Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 132 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la consultazione preventiva presentata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per uno studio monocentrico, osservazionale e retrospettivo su pazienti con glioblastoma. Riconosce la correttezza della base giuridica ex art. 110 Codice privacy, la sussistenza delle ragioni che rendono impossibile acquisire il consenso per gran parte dei pazienti deceduti o non contattabili, il parere favorevole del comitato etico e l’adeguatezza generale delle misure di trasparenza, conservazione e pseudonimizzazione. Tuttavia, richiede l’adozione di misure tecniche più robuste per garantire effettivamente l’esattezza e la qualità dei dati, in particolare nella fase di raccolta e gestione dei fogli Excel, e subordina a tale condizione il parere favorevole.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: parere favorevole sulla consultazione preventiva per lo studio retrospettivo su pazienti con glioblastoma deceduti o non contattabili
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – consultazione preventiva per studio su glioblastoma
Il Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 110 del Codice privacy e dell’art. 36 del GDPR, sulla raccolta e sul trattamento dei dati personali dei pazienti deceduti o non contattabili nell’ambito di uno studio monocentrico, osservazionale e retrospettivo di coorte sul glioblastoma. Il via libera è però subordinato all’implementazione di misure tecniche aggiuntive per rafforzare la qualità e l’esattezza dei dati.
Origine dell’istruttoria e quadro normativo
L’istruttoria nasce da un’istanza di consultazione preventiva presentata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma corredata da protocollo di studio, valutazione di impatto ex art. 35 GDPR e parere del comitato etico territoriale. Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003, l’art. 110 del Codice, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e le Prescrizioni relative ai trattamenti per scopi di ricerca scientifica.
Descrizione dello studio e dati trattati
Lo studio riguarda l’associazione tra l’estensione della resezione chirurgica calcolata con tecnica volumetrica e la sopravvivenza del paziente con glioblastoma di nuova diagnosi. L’obiettivo primario è verificare se, alla luce delle più recenti classificazioni e tipizzazioni molecolari, l’entità della resezione chirurgica resti il principale fattore prognostico predittivo di sopravvivenza. Sono previsti circa 80 pazienti trattati presso l’Azienda; per ciascuno vengono impiegati dati clinici e demografici quali età, ECOG, KI67, mutazioni IDH1/2, focalità, stato di metilazione del promotore di MGMT e sopravvivenza, oltre alle immagini RM e ai dati ricavati dalle cartelle cliniche.
Impossibilità di acquisire il consenso e consultazione preventiva
L’Azienda ha evidenziato che lo studio si concentra in larga parte su soggetti deceduti o non contattabili, precisando che l’85-90% del campione è costituito da pazienti deceduti e che, per gli altri, sono stati effettuati vari tentativi di contatto telefonico senza esito. Il Garante ritiene che tali circostanze integrino l’impossibilità di acquisire il consenso ai sensi dell’art. 110 del Codice e del punto 5.3 delle Prescrizioni, legittimando il ricorso alla consultazione preventiva dell’Autorità.
Valutazione del Garante su liceità e garanzie
L’Autorità considera correttamente individuate le basi giuridiche del trattamento e ritiene adeguatamente motivata l’impossibilità di raccogliere il consenso. Valorizza il parere favorevole del comitato etico competente come condizione di liceità e correttezza del trattamento in assenza di consenso, in linea con la propria precedente prassi. È inoltre ritenuta idonea la scelta di pubblicare l’informativa sul sito istituzionale dell’Azienda, precisando che la pubblicazione deve restare disponibile per tutta la durata dello studio per garantire la trasparenza nei confronti dei soggetti interessati e, se del caso, dei loro aventi causa.
Conservazione, minimizzazione e anonimizzazione dei risultati
Il Garante reputa conforme il periodo di conservazione: i dati pseudonimizzati saranno mantenuti per la sola durata dello studio, pari a 18 mesi, mentre al termine verranno distrutti, con conservazione per ulteriori 5 anni del solo fascicolo dello studio privo di dati personali. È altresì ritenuto corretto l’uso della pseudonimizzazione in fase di trattamento e dell’anonimizzazione dei risultati tramite aggregazione in classi, con pubblicazione esclusiva degli esiti statistici e senza dati individuali identificabili.
Misure tecniche richieste e prescrizione finale
Nonostante il giudizio complessivamente positivo sulla DPIA e sulle misure prospettate, il Garante rileva che la raccolta dei dati è ancora troppo dipendente dall’intervento umano e richiede garanzie più forti sotto il profilo dell’esattezza e della qualità dei dati. Indica come misura utile la firma digitale del foglio Excel tramite hash, con chiave detenuta da soggetto diverso da chi effettua la raccolta, da ripetere in caso di modifiche o migrazioni dei dati. Il parere favorevole è quindi condizionato all’implementazione di ulteriori e più robuste misure tecniche.
Mezzi di ricorso
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni per i ricorrenti residenti all’estero.
Punti principali
Oggetto dello studio e consultazione preventiva
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha presentato istanza di consultazione preventiva ai sensi degli artt. 110 del Codice privacy e 36 del GDPR per uno studio monocentrico, osservazionale, retrospettivo di coorte sull’associazione tra estensione della resezione chirurgica e sopravvivenza nel paziente con glioblastoma di nuova diagnosi. Il Garante ha esaminato protocollo, valutazione di impatto e parere del comitato etico territoriale.
Impossibilità di acquisire il consenso
L’Azienda ha rappresentato che lo studio riguarda in larga parte soggetti deceduti o non contattabili e che, su circa 80 pazienti previsti, l’85-90% risulta deceduto. Il Garante ritiene correttamente motivata l’impossibilità di informare e acquisire il consenso degli interessati, in coerenza con l’art. 110 del Codice e con il punto 5.3 delle Prescrizioni per la ricerca scientifica.
Base giuridica, parere etico e trasparenza
Il provvedimento valorizza il parere favorevole del comitato etico competente come condizione di liceità e correttezza del trattamento in assenza di consenso. È ritenuta adeguata anche la scelta di pubblicare l’informativa sul sito istituzionale dell’Azienda, precisando che tale pubblicazione dovrà permanere per tutta la durata dello studio per assicurare il diritto all’informazione dei pazienti e, se del caso, degli aventi causa.
Conservazione, minimizzazione e pseudonimizzazione
Il Garante considera corretta la previsione di conservare i dati pseudonimizzati solo per la durata dello studio, pari a 18 mesi, con successiva cancellazione dei dati e conservazione per ulteriori 5 anni del solo fascicolo di studio privo di dati personali. Ritiene inoltre adeguato l’uso della pseudonimizzazione e dell’aggregazione dei risultati in classi per la diffusione, con anonimizzazione dei dati finali.
Prescrizione su misure tecniche più robuste
Pur ritenendo complessivamente idonea la DPIA, il Garante osserva che la fase di raccolta dei dati è ancora troppo affidata all’intervento umano e richiede ulteriori misure tecniche, soprattutto per assicurare il principio di esattezza e la qualità dei dati. Suggerisce, in particolare, che il file Excel sia almeno firmato digitalmente mediante hash, con chiave detenuta da soggetto diverso da chi effettua la raccolta, e che la misura sia ripetuta in caso di modifiche o migrazioni dei dati.
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