Sentenza n. 8195/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento, n. prot. 2025/149092.E del 29.10.2025 (all. E), con cui AMA s.p.a. ha comunicato la reiezione dell’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 22.9.2025; - del provvedimento del 16.1.2026, con cui, in esito alla richiesta di riesame formulata dal ricorrente accolta dal Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma, AMA s.p.a. confermava il diniego; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti di cui in narrativa ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso al dato relativo all’ultimo numero di posizione utilizzato nello scorrimento della graduatoria per l’assunzione di apprendisti, reiterato dopo il riesame del Difensore civico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato in graduatoria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla selezione pubblica bandita da AMA S.p.A. per la formazione di una graduatoria destinata all’assunzione di apprendisti addetti allo spazzamento e alla raccolta, collocato al n. 632, aveva chiesto di conoscere l’ultimo numero di posizione utilizzato nello scorrimento della graduatoria sino alla data del riscontro. AMA aveva inizialmente respinto l’istanza ritenendola esplorativa e sovrabbondante e, dopo il riesame favorevole del Difensore civico, aveva confermato il diniego sostenendo che la graduatoria aveva perso efficacia il 31 dicembre 2024 e che, pertanto, non sussisteva più un interesse attuale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 22, commi 1, lett. b), e 6, 24, comma 7, e 25 l. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. AMA ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura privatistica della selezione, la carenza di interesse attuale e la mancata notifica del ricorso a controinteressati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato la propria giurisdizione esclusiva in materia di accesso ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 6, c.p.a., indipendentemente dalla natura privatistica della selezione e dalla giurisdizione eventualmente spettante al giudice ordinario sulla futura controversia relativa all’assunzione. AMA, quale società a partecipazione pubblica totalitaria svolgente attività di pubblico interesse, è soggetta, nei limiti della compatibilità, alla disciplina della trasparenza e dell’accesso anche con riguardo alle connesse procedure di selezione del personale. Il Tribunale ha distinto l’interesse a ricorrere, sussistente in quanto vi era stato un diniego, dall’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione. Ha escluso la necessità di notificare il ricorso a controinteressati, poiché era richiesto soltanto un dato numerico sullo scorrimento e non risultavano posizioni di riservatezza tecnicamente qualificabili come controinteresse. Nel merito, ha ritenuto sussistente l’interesse diretto e concreto del ricorrente, quale partecipante alla selezione e candidato aspirante all’assunzione, nonché la sua attualità, nonostante la scadenza della graduatoria: proprio la mancata convocazione e la conoscenza di possibili rinunce rendevano utile verificare fino a quale posizione la graduatoria fosse stata utilizzata. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono sindacare preventivamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività delle eventuali azioni che il richiedente intenda successivamente proporre, poiché tale valutazione spetta al giudice competente per la controversia principale. È sufficiente che il documento costituisca un mezzo utile, anche non prova diretta della lesione, per la tutela della situazione giuridica rilevante. Il TAR ha quindi annullato il diniego del 16 gennaio 2026, dichiarato il diritto di accesso e ordinato ad AMA di comunicare il dato richiesto entro quindici giorni, condannandola alle spese di lite per euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 133, comma 1, n. 6, c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva nelle controversie concernenti l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L’interesse all’accesso è integrato quando il richiedente dimostri un collegamento diretto e concreto con il documento e una situazione giuridicamente tutelata; il collegamento va inteso in senso ampio e il documento deve essere un mezzo utile alla difesa.
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
La qualità di controinteressato richiede una concreta posizione di riservatezza potenzialmente lesa dall’ostensione; non sussiste, in relazione alla richiesta del solo dato numerico sullo scorrimento della graduatoria.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
La nozione di documento amministrativo comprende gli atti detenuti da soggetti che svolgono attività di pubblico interesse anche quando la disciplina sostanziale dell’attività sia privatistica.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o difesa dei propri interessi, ferma la disciplina del bilanciamento con la riservatezza nei casi in cui essa venga in rilievo.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Consente il riesame del diniego di accesso da parte del Difensore civico.
art. 2-bis d.lgs. 33/2013
Estende alle società a partecipazione pubblica, nei limiti della compatibilità, gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.
art. 19, comma 3, d.lgs. 175/2016
Impone la trasparenza delle procedure di selezione del personale delle società a partecipazione pubblica.
Massime di principio
- Le controversie relative all’esercizio del diritto di accesso rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando i documenti riguardino una procedura disciplinata privatisticamente e la situazione sostanziale finale che il richiedente intende tutelare appartenga eventualmente alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le società a partecipazione pubblica totalitaria che svolgono attività di pubblico interesse sono soggette alla disciplina dell’accesso e della trasparenza, nei limiti della compatibilità, anche con riguardo alle procedure di selezione del personale connesse all’esercizio delle proprie attività istituzionali.
- L’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso può sussistere anche dopo la scadenza o perdita di efficacia della graduatoria, quando la conoscenza degli atti sia utile a verificare il corretto utilizzo della graduatoria e a valutare eventuali iniziative giudiziali relative alla mancata assunzione.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza o fondatezza della futura azione che il richiedente intende proporre; è sufficiente che la documentazione richiesta costituisca un mezzo utile alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
- La richiesta del solo dato numerico relativo allo scorrimento di una graduatoria non determina, di per sé, la presenza di controinteressati tecnici, ove non emerga una concreta lesione della riservatezza di altri soggetti; in tal caso il ricorso per l’accesso non deve essere notificato a ulteriori parti.
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