Sentenza n. 552/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2051/28612 del 28 giugno 2022 (notificata mediante pec il 29 giugno 2022, doc. n. 8); - della deliberazione n. 13/33 del 15 aprile 2022 della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato agli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, nella parte in cui ha inteso adeguarsi ai principi di diritto enucleati dall'Adunanza Plenaria del 9 novembre 2021, precisando che le concessioni ricadenti nell'ambito applicativo della legge n. 145/2018, sarebbero restate efficaci fino al 31 dicembre 2023 (doc. n. 7); nonché per l’accoglimento delle seguenti conclusioni, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate: 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale: 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, l'Autorità concedente a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale che delimitava l'efficacia delle concessioni demaniali interessate dalla legge n. 145/2018 al 31 dicembre 2023, nonché deliberazione regionale di adeguamento ai principi dell'Adunanza Plenaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 28 giugno 2022 e la deliberazione regionale del 15 aprile 2022, contestando la disciplina della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Ha chiesto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio e, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna dell'amministrazione al rilascio di titoli concessori ex art. 36 cod. nav. e d.l. n. 400/1993, con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente l'11 dicembre 2025, con la quale è stato rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. Poiché le altre parti costituite non si sono opposte, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure sulla durata, sulla proroga e sul rinnovo delle concessioni demaniali né le questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e senza procedere al rinvio pregiudiziale richiesto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Indicato dal ricorrente quale base delle richieste di accertamento e di condanna, non esaminata dal TAR per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente quale disciplina per il rilascio dei titoli concessori richiesti; questione non esaminata.
d.l. n. 400/1993
Richiamato dal ricorrente quale fonte dei titoli concessori e del loro rinnovo; questione non esaminata.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Invocati dal ricorrente come parametri di incompatibilità della normativa nazionale; il TAR non ha esaminato la questione.
art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente quale parametro di tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, senza opposizione delle altre parti costituite, il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure e delle eventuali richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando la controversia presenti profili di particolare complessità o peculiarità.
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