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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14554/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava due unità immobiliari di nuova costruzione nel Comune di Valtournenche, costituite da una seggiovia quadriposto e una esaposto funzionali al trasporto di utenti muniti di sci presso aree sciabili attrezzate e operanti ordinariamente nella stagione invernale. La società utilizzatrice e la società titolare del diritto di superficie avevano proposto l'attribuzione della categoria catastale E/1; l'Agenzia del Territorio aveva rettificato il classamento in D/8, notificando l'avviso anche ai nudi proprietari. I contribuenti avevano impugnato l'avviso e la Commissione tributaria provinciale di Aosta aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta, con sentenza n. 2/2/2011 depositata l'8 marzo 2011, aveva respinto sia l'appello dell'Agenzia sia l'appello incidentale dei contribuenti, ritenendo che gli impianti a fune fossero trasporto pubblico e dovessero essere classificati in categoria E; aveva altresì respinto la censura incidentale relativa alla motivazione dell'avviso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre, connessi, denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 1142/1949, contestando l'inquadramento in categoria E di impianti connessi all'attività turistica e sportiva, stagionali, rivolti a utenti sciatori e gestiti a fini di lucro; il quarto denunciava omessa motivazione circa la limitata categoria di utenti e la destinazione stagionale degli impianti; il quinto lamentava violazione della legge regionale valdostana n. 20/2008, sostenendo che non ricorressero i requisiti del trasporto pubblico locale. Le società contribuenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, deducendo che l'avviso fosse privo dei riferimenti normativi necessari e che il difetto non potesse essere sanato dalle difese in giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo che la categoria E richieda che l'impianto sia utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico per soddisfare esigenze di mobilità collettiva. Le seggiovie in esame, funzionali all'uso delle piste sciistiche e destinate a una specifica categoria di utenti per finalità ludico-sportive e commerciali, non erano mezzi di trasporto a disposizione del pubblico e dovevano essere classificate in D/8. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale: nell'ambito della procedura DOCFA, quando l'ufficio non modifica i fatti dichiarati e si limita a una diversa valutazione tecnica che comporta la modifica della categoria, l'avviso è adeguatamente motivato se indica i dati oggettivi, la categoria attribuita e i riferimenti normativi pertinenti; l'avviso impugnato soddisfaceva tali requisiti. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, considerato che la soluzione delle questioni si era consolidata nella giurisprudenza di legittimità solo dopo il deposito del ricorso. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti incidentali, trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 gennaio 2013.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006

    Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, a condizione che l’immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.

    La classificazione in categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale o industriale dell'immobile quando questo presenti autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 8, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949

    Risulta pertanto illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.

    Un impianto destinato esclusivamente a servire una specifica categoria di utenti nell'ambito di un'attività commerciale ludico-sportiva non è inquadrabile in E/1 come stazione di trasporto terrestre; la Corte ne ha ritenuto corretta la classificazione in D/8.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In tema di estimo catastale l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione si atteggia però diversamente a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

    La motivazione dell'atto di classamento va valutata tenendo conto che l'attribuzione catastale può derivare da iniziativa dell'amministrazione oppure da una dichiarazione del contribuente; nella procedura DOCFA rileva se l'ufficio abbia contestato i fatti dichiarati o abbia compiuto soltanto una diversa valutazione tecnica.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L'atto amministrativo di classamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Per le suesposte considerazioni, ritenuti fondati i primi tre motivi di ricorso ed assorbiti i restanti, previo rigetto del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti.

    Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Trattandosi di giudizio instaurato prima del 30 gennaio 2013, in quanto notificato prima di tale data, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

    Per un giudizio instaurato prima del 30 gennaio 2013 non sussiste, nel caso considerato, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione integralmente rigettata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale E, non basta che un impianto sia adibito al trasporto: deve essere oggettivamente utilizzabile, anche solo in parte, come mezzo di trasporto del pubblico da un luogo a un altro per soddisfare esigenze di mobilità collettiva. Non è decisiva la natura pubblica o privata del servizio, ma la destinazione oggettiva desumibile dalle caratteristiche strutturali e funzionali.
  • Gli impianti di risalita collegati all'uso di piste sciistiche o di percorsi alpini, quando servono una specifica categoria di utenti per una finalità ludico-sportiva e hanno funzione commerciale, non sono mezzi di trasporto a disposizione del pubblico e vanno classificati in categoria D/8. L'accessibilità anche a persone non munite di sci o il funzionamento estivo non mutano la classificazione se resta immutata la funzione ludico-sportiva e non sussistono esigenze di mobilità generale.
  • Nella procedura DOCFA, se l'ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi, della classe attribuita e dei riferimenti normativi pertinenti. Se invece l'ufficio contesta o modifica gli elementi di fatto, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

Testo integrale

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