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Sentenza

Sentenza n. 1520/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata in data 12.11.2024.

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato il cui passaggio è attestato in data 21 maggio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 320/2024 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 12 novembre 2024. La decisione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 maggio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deducevano la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire la sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza dei ricorrenti, provvederà in sostituzione, entro i successivi 60 giorni, il commissario ad acta nominato fin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 2.000 euro per le spese, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; le spese sono distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudice tratta il ricorso quale giudizio di ottemperanza e, accertato l'inadempimento rispetto al giudicato, ordina l'esecuzione e predispone l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di dare attuazione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte entro un termine stabilito qualora persista l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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