Cassazione Civile, Ordinanza n. 32758/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Una società aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Avellino un Comune chiedendo di accertarne la responsabilità per la mancata tempestiva erogazione di un contributo regionale destinato all'edificazione di una struttura alberghiera, con condanna al risarcimento dei danni. La domanda nasceva dal fatto che la società aveva chiesto nel 2006 il permesso di costruire per un intervento edilizio; la Regione aveva già concesso il contributo a condizione che i lavori fossero ultimati entro una certa data, ma il permesso edilizio era stato rilasciato solo anni dopo, dopo dinieghi impugnati e sospesi cautelarmente. Per la tardività dell'autorizzazione edilizia, il contributo era stato revocato. Il Tribunale ordinario aveva riqualificato la domanda come danno da ritardo e aveva declinato la giurisdizione; adito il TAR, anche questo aveva negato la propria giurisdizione ritenendo che la lesione riguardasse in sostanza un diritto di credito al contributo regionale e non l'esercizio di un potere autoritativo. Il TAR ha quindi sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La questione sottoposta alle Sezioni Unite era se la controversia appartenesse al giudice ordinario o al giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il petitum sostanziale fosse il risarcimento del danno da tardiva adozione del permesso di costruire, e non la lesione del solo credito al contributo.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, al di là della quantificazione del danno riferita al contributo regionale perduto, la causa petendi concreta fosse il ritardo nella conclusione del procedimento edilizio e quindi un'ipotesi di danno da ritardo riconducibile all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a. e all'art. 2-bis l. n. 241/1990. Non sono state liquidate spese, perché le parti non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 386 c.p.c.
La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale e non della mera prospettazione della parte.
art. 380-ter c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto per il regolamento di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, c.p.a.
La controversia sul danno da ritardo nell'adozione del permesso di costruire rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 2-bis l. n. 241/1990
"Le pubbliche amministrazioni ... sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento"
La disposizione è letta come corollario della tutela contro il danno da ritardo e come espressione della responsabilità civile della pubblica amministrazione per il tardivo esercizio del potere.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità impone all'amministrazione di organizzarsi e agire nel rispetto dei termini procedimentali.
art. 111 Cost.
La ragionevole durata del procedimento è richiamata come componente del giusto procedimento, coerente con la tutela contro il ritardo amministrativo.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, cioè allo specifico oggetto della domanda e alla reale natura della controversia, non alla qualificazione o alla prospettazione formale data dalla parte.
- Quando il pregiudizio lamentato deriva dalla tardiva adozione di un provvedimento autorizzatorio richiesto al Comune, la domanda risarcitoria va ricondotta al danno da ritardo, anche se il danno è quantificato con riferimento alla perdita di un diverso vantaggio economico conseguente.
- La circostanza che il danno venga misurato in rapporto alla perdita di un contributo o di un beneficio economico non sposta la giurisdizione se la causa del pregiudizio è il ritardo nel procedimento amministrativo.
- Le controversie risarcitorie fondate sull'inosservanza colposa o dolosa del termine di conclusione del procedimento amministrativo rientrano nella giurisdizione amministrativa quando la lesione è connessa all'esercizio, sia pure tardivo, del potere pubblico.
- L'art. 2-bis l. n. 241/1990 è letto come specificazione della responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento e ragionevole durata del procedimento.
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