Cassazione Civile, Ordinanza n. 07274/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito del Comune, indicato come pari a euro 104.418,93, relativo a somme residue non accreditate ma asseritamente riscosse dalla società poi fallita per un determinato periodo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provate la consegna dei ruoli alla concessionaria, la prova del fatto costitutivo del credito e il visto di esecutività sui ruoli. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune perché non erano state specificamente censurate tutte le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare quella relativa all’inadeguatezza della documentazione prodotta, composta solo da riepiloghi dei ruoli. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado fosse stata in realtà superata dalla motivazione d’appello sulla prova della consegna dei ruoli e che la motivazione sui riepiloghi fosse assorbita o comunque implicitamente censurata; 2) violazione degli artt. 342 e 356 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello, ritenendo fondati i motivi di gravame, avrebbe dovuto esaminare anche la richiesta di CTU e il relativo motivo di appello; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese, assumendo che la declaratoria di inammissibilità fosse erronea e che il regime delle spese fosse motivato in modo insufficiente o contraddittorio. La curatela ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, che però non è stato esaminato perché subordinato all’accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della corte territoriale, poiché la sentenza di primo grado poggiava su autonome rationes decidendi e il Comune non aveva specificamente impugnato quella relativa all’insufficienza probatoria dei documenti prodotti, essendo stati depositati solo riepiloghi dei ruoli e non i ruoli stessi. Ha inoltre escluso che la doglianza sulla CTU o sulla consegna dei ruoli valesse come censura implicita della ratio non contestata. Quanto alle spese, ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza e perché la compensazione disposta riguardava solo il grado di appello, essendo insindacabile nel merito la valutazione di compensazione in presenza dei presupposti di legge. Il ricorso incidentale condizionato non è stato esaminato. Il Comune è stato condannato a rifondere alla curatela le spese del giudizio di cassazione e a versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
testo risultante dalla modificazione recata dall’art. 50 della legge n. 335 del 1990; applicabile agli appelli proposti prima dell’11 settembre 2012 per effetto dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012
l’appello deve contenere una specifica censura di ciascuna autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado; la mera richiesta di riforma integrale non basta a superare una ragione di decisione non impugnata
art. 356 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione all’esame della richiesta di CTU, ma la Corte ha ritenuto corretta la mancata trattazione del motivo perché preclusa dalla mancata impugnazione di una ratio autonoma
art. 91 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la regolazione delle spese del grado di appello è censurabile solo con specifico motivo e la compensazione del grado resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese di un grado può essere disposta quando ricorrano i presupposti legali e può coesistere con la condanna alle spese di altri gradi del medesimo giudizio
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, l’appellante deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inutile l’esame delle altre doglianze.
- La prova dell’esistenza del rapporto o di un fatto preliminare non vale, da sola, a superare una distinta ratio di rigetto fondata sull’insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare il fatto costitutivo del credito.
- Nel giudizio di appello non è sufficiente dedurre genericamente la richiesta di riforma o richiamare istanze istruttorie per ritenere contestata implicitamente una autonoma ragione della decisione di primo grado; la censura deve essere puntuale e riconoscibile.
- La mancata specifica censura di una ratio autonoma preclude l’esame del motivo che presuppone la riforma di quella ragione, inclusa la richiesta di istruttoria o di consulenza tecnica.
- In materia di spese processuali, la censura di legittimità è ammissibile solo se si allega e dimostra che le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che vi sia stata violazione delle regole sulla soccombenza; la compensazione del singolo grado, ove motivata nei limiti di legge, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →