Sentenza del 19/02/2015 n. 1652 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Obbligo di Motivazione - Mancata allegazione della sentenza tassata - Carenza di motivazione - Non sussiste quando sono indicati i dati identificativi e la veste assunta dalla contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sostenendo che non fosse stata allegata la sentenza o il decreto richiamato nell'atto impositivo. In particolare, lamentava di non poter comprendere adeguatamente il fondamento della pretesa tributaria per la mancata produzione dell'atto adottato nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento.
La decisione
La censura è stata respinta. La mancata allegazione dell'atto richiamato non determina, di per sé, carenza di motivazione quando l'atto impositivo ne indica puntualmente i dati identificativi e specifica la veste processuale assunta dalla contribuente. L'obbligo di allegazione riguarda infatti gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; pertanto, nel caso concreto, non è stata ravvisata violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non impone sempre la materiale allegazione di ogni documento citato. L'allegazione è necessaria per gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente.
Art. 1 del d.lgs. n. 32/2001
Ha precisato l'ambito dell'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7, limitandolo agli atti che il contribuente non conosce e non può altrimenti conoscere.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'accertamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo.
- È normalmente sufficiente che l'amministrazione indichi in modo preciso i dati identificativi dell'atto richiamato e chiarisca il ruolo o la posizione del contribuente nel relativo procedimento, se l'atto è conoscibile dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione assume rilievo soprattutto quando il documento richiamato è estraneo alla conoscibilità del contribuente e la sua assenza gli impedisce concretamente di comprendere o contestare la pretesa tributaria.
- Per valutare un difetto di motivazione occorre verificare non solo l'assenza materiale dell'allegato, ma anche se l'atto impositivo consenta al contribuente di individuare con sufficiente precisione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
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