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Ordinanza

Ordinanza n. 1104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 25/2026, relativa ad atti impugnati in primo grado e a un'ingiunta demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma. Le questioni controverse riguardano la riferibilità dei titoli edilizi da essi presentati agli interi abusi contestati oppure soltanto a una parte di essi. È stato inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'esecuzione della demolizione ingiunta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la questione sulla corrispondenza tra i titoli edilizi e l'estensione degli abusi richieda l'approfondimento proprio della fase di merito. Nelle more, ha ravvisato l'opportunità di sospendere gli atti impugnati, considerando il possibile danno derivante dalla demolizione. Ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., compensando le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la decisione dipende dalla verifica se i titoli edilizi prodotti coprano integralmente gli abusi contestati o soltanto una parte di essi, tale accertamento può essere riservato alla fase di merito.
  • La possibile esecuzione di un'ingiunzione di demolizione costituisce un pregiudizio rilevante ai fini della tutela cautelare, tale da giustificare la sospensione degli atti impugnati nelle more dell'approfondimento di merito.
  • Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello cautelare, può riformare l'ordinanza del TAR e accogliere direttamente l'istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo contestualmente la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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