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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 744/2024 datata 24.12.2024, depositata in pari data e notificata in data 27.12.2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 1377/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 (Carta docente);

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile, nel caso considerato, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio economico della Carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'Amministrazione che non esegua un giudicato e si costituisca soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento, l'Amministrazione deve adempiere integralmente, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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