Sentenza del 11/04/2017 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di recupero emessi per riscuotere debiti tributari della società, già cancellata dal Registro delle imprese. Hanno sostenuto che gli avvisi di accertamento notificati alla società estinta fossero illegittimi, che il liquidatore non fosse responsabile per non aver potuto conoscere debiti fiscali accertati anni dopo la liquidazione e che la responsabilità dei soci non potesse configurarsi in assenza di un debito tributario valido. È stata inoltre contestata la motivazione degli atti, ritenuta fondata su un mero rinvio agli avvisi di accertamento precedenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza di primo grado. Il credito tributario era ormai certo e definitivo, poiché gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dalla società tramite il liquidatore e la relativa sentenza era passata in giudicato. La responsabilità del liquidatore deriva dalla distribuzione dell’attivo ai soci senza aver soddisfatto il debito fiscale; quella dei soci deriva dall’aver ricevuto denaro o beni in sede di liquidazione, indipendentemente dalla colpa del liquidatore. La responsabilità dei soci è tuttavia limitata alle somme o al valore dei beni effettivamente ricevuti, mentre per il liquidatore opera nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa. Le spese del grado, pari a 800 euro, sono state poste a carico degli appellanti.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali "fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione".
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire contro i soci che abbiano ricevuto somme o beni dalla liquidazione, ma solo entro il valore di quanto effettivamente riscosso o assegnato.
Art. 36, d.P.R. 602/1973
Responsabilità del liquidatore e dei soci per le imposte dovute dalla società, nei limiti del valore dei beni o delle somme ricevuti, salve le maggiori responsabilità previste dal codice civile.
Il liquidatore può essere responsabile per aver distribuito l’attivo senza soddisfare previamente i debiti tributari. I soci rispondono quando abbiano ricevuto denaro o beni sociali durante la liquidazione o nei periodi rilevanti previsti dalla norma. Per i soci, la responsabilità non richiede necessariamente la prova della colpa del liquidatore ed è limitata al valore ricevuto.
Artt. 324 c.p.c. e 2909 codice civile
Una decisione definitiva sull’esistenza e sull’ammontare del debito tributario preclude la successiva contestazione dello stesso credito nei giudizi promossi contro liquidatore o soci, anche quando vengano sollevate tardivamente questioni sulla legittimazione o sulla notificazione degli atti originari.
Art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973 e art. 2495 codice civile
Il combinato disposto consente di far valere, nei confronti degli ex soci, il credito fiscale della società estinta, non solo per le imposte dirette ma anche per IVA e IRAP, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce al Fisco di recuperare debiti tributari riferiti a periodi anteriori all’estinzione, soprattutto quando il credito sia stato definitivamente accertato.
- Se gli ex soci ricevono somme o beni in sede di liquidazione mentre esistono debiti tributari, possono essere chiamati a risponderne anche senza la prova di una colpa del liquidatore.
- La responsabilità degli ex soci non è illimitata: normalmente non può superare il valore di quanto effettivamente ricevuto in base al bilancio finale o durante la liquidazione, salvo eventuali maggiori responsabilità previste dal codice civile.
- Il liquidatore deve verificare e considerare le passività fiscali prima di distribuire l’attivo; la distribuzione dell’attivo in presenza di debiti tributari non soddisfatti può fondare una responsabilità personale.
- Quando l’accertamento del debito è già coperto da giudicato, non è normalmente possibile rimetterne in discussione l’esistenza o la validità in un successivo giudizio contro soci e liquidatore.
- Per prevenire il rischio di responsabilità, prima della cancellazione occorre conservare la documentazione contabile, verificare le pendenze fiscali e accantonare risorse sufficienti per debiti anche non ancora formalmente accertati.
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