Ordinanza n. 47/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 0090506/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell’art. 49 del D.LGS.259/2003 lungo SP 422 tr.3 nel Comune di Stroppo - dal km 59+199 km 66+159 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023, la nota prot. n. 0091368/2025 del 21.10.2025, la nota prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, la nota prot. n. 0067092/2025 del 23.7.2025 e la nota del Comune di Stroppo prot. n. 2103 del 2.9.2025, trasmessa dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025; e per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 10.7.2025 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090506/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento successivamente trasmessi dall’Ente locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego provinciale dell'autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, unitamente agli atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della Provincia di Cuneo relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico lungo una strada provinciale nel Comune di Stroppo. Sono stati inoltre impugnati il regolamento provinciale sul canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici e ulteriori note della Provincia, del Comune e dell'Unione Montana, deducendone l'illegittimità e chiedendo l'accertamento del silenzio-assenso formatosi sull'istanza nonché dell'inefficacia degli atti successivi inibitori, ai sensi dell'art. 49-ter del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, della l. 241/1990. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione degli effetti del diniego.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la materia del contendere richiedesse un esame più approfondito, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa richiamata, e ha stabilito che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza di merito è stata fissata per il 15 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 259/2003
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico connesse alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni; il ricorso prospetta la formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza.
art. 49-ter d.lgs. 259/2003
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'inefficacia degli atti successivi che inibiscono la realizzazione dell'intervento.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'inefficacia degli atti adottati successivamente alla formazione del silenzio-assenso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di provvedere in tal senso invece di adottare una misura cautelare immediata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È applicato dal TAR per fissare sollecitamente l'udienza di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta questioni che richiedono un approfondito esame nel merito, il giudice può non pronunciarsi immediatamente sulla sospensione e tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare interinale e non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso o sulla sussistenza del periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →