Sentenza n. 2711/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, A) in parte qua, della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 26 giugno 2025, n. 423, avente a oggetto “Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione Campania”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 7 luglio 2025; B) se e in quanto occorra, della nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del 26 settembre 2025, con oggetto “D.G.R.C. n. 423/2025. Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della regione Campania”; C) se e in quanto occorra, della DGRC 29 settembre 2025, n. 647, recante “Deliberazione di Giunta n. 423 del 30.06.2025. Riordino ed efficientamento della rete laboratoristica della Regione Campania. Integrazioni e modifiche alla rete privata accreditata”; D) se e in quanto occorra, della nota della prot. 0484442/2025 del 29 settembre 2025, Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del 26 settembre 2025, “D.G.R.C. n. 423/2025. Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati della regione Campania. Differimento termine dal 30.09.2025 al 31.10.2025”; E) se e in quanto occorra, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021, recante “Ripartizione dell’incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”, laddove interpretato nel senso di avere portata precettiva rispetto alla nozione di soglia minima di efficienza e di escludere i prelievi dal computo della soglia minima di efficienza delle strutture di laboratorio; 3 F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi delle società ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di riordino ed efficientamento della rete dei laboratori privati accreditati, unitamente agli atti applicativi e, ove occorrente, al decreto interministeriale 30 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato le disposizioni regionali che imponevano, ai fini del mantenimento dell'accreditamento individuale, il raggiungimento della soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue e, per le strutture che nel 2024 non avessero raggiunto tale soglia, la presentazione di un impegno ad aderire o costituire un'aggregazione. Il primo motivo deduceva manifesta illogicità, irragionevolezza, perplessità, difetto di istruttoria e violazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011, poiché il parametro era stato individuato sulla base delle prestazioni del 2024, nonostante dall'anno 2025 fossero entrati in vigore un nuovo tariffario nazionale e un nuovo nomenclatore regionale. Il secondo motivo contestava l'esclusione dei prelievi dal computo delle 200.000 prestazioni, sostenendo che l'art. 29 del d.l. 73/2021 avrebbe incluso le prestazioni specialistiche ancillari agli esami e che il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 avrebbe avuto la sola funzione di ripartire gli incentivi, senza disciplinare in modo precettivo la soglia di efficienza. Il terzo motivo censurava l'utilizzazione dei soli dati caricabili sul File C, con esclusione delle prestazioni erogate in regime privatistico prive di un codice funzionale alla registrazione, assumendo che tale scelta fosse irragionevole e contraria alla finalità di verificare l'effettiva efficienza economica e organizzativa dei laboratori.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all'esclusione dei prelievi, ha ritenuto che il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, letto insieme all'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 e alla nota ministeriale del 20 maggio 2025, prescriva il raggiungimento di 200.000 prestazioni annue al netto dei prelievi. La distinzione tra fase pre-analitica, nella quale rientra il prelievo, e fase analitica, costituita dagli esami, giustifica il computo delle sole prestazioni analitiche; includere anche i prelievi determinerebbe una duplicazione, poiché ogni esame deve essere preceduto da un prelievo. La scelta regionale non è stata ritenuta manifestamente irragionevole e rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'organizzazione della rete sanitaria. È stata respinta anche la censura relativa al File C: la limitazione ai dati ivi registrabili è giustificata dall'esigenza di garantire la validità, anche legale, dei flussi informativi trasmessi al Ministero e ad Agenas, mediante l'identificazione codificata della prestazione e dell'assistito; l'ammissione di prestazioni prive di codice avrebbe potuto eludere i parametri normativi, rendendo non verificabili le prestazioni e i destinatari. Infine, la scelta di assumere il 2024 quale periodo di riferimento non presenta vizi macroscopici tali da consentire il sindacato giudiziale sulla discrezionalità amministrativa, anche in relazione alla necessità di riordinare la rete laboratoristica per l'uscita della Regione dal Piano di Rientro. Le ricorrenti, inoltre, non hanno fornito prova che, applicando il nuovo nomenclatore, nel 2025 avrebbero raggiunto la soglia. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006
Attribuisce alle Regioni il compito di approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di laboratorio.
art. 8-quater, comma 3, lett. b), d.lgs. 502/1992
il criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie
Prevede la soglia minima di efficienza quale criterio generale per l'accesso all'accreditamento istituzionale.
Accordo Stato-Regioni 23 marzo 2011
nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività [...] La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno
Costituisce il riferimento per la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio e per la soglia minima di attività.
art. 29 d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
Introduce incentivi per favorire la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
d.m. 30 dicembre 2021
raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi)
Specifica i criteri di riorganizzazione e aggregazione, stabilendo il computo della soglia sulla base della produzione delle singole strutture, al netto dei prelievi, comprendendo anche gli esami erogati in regime privatistico.
art. 4, comma 1, d.lgs. 281/1997
Costituisce la base normativa dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011.
Massime di principio
- Ai fini della soglia minima di efficienza delle strutture di laboratorio prevista per l'accreditamento e la riorganizzazione della rete, possono essere computate le prestazioni della fase analitica, mentre i prelievi, appartenenti alla fase pre-analitica, sono esclusi quando la disciplina applicabile prevede il raggiungimento della soglia al netto dei prelievi.
- La scelta amministrativa di escludere i prelievi dal computo della soglia di efficienza non è manifestamente irragionevole, poiché ogni esame di laboratorio è necessariamente preceduto da un prelievo e il computo di entrambe le attività potrebbe determinare una duplicazione.
- È legittimo utilizzare, per la verifica della soglia di efficienza, i soli dati registrabili nei flussi informativi ufficiali mediante codici validi della prestazione e dell'assistito, quando tale limitazione è necessaria a garantire la verificabilità e la validità legale dei dati trasmessi alle autorità sanitarie.
- La scelta dell'amministrazione sanitaria di assumere un determinato anno di riferimento per la verifica della soglia minima di efficienza appartiene alla discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di vizi macroscopici, illogicità manifeste o difetto di istruttoria adeguatamente dimostrato.
- La mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, che l'applicazione del diverso parametro invocato avrebbe condotto al raggiungimento della soglia di efficienza impedisce di ritenere provata l'illegittimità concreta della scelta amministrativa contestata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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