuscita di un socio dopo l’emersione di elementi di rischio non costituisce automaticamente self cleaning; la sua efficacia va valutata nel contesto, potendo la prossimità temporale agli accertamenti e la consapevolezza degli altri soci consentire di ravvisare una possibile manovra elusiva.
- La mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa è legittima quando risulti motivata in modo coerente con la presenza di fattori di rischio non episodici riferibili alla compagine sociale e all’amministratore.
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